Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14995 del 21/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 21/07/2016, (ud. 12/02/2016, dep. 21/07/2016), n.14995

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Liliana – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21129/2013 proposto da:

P.A., (OMISSIS), P.G. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALADIER 43, presso lo studio

dell’avvocato GIOVANNI ROMANO, rappresentati e difesi dall’avvocato

UGO CAMPESE giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, C.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1451/2012 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 26/09/2012, R.G.N. 454/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/02/2016 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e statuizione sul C.U..

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2005, con separati atti, P.A.o e P.G. convennero dinanzi al Giudice di Pace di Benevento C.O. e la società Assicurazioni Generali s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia vittime della strada, assumendo che:

– il (OMISSIS) si era verificato un sinistro stradale, ascrivibile a colpa di C.O., non assicurata;

– il suddetto sinistro aveva causato danni al veicolo Hyundai di proprietà di P.G. e lesioni personali ad P.A. che lo conduceva.

2. Riuniti i due giudizi, con sentenza 19.10.2007 n. 1320 il Giudice di pace accolse la domanda nei soli confronti della Generali.

3. La sentenza venne appellata da P.A. e P.G., i quali chiesero una più cospicua liquidazione del danno.

La società Generali impugnò la sentenza in via incidentale, lamentando l’omessa pronuncia sulla sua domanda di regresso nei confronti di C.O..

4. Il Tribunale di Benevento con sentenza 17.9.2012 n. 1451 ritenne non provata la scopertura assicurativa, e rigettò di conseguenza la domanda proposta dai due P. nei confronti dell’impresa designata; accolse invece parzialmente l’appello principale nei confronti di C.O..

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da P.A. e G., con ricorso fondato su cinque motivi.

Nessuno degli intimati si è difeso in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Il ricorso è stato notificato alla Generali e ad C.O. a mezzo del servizio postale, ma non si rinvengono gli atti i necessari avvisi di ricevimento.

In mancanza della prova d’una regolare notifica, il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Ogni altra questione resta assorbita.

2. Non è luogo a provvedere sulle spese, attesa la indefensio degli intimati.

PQM

la Corte di cassazione, visto l’art. 380 c.p.c.:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di P.A. e P.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 febbraio 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2016

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