Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14999 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14999 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 7718-2013 proposto da:
DEL BALZO ALESSANDRA DLBLSN47C57A509B, elettivamente
domiciliata in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 38, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE APRILE, rappresentata e difesa
dall’avvocato PIZZOLLA PROSPERO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata –

Data pubblicazione: 02/07/2014

4

avverso la sentenza n. 27/49/2012 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 12/01/2012,
depositata il 20/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2013 n. 07718 sez. MT – ud. 08-05-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

con cui la
La sig.ra Alessandra Del Balzo ricorre per cassazione
avverso la sentenza
Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello
dell’Ufficio avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia
di primo grado aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento con
cui l’ Agenzia del Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il
classamento di unità immobiliare di pertinenza della contribuente.
La Agenzia non

si è costituita in giudizio.

Il ricorso deve essere accolto in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
E’ possibile decidere la causa nel merito.
Il mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso e decidendo nel merito rigetta l’appello dell’Ufficio. Compensa fra le
parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 8 maggio 2014
Il presidente e relatore

Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 7718/2013
RICORRENTE: Alessandra Del Balzo
INTIMATO: Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate

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