Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14997 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 08/06/2011, dep. 07/07/2011), n.14997

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.R., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VAGGINELLI EDOARDO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 79/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 07/04/2006 r.g.n. 86/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato VAGGINELLI EDOARDO; per l’accoglimento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 1 febbraio 2007, N.R. chiede la cassazione della sentenza depositata il 7 aprile 2006, con la quale la Corte d’appello di Caltanissetta, confermando la decisione di primo grado, ha respinto le sue domande di condanna del datore di lavoro G.S. a risarcirgli il danno biologico per L. 131.700.000, in relazione all’infortunio occorsogli in data 4 marzo 1998 in cantiere, mentre era intento al disarmo di una pensilina.

I giudici di merito hanno infatti ritenuto non provata l’assegnazione del ricorrente, aiuto carpentiere dipendente di S. G., al compito di disarmare una pensilina (che avrebbe comportato la predisposizione di una serie di misure di sicurezza in quanto questa era situata al terzo piano, dal quale il lavoratore era precipitato), quindi frutto di una sua imprevedibile iniziativa, come tale escludente la responsabilità del datore di lavoro.

L’intimato non si è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col ricorso la sentenza viene censurata per violazione dell’art. 2087 c.c. e per vizio di motivazione, per non avere sufficientemente valorizzato l’esistenza di un obbligo di vigilanza del datore di lavoro, per non avere correttamente applicato il principio secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità unicamente nel caso di una condotta abnorme e imprevedibile del lavoratore.

Il ricorso è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, da ultimo, Cass. 25 febbraio 201 1 n. 4656) “le norme dettate in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da quelli ascrivibili ad imperizia, negligenza e imprudenza dello stesso, con la conseguenza che il datore di lavoro è sempre responsabile ex art. 2087 c.c. dell’infortunio occorso al lavoratore sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l’imprenditore dall’eventuale concorso di colpa del lavoratore, la cui condotta può comportare l’esonero totale del medesimo imprenditore da ogni responsabilità solo quando presenti i caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell’evento, essendo necessaria a tal fine una rigorosa dimostrazione dell’indipendenza del comportamento del lavoratore dalla sfera di organizzazione e dalle finalità del lavoro e, con essa, dell’estraneità del rischio affrontato a quello connesso alle modalità ed esigenze del lavoro da svolgere”.

Nel caso in esame, accertato che l’avere svolto l’attività di disarmo di una pensilina collocata in un piano alto di un edificio in costruzione aveva costituito una iniziativa del N., non richiestagli dal datore di lavoro che gli aveva affidato il diverso incarico di estrarre alcuni chiodi dalle parti di un’altra pensilina già disarmata e situata anch’essa in un piano elevato dell’edificio, ne hanno tratto la conseguenza che l’infortunio che ne era derivato non poteva essere attribuito a responsabilità del datore di lavoro.

Trattasi di enunciazione meramente assertiva, non avendo la Corte territoriale preso adeguatamente in esame, sulla base del contesto in cui si era verificato l’infortunio (oltre le circostanze indicate, la qualifica di aiuto carpentiere del dipendente, età e durata del suo rapporto di lavoro e quindi la sua esperienza professionale in materia, la possibile presenza in cantiere di altri dipendenti – dalla sentenza sembra di capire che il N. vi era stato lasciato solo, mentre il datore di lavoro e il carpentiere si erano allontanati), la possibile prevedibilità della deviazione del N. – avvenuta comunque sempre all’interno del tipo di lavoro cui era addetto – dai compiti specificatamente assegnatigli, dopo lo svolgimento di questi e quindi il corretto adempimento del dovere di vigilanza gravante sul datore di lavoro in ordine all’effettiva osservanza degli incarichi impartiti, alla stregua dei principi di diritto sopra richiamati.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza va conseguentemente cassata, con rinvio, anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Palermo, che si atterrà nella nuova valutazione dei fatti al principio di diritto sopra enunciato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione alla Corte d’appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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