Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1500 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1500

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3517-2010 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro tempore,

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SAVEIN DI PUGLIESE & FACENTE SNC in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO

25-B, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA PARISI, rappresentato

e difeso dall’avvocato SALVATORE IANNOTTA giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 205/2008 della COMM. TRIB. REG. della CALABRIA

depositata il 30/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2016 dal Consigliere Dott. LOCATELLI GIUSEPPE;

udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Centro Operativo di Pescara notificava alla società Sa.Ve.In snc provvedimento di diniego del credito di imposta previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 4, in favore delle imprese che assumono nuovi dipendenti, sul rilievo che la società richiedente non aveva regolarizzato la richiesta incompleta entro il termine di quindici giorni stabilito dal D.M. n. 311 del 1998, art. 6, comma 3.

Contro il provvedimento di diniego la società proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Crotone che lo accoglieva con sentenza n. 57 del 2002.

L’Agenzia delle Entrate proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che con sentenza del 30.12.2008 confermava la decisione impugnata, ritenendo la natura meramente ordinatoria del termine.

Contro la sentenza di appello il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate ricorrono congiuntamente con unico motivo, deducendo la violazione del D.M. n. 311 del 1998, art. 4 comma 3 e la L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione del termine in oggetto come ordinatorio anzichè perentorio.

La società resiste con controricorso chiedendo di dichiarare inammissibile o di rigettare il ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ammissibile poichè proposto anche dalla Agenzia delle Entrate, è fondato.

Deve essere ribadita la natura perentoria del termine previsto dal Regolamento emanato con il D.M. n. 311 del 1998. In tema di agevolazioni tributarie, ai fini dell’attribuzione alle piccole e medie imprese che assumano nuovi dipendenti, del credito d’imposta (IRPEF, ILOR, ovvero IVA) previsto dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, l’inottemperanza all’invito dell’ufficio finanziario a regolarizzare, nel termine di quindici giorni, la richiesta della agevolazione tributaria presentata in forma incompleta, costituisce causa di non riconoscimento del beneficio, secondo quanto espressamente stabilito dal D.M. 3 agosto 1998 n. 311, art. 6, comma 3.

La disposizione normativa secondaria in oggetto, che prevede la causa di disconoscimento o di decadenza dal credito, rinviene la propria legittimità nella L. n. 449 del 1997, art. 4, comma 6, che demanda al Ministro per le Finanze l’emanazione di un regolamento ministeriale di attuazione per la determinazione delle procedure di controllo e la previsione di “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”. (in termini Sez. 5, n. 1555 del 28/01/2015, Rv. 634901).

Essendo pacifico che la società non ha ottemperato all’invito a regolarizzare la richiesta nel termine di quindici giorni, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente, attesa l’intervenuta causa di decadenza o di disconoscimento del credito normativamente prevista.

Spese regolate come da dispositivo.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della società. Compensa le spese per i gradi di merito; condanna la contribuente al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore della Agenzia delle Entrate, liquidate in euro duemilacento oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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