Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14993 del 02/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14993 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA
sul ricorso 25165-2012 proposto da:
PESCE FLAVIA PSCFLV40P59L049B, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell’avvocato
RICCIONI ALESSANDRO, rappresentata e difesa dall’avvocato
VECCHIO GIANFRANCESCO giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001;
– intimata avverso la sentenza n. 39/14/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 28/02/2011,
depositata il 17/08/2011;

Data pubblicazione: 02/07/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/02/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 25165 sez. MT – ud. 19-02-2014
-2-

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedura, ricorso difetto di interesse
R.G. 25165/2012
RICORRENTE: Flavia Pesce
INTIMATO: Agenzia delle Entrate

2. L’Agenzia non – si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso appare secondo il relatore- inammissibile per difetto di interesse ad impugnare.
Come sottolineato dalla stessa ricorrente, è preliminare all’esame del merito del ricorso la
valutazione circa l’effettiva portata della sentenza impugnata; il cui dispositivo recita: in riforma
della decisione impugnata accoglie parzialmente l’appello dell’ufficio in punto credito di imposta
e conferma nel resto l’impugnata sentenza”.
Dalla lettura della motivazione emerge poi che il giudice di secondo grado ha confermato la
pronuncia della CTP nella parte in cui aveva ritenuto che la mancata convocazione della
contribuente da parte dell’Ufficio, in sede di procedura di accertamento con adesione, costituisca
violazione di un obbligo giuridico che grava sulla Amministrazione e comporti un vulnus del
diritto alla difesa del contribuente.
Ne consegue che la CTR ha ribadito la illegittimità dell’avviso di accertamento emesso a carico
della contribuente e quindi il successivo esame del merito della controversia costituisce un obiter
dictum insuscettibile di formare giudicato (cfr. la sentenza delle Sezioni Unite n. 3840 dell’il
gennaio 2007).
E’ per altro pervenuta la richiesta di estinzione del giudizio a seguito di definizione della pratica
tributaria con accertamento per adesione.
Pqm
La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Compensa le spese.
Così deciso nella camera di consiglio della VI civile il 19 febbraio 2014.

1. La sig.ra Flavia Pesce ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Piemonte 39 /14/11 del 17 agosto 2011.

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