Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14994 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 17/12/2019, dep. 15/07/2020), n.14994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al numero 6920 del ruolo generale dell’anno

2012, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Later Sistem s.r.l. rappresentato e difeso, giusta procura speciale a

margine del controricorso, dall’avv.to. Antonello Rossi,

elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv.te Andrea Manzi

in Roma, Via F. Confalonieri n. 5;

– controricorrente –

Nonchè:

Sardegna Riscossione s.p.a. (già Bipiesse Riscossioni s.p.a.) in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sardegna, n. 01/04/11 depositata in data 24 gennaio

2011, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2019 dal Relatore Consigliere Dott.ssa Putaturo Donati

Viscido di Nocera Maria Giulia.

Fatto

RILEVATO

che:

– con sentenza n. 01/04/11, depositata in data 24 gennaio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Sardegna accoglieva parzialmente l’appello proposto da Later Sistem s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti dell’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, e di Bipiesse Riscossioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 56/02/06 della Commissione tributaria provinciale di Cagliari che, previa riunione, aveva: 1) dichiarato inammissibile il ricorso della suddetta contribuente avverso il provvedimento di diniego di sgravio prot. n. 42560 del 22/8/05; 2) rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di avviso di rettifica Iva n. 812362/91- mod. 100-463/91, per Panno di imposta 1990; 2) rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa a seguito di avviso di rettifica Iva n. 294/91, mod. 100 812360/91, per l’anno di imposta 1988;

– la CTR- in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva l’appello della contribuente limitatamente alla cartella n. (OMISSIS), osservando, in punto di diritto, per quanto di interesse, che: 1) era intervenuta la decadenza del diritto dell’Amministrazione alla riscossione per decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in quanto le somme iscritte a ruolo non erano riconducibili ad “atti divenuti definitivi”, in considerazione del contrasto tra l’assunto dell’Ufficio circa l’avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito della sentenza della CTP n. 1632/01 favorevole all’Ufficio, divenuta definitiva il 13/12/2002, e la motivazione della cartella quale “iscrizione a ruolo a seguito di rettifica n. 81.236291 notificata il 16 dicembre 1991 – ruolo n. 2004/25 reso esecutivo in data 2.12.2003”; 2) la posizione relativa all’anno 1990- periodo interessato dall’avviso di rettifica da cui scaturiva la cartella impugnata- era stata sanata mediante dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991;

– avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la società contribuente; rimane intimata Sardegna Riscossione s.p.a. (già Bipiesse Riscossioni s.p.a.);

– la controricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis.1 c.p.c. insistendo per il rigetto del ricorso;

– il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 2, e dell’art. 380-bis.1 c.p.c., introdotti dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per essere la CTR incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo affermato, con riguardo alla cartella di pagamento n. (OMISSIS), la decadenza, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 3, dell’Amministrazione dal diritto alla riscossione, ancorchè la contribuente non avesse proposto appello avverso il capo della sentenza di primo grado relativo all’asserito rispetto del termine del citato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 3, “essendo stato il ruolo (…) reso esecutivo il 2 dicembre 2003 (…) e l’accertamento divenuto definitivo il 13 dicembre 2002 allorquando cioè (era) divenuta definitiva la sentenza”;

– con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per avere la CTR ritenuto sussistente la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17 sulla base di un asserito contrasto tra quanta sostenuto dall’Ufficio e quanto indicato nella motivazione della cartella n. (OMISSIS), senza argomentare in ordine agli elementi prodotti dall’Ufficio attestanti l’avvenuta iscrizione a ruolo (2.12.2003) nei termine del citato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 3, decorrente dalla data di definitività dell’accertamento coincidente con il passaggio in giudicato (13.12.2002) della sentenza n. 1632/02/01 della CTP di Cagliari di accoglimento del ricorso a?verso l’avviso di rettifica n. 812362/91- mod. 100-463/91;

– con il terzo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,24,57 per avere la CTR ritenuto, comunque, sanata la posizione relativa all’anno 1990 mediante dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991, senza considerare: 1) la novità in appello della eccezione relativa all’intervenuto condono fiscale; 2) che l’eccezione poteva interessare, per lo più, l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) che era divenuto definitivo per passaggio in giudicato della sentenza della CTP di Cagliari n. 1632/02/01, nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione della sentenza impugnata su un fatta controverso e decisivo, per avere la CTR affermato apoditticamente l’intervenuta sanatoria, senza esplicitare l’iter logico-giuridico della decisione e senza considerare i rilievi mossi dall’Ufficio in ordine alla mancata definizione dell’istanza di condono per irregolarità dei calcoli e dei versamenti effettuati;

– in disparte il profilo di inammissibilità per avere cumulato in un unico motivo di ricorso più profili di censura (error in procedendo e vizio di motivazione) terzo motivo è in parte infondato, in parte inammissibile;

– quanto al primo profilo di censura attinente all’assunta novità della eccezione proposta in appello dalla contribuente di intervenuto condono fiscale, in disparte la rispondenza di detta doglianza al principio di autosufficienza, per essere stata meramente formulata, ma non corroborata da alcun elemento nè tantomeno supportata dalla trascrizione, nelle parti rilevanti, del ricorso introduttivo, al fine di permettere questa Corte di valutare la fondatezza della medesima, dall’esame della sentenza impugnata insulta dedotto come motivo di impugnazione in appello “l’errore dei primi giudici sull’interpretazione della portata delle norme sul condono fiscale”, con ciò significando come la contribuente avesse già in fase di merito contestato la legittimità dell’iscrizione a ruolo per inesistenza del debito, che è, in sostanza, il contenuto di questo motivo di ricorso; parimenti infondato è il secondo profilo di censura, in quanto l’estinzione della pretesa tributaria in forza di sopravvenuto condono fiscale incide necessariamente sulla legittimità della successiva iscrizione a ruolo;

– ugualmente la censura relativa all’assunto vizio motivazionale della sentenza nella parte in cui la CTR ha ritenuto essere intervenuta la sanatoria della posizione relativa all’anno di imposta 1990, mediante dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991, da un lato, si espone al profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza avendo l’Agenzia riportato in merito agli asseriti rilievi di erroneità del calcolo e dei versamenti – che non sarebbero stati presi in considerazione dal giudice di appello – uno stralcio delle controdeduzioni in appello non afferente alla cartella n. (OMISSIS), e, dall’altro tende inammissibilmente ad una rivalutazione di un accertamento in fatto in merito all’avvenuta sanatoria- e dunque al perfezionamento della definizione agevolata ex L. n. 413 del 1991 – contenuto nella sentenza; nè, del resto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, avendo questi “solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti, dalla legge”. (Cass. sez. V, 16/12/2011, n. 27197). Da ciò consegue che è del tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa, non potendo il motivo di ricorso risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella operata dal giudice di merito. Il motivo, pertanto, va respinto in quanto, nella sostanza, diretto a rimettere in discussione la decisione di merito sotto il profilo della valutazione di fatto operata;

– essendo la sentenza impugnata sorretta da due diverse “rationes decidendi”, una fondata sulla ravvisala intervenuta decadenza del diritto dell’Amministrazione alla riscossione per decorrenza dei termini di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, e l’altra sulla ritenuta sanatoria della posizione relativa all’anno 1990, mediante dichiarazione integrativa ex L. n. 413 del 1991, il rigetto del terzo motivo- che aggredisce la sentenza nella parte in cui la CTR afferma la sanatoria della posizione relativa all’anno 1990 mediante dichiarazione integrativa – comporta l’inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, anche del primo e del secondo motivo; ciò, in applicazione del prncipio secondo cui “Ricorre pertanto il consolidato indirizzo di legittimità secondo cui: “quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta” (Cass. n. 4809 del 2017; n. 12372 del 24/05/2006; in termini: Cass. 16.8.06 n. 18170; Cass.29.9.05 n. 19161 ed altre);

– in conclusione, il ricorso va rigettato;

– le spese del giudizio di legittimità tra l’Agenzia delle entrate e la società contribuente, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese tra l’Agenzia e la società concessionaria, essendo quest’ultima rimasta intimata.

P.Q.M.

la Corte:

– rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia celle entrate al pagamento in favore della società contribuente delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 per compensi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 15 luglio 2020

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