Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14994 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14994

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18645/2007 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO PESSI, rappresentato e difeso

dall’avvocato SIGILLO’ Vincenzo, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N., domicilato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCARTABELLI Carlo, giusta delega in atti e

dall’avvocato ROBERTA BECHI giusta procura notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1027/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/07/2006 r.g.n. 1287/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega VINCENZO SIGILLO’;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per rinvio a nuovo ruolo o

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 30.6/4.7.2006 la Corte di appello di Firenze confermava la decisione di primo grado che dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato il 1.7.2000 fra le Poste Italiane e I.N. ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994 “per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi ed in attesa del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane” “congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo”.

Osservava, fra l’altro, la corte territoriale che la società ricorrente non aveva dato dimostrazione dell’esistenza, nel periodo in questione, di esigenze di servizio determinate dall’assenza per ferie dei propri dipendenti; esigenze da valutarsi con riferimento allo specifico ufficio o filiale cui era stato addetto il dipendente assunto con contratto temporaneo.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con tre motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso I.N..

Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo ed il secondo motivo la società ricorrente lamenta violazione ed erronea applicazione della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2, della L. n. 56 del 1987, art. 23, dell’art. 1362 c.c., e segg., nonchè vizio di motivazione.

Osserva, al riguardo, che, operando la L. n. 56 del 1987, art. 23, una ampia delega alla contrattazione collettiva, libera di individuare le fattispecie in ordine alle quali è possibile l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, restava sottratta al sindacato giurisdizionale la valutazione della legittimità delle fattispecie individuate dagli agenti negoziali, con la conseguente impossibilità di sovvertire l’equilibrio contrattuale stabilito, introducendo limiti, anche di ordine temporale, dagli stessi non previsti, e che, in ogni caso, ricorrevano tutte le condizioni legittimanti l’assunzione a termine, essendo stato l’intimato avviato al lavoro nel periodo indicato nel contratto collettivo, in corrispondenza col periodo feriale.

Con il terzo motivo la società ricorrente, prospettando vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione agli artt. 414 e 434 c.p.c.), contesta la decisione impugnata per aver ritenuto irrilevante l’eccezione di aliunde perceptum, ritualmente sollevata, per dover essere la stessa esaminata in un successivo giudizio “sul quantum”.

2. Con riferimento ai primi due motivi, vanno ribaditi i principi, ormai acquisiti, che questa Suprema Corte ha affermato con riferimento alla disciplina dell’istituto nel sistema vigente anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001.

In particolare, e per quanto qui di interesse, decidendo su fattispecie analoghe a quella in esame (contratto a termine stipulato ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre), ha reiteratamente affermato (cfr., ad es., Cass. 2 marzo 2007 n. 4933) l’insussistenza dell’obbligo di indicare nel contratto il nome del lavoratore sostituito, per determinare la tesi opposta la violazione di norme di diritto, oltre che una erronea interpretazione della normativa collettiva.

Si è rilevato, infatti, che, ad escludere l’autonomia del contratto a termine regolato dalla contrattazione collettiva rispetto alla previsione legale, si determinerebbe un palese contrasto col principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Cass. S.U. 2 marzo 2006 n. 4588), secondo cui la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge.

Giova soggiungere che altre decisioni di questa Suprema Corte (cfr.

ad es. Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) hanno confermato le decisioni di merito che, nel ritenere l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale, hanno interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso di riconoscere, quale unico presupposto per la sua operatività, l’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Così come (cfr. Cass. 28-3-2008 n. 8122) si è confermato che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 ccnl 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale … l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro, di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

3. Alla luce dei principi indicati, il ricorso, assorbite le ulteriori censure, si palesa, quindi, meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rimessa ad altro giudice di pari grado, il quale, attenendosi ai criteri di interpretazione specificati, provvederà anche in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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