Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14996 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 28/05/2021), n.14996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13758/2015 proposto da:

B.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

COLA DI RIENZO n. 69, presso lo studio degli avvocati PAOLO BOER, e

ALBERTO BOER, che lo rappresentano e difendono;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati

FRANCESCA FERRAZZOLI, SEBASTIANO CARUSO, ELISABETTA LANZETTA, e

CHERUBINA CIRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8147/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 01/12/2014 R.G.N. 522/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. la Corte d’Appello di Roma ha respinto l’appello di B.P.A. avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di condanna dell’Inps al pagamento della somma di Euro 9.873,41, pretesa dall’appellante in quanto l’Istituto aveva calcolato gli interessi maturati sugli importi corrisposti a titolo di differenze retributive senza includere nella base di calcolo le ritenute erariali;

2. la Corte territoriale ha richiamato giurisprudenza amministrativa e di questa Corte per sostenere la legittimità del criterio fissato dal D.M. n. 352 del 1998, art. 3, comma 2, con il quale, appunto, è stato stabilito che in caso di ritardato pagamento di emolumenti dovuti a dipendenti pubblici gli accessori devono essere calcolati non sul lordo, bensì sul netto del dovuto;

3. per la cassazione della sentenza B.P.A. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, al quale ha opposto difese l’Inps con tempestivo controricorso;

4. con atto del 5 gennaio 2021 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c., perchè la rinuncia è stata formulata ritualmente nelle forme prescritte dall’art. 390 c.p.c., comma 2, ed è stata notificata all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale;

2. nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso ha carattere recettizio ma non “accettizio”, non richiede, cioè, l’accettazione della controparte, non necessaria in quanto la rinuncia stessa determina il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 34460 del 2019 e la giurisprudenza ivi richiamata);

3. l’accettazione rileva solo ai fini del regolamento delle spese del giudizio di cassazione, ex art. 391 c.p.c., commi 2 e 4, che nella specie, pur in assenza di accettazione, devono essere compensate fra le parti in ragione del comportamento processuale del ricorrente e degli orientamenti difformi espressi da questa Corte sino all’intervento delle Sezioni Unite che sulla questione si sono pronunciate con sentenza n. 14429 del 9 giugno 2017, successiva alla notifica del ricorso;

4. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non applicabile a fronte di una pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass. n. 19560/2015).

PQM

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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