Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14996 del 02/07/2014
Civile Sent. Sez. 6 Num. 14996 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 2373-2013 proposto da:
DENTICE STEFANO di ACCADIA DNTSFN78R26F839U,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATANASIO KIRKER 7,
presso lo studio dell’avvocato IASONNA STEFANIA, rappresentato
e difeso dagli avvocati PROCACCINI FRANCESCO, PROCACCINI
ERNESTO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI
NAPOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO
PROVINCIALE DI NAPOLI, AGENZIA DEL TERRITORIO
(4334
Al-i
Data pubblicazione: 02/07/2014
UFFICIO CENTRALE DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO CENTRALE ROMA;
– intimate avverso la sentenza n. 528/50/2011 della COMMISSIONE
il 02/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
08/05/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA;
udito l’Avvocato Francesco Procaccini difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.
Ric. 2013 n. 02373 sez. MT – ud. 08-05-2014
-2-
TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI del 9/05/2011, depositata
Oggetto: classamento catastale- modifica- motivazione
Reg. Gen. 2373/2013
RICORRENTE: Stefano Dentice di Accadia
INTIMATO: Agenzia del Territorio- Agenzia delle Entrate
Il dott. Stefano Dentice di Accadia ricorre per cassazione avverso la sentenza con cui la
Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva accolto l’appello dell’Ufficio avverso la
sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli. La pronuncia di primo grado aveva
accolto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento con cui l’ Agenzia del
Territorio, sollecitata dal Comune di Napoli, aveva provveduto a variare il classamento di unità
immobiliare di pertinenza del contribuente.
La Agenzia non
si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve essere accolto in continuità con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex
pluribus la sentenza n. 9629 del 13 giugno 2012 e le ordinanze n. 19814 del 13 novembre
2012, n. 19968 del 14 novembre 2012, n. 19956 del 14 novembre 2012) secondo cui la
motivazione del provvedimento di riclassamento di un immobile già munito di rendita catastale deve
esplicitare se il nuovo classamento sia stato adottato, ai sensi del comma 336 dell’articolo 1 1.
311/04, in ragione di trasformazioni edilizie subite dall’unità immobiliare, recando, in tal caso,
l’analitica indicazione di tali trasformazioni; oppure se il nuovo classamento sia stato adottato, ai
sensi del comma 335 dell’articolo 1 1. 311/04, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali
della microzona in cui l’immobile è situato, giustificata dal significativo scostamento del rapporto
tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’ insieme
delle microzone comunali, recando, in tal caso, la specifica menzione dei suddetti rapporti e del
relativo scostamento; oppure, ancora, se il nuovo classamento sia stato adottato ai sensi del comma
58 dell’articolo 3 1. 662/96 in ragione della constatata manifesta incongruenza tra il precedente
classamento dell’unità immobiliare e il classamento di fabbricati similari aventi caratteristiche
analoghe, recando, in tal caso, la specifica individuazione di tali fabbricati, del loro classamento e
delle caratteristiche analoghe che li renderebbero similari all’unità immobiliare oggetto di
riclassamento.
Mentre l’atto di ri- classamento di cui si discute contiene una motivazione meramente apparente ed
apodittica, in cui non si specifica neppure in quale delle tre ipotesi indicate si collochi la pretesa
tributaria.
E’ possibile decidere la causa nel merito.
Il mutamento di giurisprudenza giustifica la compensazione delle spese.
Pqm
La Corte accoglie il riscorso e decidendo nel merito rigetta l’appello dell’Ufficio. Compensa fra le
parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 8 maggio 2014
Il presi ente e relatore
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE