Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14997 del 21/07/2016

Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 04/03/2016, dep. 21/07/2016), n.14997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8085/2014 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende per legge;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI

NICOTERA 29 SC. 9A, presso lo studio dell’avvocato MARCO CATELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato FABRIZIO ZOLI giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4525/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2003 M.G. convenne dinanzi al Tribunale di Roma il Ministero della Salute, chiedendone la condanna al risarcimento del danno da infezione col virus HCV, contratto in seguito ad emotrasfusioni avvenute nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS).

2. Con sentenza n. 11963 del 2008 il Tribunale accolse la domanda.

La sentenza venne appellata dal Ministero.

La Corte d’appello di Roma, con sentenza 4.9.2013 n. 4525, rigettò il gravame.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Ministero, con ricorso fondato su quattro motivi.

Ha resistito con controricorso M.G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729, 2934, 2935, 2943, 2946, 2947 c.c..

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha escluso che nel caso di specie la prescrizione del diritto al risarcimento potesse decorresse dal momento in cui all’attrice fu diagnosticata la malattia, e cioè dal 1995.

Ciò tuttavia – prosegue il ricorrente – fu un errore, perchè “in contrasto con le risultanze processuali”, e perchè non sarebbe “credibile” che il sanitario il quale formulò la diagnosi “non abbia ipotizzato l’esistenza di trasfusioni idonee a trasmetterla”.

1.2. Il motivo è infondato.

La sentenza della Corte d’appello è conforme a diritto nella parte in cui ha escluso che la mera conoscenza della malattia, da parte della persona contagiata, costituisse di per sè prova della conoscibilità oggettiva della causa di essa. Quel che fa decorrere il termine di prescrizione del diritto al risarcimento di danni c.d. “a decorso occulto”, infatti, è la possibilità di avvedersi, con l’ordinaria diligenza, non solo dell’esistenza del contagio, ma anche della sua riconducibilità causale alla trasfusione (principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 580 del 11/01/2008, Rv. 600908; da ultimo, nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 8645 del 03/05/2016, Rv. 639712).

Sarebbe stato, pertanto, onere del Ministero di prescrizione dimostrare che, nel caso di specie, la conoscenza della malattia era associata alla conoscenza (o conoscibilità) della sua genesi, prova che il giudice di merito ha ritenuta – con valutazione non sindacabile in questa sede – non raggiunta.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha fatto decorrere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno dal momento in cui la danneggiata presentò la domanda per la concessione dei benefici di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210.

Così facendo, prosegue il Ministero, la Corte d’appello ha violato le norme sulla prova, sulle presunzioni e sulla motivazione (art. 132 c.p.c.), perchè “a fronte dell’eccezione di prescrizione, avrebbe dovuto e potuto rilevare che erano presenti nel processo elementi probatori significativi, gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che la conoscenza delle cause della patologia era nota alla M. fin dal 1995”.

La sentenza, conclude il ricorrente, sarebbe perciò nulla, per non avere il giudice di merito – questo il senso della critica – compiuto alcun serio sforzo vòlto ad accertare se nel caso di specie sussistessero elementi dimostrativi del fatto che la vittima avesse acquisto conoscenza della malattia e della sua causa ben prima della presentazione della domanda di pensione ex L. n. 210 del 1992.

2.2. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente si duole in sostanza d’un incompleto esame delle fonti di prova da parte del giudice di merito.

E tuttavia il ricorso:

-) non indica quali sarebbero gli elementi di prova la cui valutazione, se compiuta, avrebbe condotto ad un diverso esito della lite;

-) trascura il tradizionale e risalente principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, ma è invece sufficiente che, dopo avere vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

3. Il terzo motivo di ricorso.

3.1. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’art. 2043 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello ha violato l’art. 2043 c.c., perchè alla data della trasfusione (1994 o 1995, il ricorso le indica tutte e due) il Ministero aveva già adottato tutte le misure per prevenire il contagio, e se questo si verificò ugualmente la responsabilità andava ascritta alle singole strutture sanitarie, sulle quali il Ministero non poteva vigilare capillarmente.

3.2. Il motivo è infondato.

Questa Corte ha già affermato, a Sezioni Unite, che “il dovere del Ministero di vigilare attentamente sulla preparazione ed utilizzazione del sangue e degli emoderivati postula un dovere particolarmente pregnante di diligenza nell’impiego delle misure necessarie a verificarne la sicurezza, che comprende il dovere di adoperarsi per evitare o ridurre un rischio che è antico quanto la necessità della trasfusione” (così Sez. U, Sentenza n. 581 del 11/01/2008, Rv. 600913, in motivazione).

“Adoperarsi per evitare o ridurre il rischio” non vuol dire che, emanate le direttive e le norme di settore, sia esaurito il compito dell’amministrazione centrale.

L’attribuzione all’amministrazione del potere normativo regolamentare implica, sul piano della responsabilità, l’assunzione del dovere di verificare il rispetto delle direttive impartite.

Non basta, dunque, emanare delle regole per chiamarsi fuori da una responsabilità in vigilando, ma è necessario dimostrare di avere fatto tutto il possibile per garantirne l’attuazione.

Nel caso di specie, il Ministero ricorrente in buona sostanza deduce che i propri obblighi di diligenza dovevano ritenersi assolti con l’emanazione del D.M. 21 luglio 1990, e del D.M. 15 gennaio 1991, senza però indicare per quali ragioni giuridiche o fattuali, una volta emanati tali decreti, sarebbe stata inesigibile dal Ministero qualsiasi ulteriore condotta volta a verificarne la effettiva applicazione; ovvero senza allegare in che modo il Ministero l’osservanza di quei decreti concretamente garantì.

4. Il quarto motivo di ricorso.

4.1. Col quarto motivo di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullità processuale, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello non ha detratto dal risarcimento dovuto alla vittima l’indennizzo da questa percepito ex L. n. 210 del 1992, ritenendo non provata tale circostanza. Tuttavia la suddetta circostanza non era contestata, sicchè non v’era bisogno di provarne l’an debeatur. Il quantum, poi, il giudice di merito poteva ricavarlo senza bisogno di prova, applicando i criteri di legge.

4.2. Il motivo è infondato.

questa Corte ha già stabilito che nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento del danno conseguente al contagio da virus HBV, HIV o HCV a seguito di emotrasfusioni con sangue infetto, l’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992, non può essere detratto dal risarcimento del danno se non sia determinato o determinabile, in base agli atti di causa, nel suo preciso ammontare.

L’onere di provare quanto abbia percepito la vittima a titolo di indennizzo ex L. n. 210 del 1992, spetta ovviamente al debitore, il quale non può limitarsi al riguardo ad invocare “i criteri di legge”, perchè la L. n. 210 del 1992, prevede la corresponsione di indennizzi variabili tra un minimo ed un massimo, a seconda della patologia riconosciuta. (Sez. 6 – 3, Sentenza n. 14932 del 14/06/2013, Rv. 626869).

Nel caso di specie il Ministero non ha mai fornito gli elementi necessari per stabilire il valore dell’indennizzo percepito dalla vittima ex L. n. 210 del 1992, e dunque correttamente il giudice di merito non ha tenuto conto della circostanza.

5. Le spese.

Le spese del presente grado di giudizio vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) rigetta il ricorso;

-) condanna Ministero della Salute alla rifusione in favore di M.G. delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano nella somma di Euro 5.600,00, di cui 200,00 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 4 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA