Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14999 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/06/2017),  n. 14999

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28289/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ALPI SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SIACCI 38, presso

lo studio dell’avvocato GIORGIA PASSACANTILLI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIO MARTELLI giusta delega a margine;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 1220/2010 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

BOLOGNA, depositata il 30/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato URBANI NERI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’avvocato CARRETTA per delega

dell’avvocato MARTELLI che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La spa Alpi impugnò il provvedimento, ad essa notificato il 21 settembre 1984, di decadenza dalle agevolazioni ILOR per le imprese artigiane e industriali operanti nelle zone del Centro-nord riconosciute depresse, concesse alla contribuente per il decennio 1978-1988 ai sensi della L. 22 luglio 1966, n. 614, art. 8, richiamato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 30; ad avviso dell’Ufficio, infatti, gli investimenti effettuati avevano superato il limite massimo fissato dalla normativa.

La sentenza di primo grado, di accoglimento dell’impugnazione, trovava conferma in appello; l’ufficio presentava ricorso alla Commissione tributaria centrale.

Parallelamente, instaurando il distinto giudizio che occupa oggi questo Collegio, la società contribuente impugnava il diniego di rimborso – rimborso richiesto con istanza del 22 settembre 1988 – dell’ILOR relativa ai redditi dell’anno 1987, imposta che era stata intanto integralmente versata, senza tener conto della esenzione richiesta, con riserva di ripetizione dell’indebito.

La Commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso avverso il silenzio rifiuto dell’ufficio, con sentenza che trovava conferma in appello, “in considerazione delle pronunce di accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di revoca del preteso diritto all’esenzione decennale ILOR”.

La Commissione tributaria centrale, adita dall’amministrazione finanziaria, ne rigettava il ricorso.

Premesso infatti che tra il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del diniego dell’esenzione decennale dall’ILOR ed il presente giudizio, introdotto con l’impugnazione del silenzio rifiuto serbato sull’istanza di rimborso dell’ILOR versata, in via cautelativa, per il 1987, più che un rapporto di pregiudizialità sussiste un rapporto di parziale identità o di identità incrociata e quindi di continenza, sicchè se l’ufficio avesse indicato il numero di ruolo del primo giudizio, “che si asserisce ancora pendente davanti a questa Commissione”, si sarebbe potuto procedere alla riunione dei due giudizi”; e premesso che non essendo consentita dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39, la sospensione del presente giudizio, osserva la CTC che occorre definire la controversia, “previa risoluzione, incidenter tantum, se possibile, della questione dalla quale dipende la decisione sul richiesto rimborso dell’imposta versata per indebito oggettivo”.

“Senonchè – si legge nella sentenza impugnata – dall’esame degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo processuale non è dato rinvenire elementi sufficienti volti a dirimere, sia pure incidenter tantum, la questione sulla legittimità o meno del diniego dell’esenzione decennale dell’imposta ILOR. Poichè la prova sulla sussistenza delle condizioni tutte previste dalla legge, ai fini della revoca del beneficio tributario, grava sull’amministrazione finanziaria, in mancanza di elementi probatori che giustifichino l’adottato provvedimento di revoca dell’esenzione decennale, non può essere conosciuta, sia pure incidenter tantum, la questione pregiudiziale in ordine alla legittimità della revoca del beneficio tributario. Va conseguentemente confermata la pronuncia impugnata”.

Nei confronti della decisione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi.

La società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l’amministrazione ricorrente – premesso che il giudizio sorto con l’impugnazione del provvedimento di decadenza revoca dell’esenzione ILOR per l’intero decennio era stato dichiarato estinto dalla CTC, con sentenza n. 10928 depositata il 22 dicembre 2004, a seguito della definizione della lite pendente ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, con riguardo al presente giudizio censura la sentenza impugnata deducendo che, una volta ritenuto di dover procedere ad un’autonoma valutazione della legittimità o meno del diniego dell’agevolazione, la CTC avrebbe dovuto fare corretta applicazione del principio secondo cui trattandosi di controversia di rimborso, l’onere della prova graverebbe sul contribuente, e del principio secondo cui, considerato che la questione pregiudiziale afferiva alla dovutezza o meno di agevolazioni e/o esenzioni da tributi, il relativo onere della prova graverebbe sul contribuente.

Col secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 39 e art. 295 c.p.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto di non poter provvedere alla sospensione del processo per consentire la definizione del giudizio considerato pregiudiziale.

Il primo motivo del ricorso è fondato, ove si consideri che questa Corte ha chiarito, con riguardo ad un beneficio analogo a quello in esame (cfr. Cass. n. 10992 del 1995), che “in tema di agevolazioni tributarie, l’esenzione decennale dall’ILOR – per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno – e la riduzione decennale dall’IRPEG – per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi -, previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa, e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell’Amministrazione finanziaria. Il diritto alle agevolazioni stesse può, pertanto, essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (e, prima, del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16), con domanda al giudice tributario di annullamento dell’atto che, esplicitamente o implicitamente, escluda il beneficio, ovvero dell’atto che – come nella specie – neghi il rimborso di quanto risulterebbe pagato senza titolo in caso di applicazione del beneficio stesso” (Cass. n. 3925 del 2002); le agevolazioni in parola, “in quanto benefici direttamente accordati dalla legge, possono essere fatte valere con domanda al giudice tributarlo di annullamento dell’atto che esplicitamente o implicitamente le escluda, ossia dell’atto che disponga il pagamento o neghi il rimborso delle somme pagate. Al giudice tributario, quindi, è devoluto il compito di pronunciarsi sulla loro spettanza nell’ambito del giudizio di legittimità dell’atto dell’Amministrazione finanziaria, non potendosi affermare l’esistenza di un diritto alle predette agevolazioni desumendolo, in mancanza di un tale atto, del riesame dell’Amministrazione sulla domanda del privato. In ogni caso l’onere della prova sull’esistenza dei presupposti di fatto per la loro applicazione spetta al contribuente che ne beneficia” (Cass. n. 8219 del 2008); in tema di agevolazioni tributarie, infatti, “chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione” (Cass. n. 21406 del 2012).

L’esame del secondo motivo è assorbito; è tuttavia appena il caso di osservare che la censura – formulata con il presente ricorso di cassazione nel novembre 2011 – concernente la mancata sospensione del giudizio da parte della CTC, con la sentenza depositata il 30 settembre 2010, ha riguardo ad un giudizio conclusosi con l’estinzione per definizione della lite pendente che entrambe le parti (si vedano le ultime pagine del controricorso) fanno risalire ad una sentenza depositata il 22 dicembre 2004.

Il primo motivo deve essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al regime dell’onere probatorio e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in differente composizione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in differente composizione.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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