Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14997 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 07/02/2020, dep. 15/07/2020), n.14997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6383-2016 proposto da:

VERITAS SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

E.R. E C. SNC, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli Avvocati

ALESSANDRO TOMMASEO PONZETTA, GIOVANNI PAOLO BALLARIANO giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2447/2015 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/02/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO MONDINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato PASQUALIN che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MARSANO in sostituzione

dell’Avvocato BALLARIANO che si riporta agli atti.

Fatto

FATTI DELLA CAUSA

1. Il Giudice di Pace di Venezia, su domanda di E.R. & C. s.n.c., in data 18/7/2012, condannava la Veneziana Energie Risorse Idriche Ambiente Servizi – V.E.R.I.T.A.S. s.p.a., di seguito Veritas, al pagamento della somma di Euro 3136,25, oltre interessi e spese, a titolo di ripetizione di Iva applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, – c.d. Tia1 – riscossa dalla Veritas, nella qualità di affidataria del servizio di raccolta e di smaltimento rifiuti per il Comune di (OMISSIS), riconoscendo alla Tariffa la natura di tributo e ritenendo alla stessa inapplicabile l’Iva.

2. Il Tribunale di Venezia, adito dalla Veritas, con sentenza del 4/8/2015, n. 2447, ha confermato la sentenza di primo grado salvo che per la decorrenza degli interessi sulla somma da restituire. Il tribunale ha affermato che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, l’indebito non poteva essere negato per il fatto che l’appellata, esercitando attività commerciale, avrebbe potuto portare in detrazione l’IVA versata; ha ribadito la natura tributaria della Tia quale mera variante della Tarsu e ne ha escluso la natura di corrispettivo; ha escluso, conseguentemente, l’applicabilità del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 127 sexiesdecises, Tabella A, parte terza, allegata; ha escluso l’assoggettabilità della Tia ad Iva sia per l’assenza di una normativa specifica (del predetto D.P.R., art. 3, riferendosi alle “prestazioni di servizi verso corrispettivo e non a prestazioni di servizi finanziate mediante imposte”), sia per essere le relative entrate non qualificabili come elemento di costo che risulti connesso alle prestazioni del servizio.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi, la Veritas; resiste con controricorso la E.R. & C. s.n.c..

4. Le parti hanno depositato memorie. La Veritas, mediante la propria, ha rinunciato al secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, involgenti, sotto diversi profili, la correttezza della affermazione del Tribunale riguardante la non assoggettabilità ad Iva della TIA1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, con cui erano state proposte questioni esattamente identiche a quelle portate dalla stessa Veritas all’attenzione delle Sezioni Unite di questa Corte, con istanza in data 29/1/2015, nell’ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 26012/2014, sono stati fatti oggetto di rinuncia avendo la ricorrente preso atto della sentenza delle Sezioni Unite n. 5078 del 15/3/2016, con cui è stato affermato che “La tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, oggi abrogato, avendo natura tributaria, non è assoggettabile all’IVA, che mira a colpire la capacità contributiva insita nel pagamento del corrispettivo per l’acquisto di beni o servizi e non in quello di un’imposta, sia pure destinata a finanziare un servizio da cui trae beneficio il medesimo contribuente”.

2. Con primo motivo di ricorso, la Veritas assume la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, e comunque della normativa concernete la detrazione dell’IVA, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui al D.lgs. n. 22 del 1997, art. 49, faccia venir meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033 c.c., del pagamento di tale Iva, asseritamente indebito”. Sostiene la ricorrente che “le fatture in relazione alle quali la controparte agiva, riguardavano l’esercizio di un ristorante talchè, quale soggetto Iva, portava in detrazione l’Iva che le veniva addebitata. La circostanza che avesse pagato l’Iva sulla Tia era pertanto neutra per Rosada, che non poteva dolersi di tale pagamento posto che ad essere inciso dall’imposta era solo l’utente o il consumatore finale, quale R. pacificamente non era”. La questione prospettata, prospettata in ricorso e sviluppata nella memoria illustrativa, è già stata sotto ogni profilo affrontata da questa Corte, nel senso dell’infondatezza, con ordinanza n. 11330 del 26 aprile 2019 (anche, peraltro, sul richiamo, all’ordinanza n. 15348 del 12/06/2018 ed alla sentenza n. 9946 del 15/05/2015, n. 9946): “in tema di IVA, ai sensi del D.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, art. 19, ed in conformità con la Dir. del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, art. 17, nonchè con la successiva Dir. del Consiglio 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, artt. 167 e 63, non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata a monte per l’acquisto o l’importazione di beni o servizi – ovvero per conseguire la prestazione di servizi necessari all’impresa – per il solo fatto che tali operazioni attengano all’oggetto dell’impresa e siano fatturate, poichè è, invece, indispensabile che esse siano effettivamente assoggettabili all’IVA nella misura dovuta, sicchè, ove l’operazione sia stata erroneamente assoggettata all’IVA, restano privi di fondamento il pagamento dell’imposta da parte del cedente, la rivalsa da costui effettuata nei confronti del cessionario e la detrazione da quest’ultimo operata nella sua dichiarazione IVA, con la conseguenza che il cedente ha diritto di chiedere all’Amministrazione il rimborso dell’IVA, il cessionario ha diritto di chiedere al cedente la restituzione dell’IVA versata in via di rivalsa, e l’Amministrazione ha il potere-dovere di escludere la detrazione dell’IVA pagata in rivalsa dalla dichiarazione IVA presentata dal cessionario”.

7. Il motivo ed il ricorso devono essere rigettati.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in base alla nota depositata, con distrazione, in favore dei procuratori antistatari (come da dichiarazione contenuta nella memoria illustrativa).

9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a E.R. & C. s.n.c. le spese del giudizio di Cassazione, liquidate in Euro 1.785,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge, da distrarsi;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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