Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14996 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 30/11/2016, dep.16/06/2017),  n. 14996

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. GRECO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28159/2010 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA M.

PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato PAOLA RAMADORI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIANO D’ALESSANDRO

giusta delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI

BOLZANO, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 36/2010 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di

BOLZANO, depositata il 20/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO GRECO;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAMADORI che si riporta e chiede

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

P.G., dottore commercialista, propone ricorso per cassazione con due motivi, illustrati con successiva memoria, avverso la sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che, rigettandone l’appello, ha confermato il fondamento della pretesa espressa con l’avviso di accertamento con il quale gli era stato contestato il mancato pagamento dell’IRAP per l’anno 2001.

Dall’esame degli atti processuali, ha osservato il giudice d’appello, “emerge nella sostanza che il contribuente, nell’anno 2001, ha svolto la propria attività di dottore commercialista usufruendo di beni strumentali e dell’organizzazione dello Studio associato Oneglio Paulato del quale risulta essere stato non un semplice collaboratore o praticante, bensì pienamente compartecipe. Ciò gli ha consentito di organizzare il proprio lavoro in piena autonomia e ha confermato che la sua attività di libero professionista sia stata supportata per l’appunto da una struttura da lui stesso (assieme al collega associato) creata e organizzata”.

Ed ha quindi rilevato che la circostanza, allegata dal contribuente, “che parte dei componenti positivi di reddito provenga dalla partecipazione a collegi sindacali a parere del collegio risulta priva di pregio atteso che i medesimi, qualora provati, sarebbero comunque attratti nella sfera dell’attività professionale autonoma del contribuente”.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva nella presente sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo, denunciando “violazione, falsa od omessa applicazione di norme di diritto in tema di principio dell’onere della prova”, assume che, non vertendosi in fattispecie di rimborso dell’imposta, “l’onere di provare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche sulle quali è fondata la pretesa”, nonchè l’onere di “provare l’esistenza del requisito dell’autonoma organizzazione, indispensabile per poter assoggettare all’imposta IRAP il reddito prodotto quale membro di collegi sindacali e/o di consigli di amministrazione” graverebbe sull’ufficio.

Col secondo motivo, denunciando violazione, falsa od omessa applicazione di norme di diritto in tema di IRAP, “sotto il profilo del presupposto impositivo, costituito dalla sussistenza di autonoma organizzazione. Vizio di motivazione”, il ricorrente, assume di aver “sempre dedotto che l’attività professionale oggetto del presente giudizio veniva (e viene svolta) da esso contribuente per incarichi di membro di collegi sindacali o in consigli di amministrazione senza l’ausilio di personale dipendente nè di collaboratori, e senza avvalersi della benchè minima organizzazione. Tutto ciò a latere dell’attività principale di commercialista all’interno di uno Studio Associato “Oneglio e Paulato”, assoggettato a separata tassazione”. E sostiene che debba escludersi l’assoggettabilità ad imposizione di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente l’attività di “dottore commercialista abbia prodotto, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, e più in generale dei redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società”.

I due motivi, che siccome legati vanno esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di seguito indicati.

Giova anzitutto premettere che l’amministrazione finanziaria, sulla quale gravava il relativo onere, come accertato dal giudice d’appello ha fornito la prova del fondamento della pretesa manifestata con l’avviso di accertamento impugnato, vale a dire lo svolgimento, nel 2001, dell’attività professionale da parte del contribuente come componente di uno studio professionale associato (“dall’esame degli atti processuali emerge nella sostanza che il contribuente, nell’anno 2001, ha svolto la propria attività di dottore commercialista usufruendo di beni strumentali e dell’organizzazione dello Studio associato Oneglio Paulato del quale risulta essere stato non un semplice collaboratore o praticante, bensì pienamente compartecipe. Ciò gli ha consentito di organizzare il proprio lavoro in piena autonomia e ha conformato che la sua attività di libero professionista sia stata supportata per l’appunto da una struttura da lui stesso – assieme al collega associato – creata e organizzata”).

Questa Corte ha infatti in proposito affermato che “l’esercizio in forma associata di una professione liberale (nella specie professione forense) rientra nell’ipotesi regolata dalla lett. c) del comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3 e costituisce, quindi, in base alla seconda parte del comma 1 dell’art. 2 del medesimo D.Lgs., presupposto dell’imposta, dovendosi prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione” (Cass. 25313 del 2014); ed ha più di recente chiarito come “l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce ex lege presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività” (Cass. sezioni unite, 14 aprile 2016, n. 7371).

Ciò posto, il giudice d’appello incorre, segnatamente, nell’errore di diritto ad esso addebitato con il secondo motivo, nell’affermare che la circostanza, allegata dal contribuente, “che parte dei componenti positivi di reddito provenga dalla partecipazione a collegi sindacali a parere del collegio risulta priva di pregio atteso che i medesimi, qualora provati, sarebbero comunque attratti nella sfera dell’attività professionale autonoma del contribuente”.

La statuizione non è conforme al principio, enunciato in materia di IRAP da questa Corte, secondo cui “il professionista (nella specie, avvocato), qualora sia inserito in un’associazione professionale, sebbene eserciti anche una distinta e separata attività, diversa da quella svolta in forma associata (nella specie, amministratore di società), al fine di sottrarsi all’applicazione del tributo è tenuto a dimostrare di non fruire dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla detta associazione” (Cass. n. 24088 del 2016), e secondo cui “non realizza il presupposto impositivo dell’IRAP l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione” (Cass. n. 19427 del 2016).

Il ricorso deve pertanto nei termini detti essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano che procederà ad un nuovo esame della controversia alla luce dei principi enunciati, verificando in particolare se sia raggiunta la prova che i compensi oggetto del giudizio provengano dall’attività di partecipazione del contribuente a collegi sindacali senza che fruisca dei benefici organizzativi recati dall’adesione alla associazione professionale della quale è componente.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria di secondo Grado di Bolzano.

Dichiara compensate fra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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