Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14997 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 28/05/2021), n.14997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26805/2015 proposto da:

M.G., B.G.A., D.A.S.,

G.A., GU.AN., MA.MA., P.M.,

S.E., ST.FA., U.M., tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI PARENTI, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in persona

del Segretario Generale pro tempore, PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, in

persona del Presidente pro tempore, rappresentati e difesi ope

legis, dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domiciliano in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI, N. 12;

– controricorrenti –

avverso la decisione n. 3/2015 del COLLEGIO DI APPELLO (istituito con

Decreto Presidenziale 30/12/2008, n. 34/N), depositata il 25/05/2015

R.G.N. 3/2014/A;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. il Collegio di Appello istituito presso la Presidenza della Repubblica, in accoglimento dell’appello principale proposto dal Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e respinta l’impugnazione incidentale, ha riformato la decisione n. 4/2014 del Collegio Giudicante di primo grado ed ha respinto tutte le domande proposte da M.G. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Segretariato, i quali avevano chiesto l’annullamento o la disapplicazione del D.P. 19 luglio 2013, n. 2/N, con il quale era stata disposta la riduzione dell’indennità di rendimento e dell’indennità di incarico ed era stato abrogato l’art. 68 del Regolamento sullo stato giuridico ed economico del personale, che concedeva uno scatto premio del 2,50% al dipendente collocato a riposo con almeno 40 anni di servizio;

2. il Collegio, in sintesi, ha affermato che nell’ambito del rapporto di lavoro i diritti quesiti sono configurabili solo nel caso di situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato e, pertanto, legittimamente la Presidenza aveva ridotto gli importi dell’indennità ed abrogato lo scatto premio, posto che non risultava violato il principio della sufficienza e proporzione del trattamento retributivo, da valutare nel suo complesso, ed inoltre le misure adottate, finalizzate al contenimento della spesa, realizzavano un bilanciamento degli opposti interessi in un’ottica perequativa e senza imporre al lavoratore un sacrificio irragionevole;

3. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso i litisconsorti indicati in epigrafe sulla base di tre motivi, ai quali hanno opposto difese il Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica e la Presidenza della Repubblica.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. il ricorso denuncia la violazione del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 1,7,28 e 34 (1^ motivo), dell’art. 111 Cost. (1^, 2^ e 3^ motivo), dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. (1^ motivo), dell’art. 112 c.p.c. (2^ e 3^ motivo) e sostanzialmente addebita al Collegio giudicante: di non avere compreso le ragioni poste a fondamento della domanda; di non avere motivato la pronuncia; di avere erroneamente richiamato i limiti del sindacato di legittimità, non superati dalla pronuncia di primo grado di accoglimento parziale;

2. preliminarmente occorre precisare che con decreto del 10 settembre 2018 il Primo Presidente, in ragione della formazione di orientamenti ormai consolidati, quanto alla giurisdizione, nelle materie indicate nello stesso decreto, ne ha delegato la trattazione a questa Sezione Lavoro, ricomprendendo nella delega anche il contenzioso relativo al personale della Presidenza della Repubblica, della Camera dei Deputati e del Senato;

3. è fondata l’eccezione, sollevata dalla difesa dei controricorrenti, di inammissibilità del ricorso per difetto assoluto di giurisdizione, perchè la decisione qui impugnata è stata resa da un organo, istituito e disciplinato all’interno della Presidenza della Repubblica, competente a decidere sui ricorsi presentati dal personale del Segretariato generale della medesima Presidenza;

4. la Corte Costituzionale con sentenza n. 262/2017 ha respinto il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione alla normativa che disciplina l’autodichia della Presidenza della Repubblica e, in genere, degli organi costituzionali ed ha rilevato che l’autodichia, intesa come potestà degli organi costituzionali di decidere le controversie che attengano allo stato e alla carriera giuridica ed economica dei loro dipendenti, costituisce manifestazione tradizionale della loro sfera di autonomia ed è condizione necessaria per il libero ed efficiente svolgimento delle funzioni riservate ai medesimi organi costituzionali;

5. il Giudice delle leggi ha precisato al riguardo che:

a) l’affidamento ai collegi interni non appartenenti all’organizzazione giudiziaria del compito di interpretare e applicare le norme relative al rapporto di lavoro dei dipendenti degli organi costituzionali è finalizzato alla migliore garanzia dell’autonomia degli stessi ed è rispettosa della “grande regola” del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei diritti, perchè detta tutela è comunque assicurata;

b) gli organi di autodichia, infatti, benchè interni ed estranei all’organizzazione della giurisdizione, risultano costituiti secondo regole volte a garantire la loro indipendenza ed imparzialità e sono quindi chiamati a svolgere funzioni obiettivamente giurisdizionali per la decisione delle controversie in cui siano coinvolte le posizioni giuridiche soggettive dei dipendenti;

c) in particolare il Presidente della Repubblica ha istituito organi di primo e secondo grado, composti solo da magistrati, nominati con suo decreto, dinanzi ai quali i giudizi si svolgono secondo moduli procedimentali di natura sostanzialmente giurisdizionale, idonei a garantire il diritto di difesa e un effettivo contraddittorio;

d) è da escludere, pertanto, che tali collegi siano stati configurati quali giudici speciali ex art. 102 Cost., sicchè avverso le loro decisioni non è neppure ipotizzabile il ricorso ex art. 111 Cost., comma 7, essendo la sottrazione delle decisioni stesse al controllo della giurisdizione comune un riflesso dell’autonomia degli organi costituzionali in cui sono inseriti;

e) il carattere oggettivamente giurisdizionale dell’attività degli organi di autodichia li rende giudici ai fini della loro legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale delle norme di legge cui le fonti di autonomia effettuino rinvio;

6. sulla base dei principi affermati dalla Corte Costituzionale le Sezioni Unite hanno escluso che le decisioni degli organi di autodichia possano essere sottoposte al controllo del giudice ordinario, privo di giurisdizione (Cass. S.U. n. 12570/2018 e negli stessi termini Cass. n. 85/2021 che richiama Cass. Sez. Un. 18266/2019, Cass. Sez. Un. 18265/2019, Cass. Sez. Un. 7220/2020, Cass. Sez. Un. 7210/2020, Cass. Sez. Un. 10775/2018);

7. l’inammissibilità per difetto assoluto di giurisdizione è assorbente rispetto ad ogni altra questione posta dal ricorso e dal controricorso;

8. le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo;

9. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 5.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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