Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14998 del 21/07/2016
Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 21/07/2016), n.14998
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11719/2014 proposto da:
F.D., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LEONARDO DA
VINCI 5, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA DE JULIO,
rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO CARMELO MARIA IMPELLUSO
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo
rappresenta e difende per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1077/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 13/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
04/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 2007 F.D. convenne dinanzi al Tribunale di Milano il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infezione da virus HCV e HIV, avvenuta quando la vittima aveva sette anni in seguito ad emotrasfusione, e scoperta nel (OMISSIS) (HIV) e nel (OMISSIS) (HCV).
2. Con sentenza 18.11.2011 il Tribunale rigettò la domanda ritenendola prescritta.
La Corte d’appello di Milano con sentenza 13.3.2013 n. 1077 rigettò il gravame del soccombente.
La Corte d’appello ritenne che la prescrizione iniziò a decorrere “dal 19972000” (sic), ovvero dal momento in cui l’attore si era sottoposto ad esami che avevano accertato “il grado di lesività delle infezioni”.
3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da F.D., con ricorso fondato su quattro motivi.
Ha resistito con controricorso il Ministero della salute.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi di doglianza proposti dal ricorrente, in quanto il ricorso è inammissibile per tardività.
1.2. La sentenza d’appello è stata infatti depositata il 13.3.2013. Non essendo stata notificata, il diritto di impugnarla era soggetto al termine di cui all’art. 327 c.p.c.. Poichè in primo grado il presente giudizio iniziò nel 2007, nel testo applicabile ratione temporis il termine suddetto era di un anno.
Il termine di un anno decorrente dal 13.3.2013, tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali, è scaduto il 28.4.2014. Il ricorso, invece, è stato presentato per la notifica il 29.4.2014.
Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.
PQM
la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
-) condanna F.D. alla rifusione in favore di Ministero della Salute delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 4.000, più le spese prenotate a debito;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30.5.2002 n. 115, per il versamento da parte di F.D. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016