Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14998 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 15/07/2020), n.14998

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 7743/2014 R.G. proposto da:

N.C.M. Gestioni Sportive S.c.a.r.l., elettivamente domiciliata in

Roma, Via del Tritone n. 102, presso lo Studio dell’Avv. Nicoletta

Bernardini, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli

Avv.ti Leonardo Sasso e Angelo Convertini, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia sez. staccata di Brescia n. 145/66/13, depositata il 16

settembre 2013

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 11 febbraio 2020

dal Cons. Ernestino Luigi Bruschetta;

udito l’Avv. Leonardo Sasso, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Eugenio De Bonis, per la controricorrente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Rita Sanlorenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e di quello incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in parziale riforma della prima decisione, respingeva quasi in toto i riuniti ricorsi promossi da N.C.M. Gestioni Sportive S.c.a.r.l. avverso due separati avvisi di accertamento, oltrechè avverso la derivata cartella IVA 2006, con i quali avvisi l’amministrazione recuperava IVA 2005 2006 in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti riguardanti lavori edilizi di ammodernamento di un centro natatorio in Comune di (OMISSIS) (MN) e in relazione alla corresponsione di contributi “a fondo perduto” che l’ufficio riteneva invece assoggettabili a IVA perchè sarebbero stati in realtà versati dai Comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS) (MN) a corrispettivo della prestazione di servizi inerenti la gestione di impianti di nuoto; e, infine, in relazione alle spese che la Cooperativa contribuente aveva sostenuto per il ridetto centro natatorio, non riconoscendo la possibilità di ammortamento dello stesso, trattandosi di immobilizzazioni materiali relative all’immobile edificato su di un terreno di proprietà del Comune di (OMISSIS), di cui la Cooperativa contribuente aveva soltanto il trentennale diritto di superficie, quindi con futuro acquisto dell’impianto in proprietà dello stesso Comune di (OMISSIS).

2. La Regionale ricavava la prova presuntiva della soggettiva inesistenza delle operazioni relative ai suddetti lavori edilizi, principalmente dalla circostanza che la Società che aveva eseguito l’appalto dell’ammodernamento del centro natatorio era priva di struttura imprenditoriale; trattandosi, nella sostanza, secondo la Regionale, di una Società “cartiera” che non aveva versato IVA, che aveva a sua volta fatto eseguire i ridetti lavori edilizi da altre imprese che mai avevano pagato imposte, con generica fatturazione dei medesimi; conclusione, quella della soggettiva inesistenza delle operazioni in parola, ulteriormente avvalorata, sempre secondo la Regionale, dalla composizione della Società “cartiera” che aveva eseguito l’appalto, composizione che in pratica replicava quella famigliare della Cooperativa contribuente; la Regionale, ancora con riguardo alle operazioni soggettivamente inesistenti, riteneva, infine, che la Cooperativa contribuente non avesse fornito prova alcuna della “sua buona fede in ordine al carattere fraudolento delle operazioni”; la Regionale, invece, provvedeva ad annullare il recupero IVA relativo ai contributi del Comune di (OMISSIS), reputando che gli stessi fossero stati versati “non in contropartita di una prestazioni di servizi, bensì a fondo perduto, quale concorso alle spese di ristrutturazione” dell’impianto sportivo; la Regionale, da ultimo, dopo aver osservato che la cartella non era stata impugnata per vizi propri, bensì per le medesime ragioni di merito di cui ai prodromici avvisi, provvedeva a confermarla in modo identico a quest’ultimi.

3. La Cooperativa contribuente ricorreva per dodici motivi, anche illustrati da memoria; l’ufficio, che resisteva con controricorso, proponeva a sua volta ricorso incidentale per due motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con i primi due motivi del ricorso principale, inesattamente formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Cooperativa contribuente addebitava in realtà alla Regionale di non aver pronunciato sulla eccezione di nullità degli avvisi per difetto di preventivo contraddittorio amministrativo; oltrechè, di non aver pronunciato sull’eccezione di nullità degli avvisi per il diverso difetto di preventivo contraddittorio amministrativo, previsto, in caso di ripresa antielusiva, dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 bis, comma 4, applicabile ratione temporis.

1.1. I motivi, che(per economia processuale possono essere esaminati congiuntamente, sono, il primo inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che la Cooperativa contribuente non trascrive i documenti sulla scorta dei quali sostiene che il difetto di contraddittorio endoprocedimentale le avrebbe cagionato un danno difensivo, elemento, come noto, invece, indispensabile per la rilevanza della fattispecie, nemmeno curandosi di chiarire in che cosa esattamente consistesse questo vulnus difensivo, rimasto soltanto genericamente, quanto insufficientemente, enunciato nella possibilità che la non identificata documentazione offerta potesse convincere l’ufficio (Corte giust. UE sez. V n. 129 del 2014; Cass. sez. un. 24823 del 2015); con riguardo al secondo motivo, deve osservarsi come la Regionale abbia, in narrativa dell’impugnata sentenza, dato puntuale rilievo alla eccezione di nullità degli avvisi sollevata dalla contribuente per mancato rispetto del preventivo contraddittorio antielusivo previsto dal D.P.R. n. 600 cit., art. 37 bis, comma 4, applicabile ratione temporis; avendo però cura, la Regionale, di affermare che la ripresa IVA in discussione, era stata dall’ufficio basata su una del tutto diversa fattispecie evasiva, appunto quella relativa alle operazioni soggettivamente inesistenti; in questo caso, pertanto, seppure in assenza di una espressa motivazione, l’accertamento della Regionale comporta l’implicita reiezione dell’eccezione, attesa la conclamata incompatibilità della prospettata ripresa antielusiva, con i del tutto contrari accertamenti e statuizioni della Regionale (Cass. sez. VI n. 15255 del 2019; Cass. sez. II n. 6368 del 2019).

2. Con il terzo motivo del ricorso principale, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, genericamente indicando la violazione della sesta direttiva UE, deducendo che i lavori edilizi erano stati effettivamente realizzati, affermava di aver diritto alla detrazione IVA negata dall’ufficio; con il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo motivo del ricorso principale, tutti quanti formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Cooperativa contribuente rimproverava alla Regionale di non aver adeguatamente valutato taluni documenti, per esempio le fatture, le distinte di pagamento dei lavori, le visure societarie, documenti che, in thesi, avrebbero dovuto dimostrare che le operazioni in discussione non erano state soggettivamente inesistenti; con i motivi nono e decimo del ricorso principale, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deducendo la violazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, oltrechè la violazione dell’art. 2729 c.c., la Cooperativa contribuente affermava che le fatture non erano affatto generiche, che le stesse erano quindi idonee a dar prova del diritto alla detrazione; e che, comunque, gli elementi presuntivi sui quali la Regionale aveva fondato l’accertamento, non erano gravi, nè precisi e nè concordanti.

2.1. I motivi, che ancora per economia processuale è opportuno esaminare assieme, anche in disparte gli evidenti profili di inammissibilità, per esempio la quasi totalità dei documenti non è stata trascritta, con il conseguente difetto di autosufficienza (Cass. sez. trib. n. 13625 del 2019); per esempio i motivi terzo, nono e decimo, sono in realtà rivolti, non a censurare una errata interpretazione normativa, bensì a contestare l’apprezzamento e la selezione delle prove documentali fatti dalla Regionale (Cass. sez. I n. 24155 del 2017); per esempio la motivazione garantita dal “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non comprende più l’insufficiente valutazione delle prove (Cass. sez. un. 8053 del 2014), sono comunque infondati; in effetti, la Regionale, in modo conforme alla giurisprudenza ormai consolidata, ha ricavato la prova presuntiva della soggettiva inesistenza delle operazioni da tipicizzati elementi, come ad esempio quelli della assenza di organizzazione imprenditoriale della “cartiera”, dell’omesso versamento di imposte da parte di questa; assumendo, inoltre, come doveva, che dalla regolarità formale della documentazione contabile, come anche dalla regolarità formale dei pagamenti, una regolarità formale che la Regionale aveva giudicato alla stregua di “generiche e rituali contestazioni”, non poteva essere tratta la prova che la Cooperativa contribuente avesse usato la massima diligenza esigibile al fine di evitare di partecipare alla frode fiscale; e, ciò, anche tenuto conto, in modo all’evidenza non illogico, così la Regionale, che la compagine sociale di entrambe, cioè della Cooperativa contribuente e della “cartiera”, era in pratica la medesima, riconducibile ad un’unica famiglia (Cass.. sez. trib. n. 9588 del 2019; Cass. sez. trib. n. 9851 del 2018).

3. Con gli ultimi due motivi del ricorso principale, entrambi formulati in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la Cooperativa contribuente, che pur dava atto che la Regionale, nell’impugnata sentenza, aveva dato preciso rilievo alla richiesta di annullamento dell’avviso nella parte in cui quest’ultimo, disconosciuta la possibilità di ammortamento del centro natatorio, aveva recuperato ulteriori imposte, rimproverava alla Regionale di aver omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento di quest’ultima ripresa ovvero di non aver motivato il suo implicito rigetto.

3.1. I motivi sono infondati; in primo luogo, perchè la Regionale, come anche ammesso dalla stessa Cooperativa contribuente, ha dato con precisione atto, in sentenza, di questa specifica domanda di annullamento, mostrando quindi di averla tenuta presente quando ha rigettato il ricorso, seppur senza dare alcuna particolare motivazione a riguardo (Cass. sez. II n. 20555 del 2017; Cass. sez. VI n. 21257 del 2014); in secondo luogo, perchè con il dodicesimo motivo, non viene addebitato alla Regionale di aver omesso di spiegare le ragioni di un accertamento positivo o negativo di un fatto controverso, bensì di non aver giuridicamente chiarito perchè, da fatti pacifici, quali erano in effetti il diritto trentennale di superficie, dovesse farsi derivare la giuridica conseguenza del divieto di ammortamento del centro natatorio; sennonchè, come noto, l’assenza di una giuridica spiegazione è irrilevante, come dimostra l’art. 384 c.p.c., comma 4, che, al cospetto di una esatta interpretazione della norma, impone alla Corte di semplicemente correggere o integrare l’errata motivazione in diritto (Cass. sez. VI-III n. 14476 del 2019; Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012).

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, formulato in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, deducendo la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, l’ufficio rimproverava alla Regionale di nulla aver detto circa la sorte “dei contributi erogati dal Comune di (OMISSIS)”, di aver invece motivato in modo apparente “con riguardo ai contributi erogati dal Comune di (OMISSIS)”; con il secondo motivo del ricorso incidentale, formulato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’ufficio censurava la Regionale per aver ritenuto che non fossero assoggettabili a IVA i contributi versati dai Comuni di (OMISSIS) e (OMISSIS), atteso che tutte le prestazioni di servizi costituiscono operazioni imponibili, compresa quella di ristrutturazione del centro natatorio, deducendo pertanto la violazione del D.P.R. n. 633 cit., artt. 21 e 54.

4. I motivi, che possono essere discussi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono da rigettarsi; in realtà, la Regionale ha completamente omesso di statuire con riguardo al contributo corrisposto dal Comune di (OMISSIS), non avendo in alcun modo preso in considerazione la domanda di annullamento proposta dal contribuente, sicchè, eventualmente, la censura appropriata, in questo caso, sarebbe stata quella di omessa pronuncia, per violazione dell’art. 112 c.p.c., (Cass. sez. VI-III n. 21257 del 2014; Cass. sez. III n. 4704 del 2014); con riguardo al contributo erogato dal Comune di (OMISSIS), sul quale la Regionale ha invece pronunciato, annullando, per questa sua parte, l’avviso, va preliminarmente osservato che la motivazione della CTR emerge chiara, nel senso che la Regionale ha accertato in fatto che non si trattava di una prestazione di servizi assoggettabile a IVA, bensì di un finanziamento a fondo perduto, come tale non imponibile, concesso dal Comune per la costruzione del centro natatorio; deve, quindi, essere rilevato che, in realtà, è questo accertamento in fatto che è stato illegittimamente messo in discussione con il secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale l’ufficio, in effetti, non deduce un error in iudicando, bensì, in fatto, che le opere di costruzione del centro natatorio costituiscono un servizio; il motivo è pertanto inammissibile (Cass. sez. I n. 24155 cit.).

5. La reciproca soccombenza, giustifica l’integrale

compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte sia rigetta il ricorso principale, che quello incidentale; compensa integralmente le spese; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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