Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14992 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14992

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

S.L., L.A., elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA

ACCIAI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CERRAI

UMBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 693/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 20/06/2006 r.g.n. 1104/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE MELIADO’;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega PESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per: inammissibilità per S.,

rigetto per gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 9.5/20.6.2006 la Corte di appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto stipulato fra L.A. e le Poste Italiane l’1.10.2001, ai sensi dell’art. 25 del CCNL 2001 per “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, nonchè di quello stipulato il 26.5.1999 con S.L., ai sensi dell’art. 8 del CCNL 26.11.1994.

Osservava la corte territoriale , quanto alla posizione della L. e con riferimento all’onere probatorio del datore di lavoro, nella fattispecie non assolto, che non bastava dedurre Tessere in atto un processo di ristrutturazione quale quello posto in essere dall’azienda, ma occorreva provare che, a seguito di quel processo, erano sorte, nello specifico contesto lavorativo ove il dipendente era stato chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa, particolari ed eccezionali esigenze idonee a legittimare l’apposizione del termine al contratto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza propongono ricorso le Poste Italiane con quattro motivi, illustrati con memoria. Resistono con controricorso le intimate.

E’ stato depositata copia del verbale di conciliazione intervenuto fra le Poste Italiane e S.L. il 14.1.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti di S.L..

Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo in conformità alle previsioni degli accordi collettivi in tema di consolidamento dei rapporti di lavoro degli assunti a tempo determinato riammessi in servizio per ordine del giudice del lavoro, in esito al quale S.L. è stata assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato, rinunciando agli effetti giuridici ed economici della sentenza di riammissione in servizio, nonchè ad azionare ogni rivendicazione ricollegabile ad eventuali ulteriori rapporti intercorsi con la società, seppur diversi da quello preso a riferimento nella sentenza citata nel verbale medesimo, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale.

Osserva il Collegio che il suddetto verbale di conciliazione si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. S.U. 29 novembre 2006 n. 25278, Cass. 13-7-2009 n. 16341).

Spese compensate,stante l’intervenuta conciliazione.

2. Con il primo motivo, svolto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, rilevando che nè la norma legale, nè quella contrattuale ponevano vincoli o limiti al contenuto della clausola del contratto individuale, dal momento che la norma legale aveva rilasciato un’ ampia delega all’autonomia collettiva e che la norma contrattuale subordinava la sua applicazione unicamente all’esistenza di un processo di riorganizzazione e di rimodulazione degli assetti occupazionali dell’azienda.

Con il secondo motivo, lamentando violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale in relazione agli accordi collettivi intercorsi, nonchè vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5), deduce che il potere normativamente attribuito alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di assunzione a termine, in aggiunta a quelle già stabilite dall’ordinamento, precludeva al giudice di individuare limiti ulteriori, anche di ordine temporale, atti a circoscrivere l’ambito di operatività delle ipotesi di contratto a termine individuate in sede collettiva.

Con il terzo e quarto motivo, prospettando violazione di norme di diritto nonchè vizio di motivazione, la società ricorrente si duole che la corte territoriale avesse omesso qualsiasi verifica in ordine alla rituale costituzione in mora del datore di lavoro ( che non potrebbe, in ogni caso, desumersi dalla mera istanza per il tentativo di conciliazione), nonchè qualsiasi decisione in merito alla richiesta formulata ai fini dell’esibizione di documentazione utile a consentire una corretta determinazione dei corrispettivi percepiti dal dipendente per attività di lavoro svolta a favore di terzi, e ciò sebbene l’eccezione non potesse che essere genericamente dedotta dal datore di lavoro, incombendo il relativo onere, in realtà, sul lavoratore.

3. Il primo motivo del ricorso è fondato in base all’indirizzo ormai consolidato affermato da questa Corte con riferimento ai contratti a termine conclusi ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. del 2001, in data anteriore all’entrata in vigore della nuova disciciplina del contratto a termine (D.L. n. 368 del 2001). Questa Suprema Corte, decidendo, infatti, in casi analoghi (v. fra le altre Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; Cass. 1-10-2007 n. 20608), ha cassato le pronunce di merito che hanno dichiarato illegittimo il termine apposto a contratti stipulati in base alla previsione della norma contrattuale, osservando, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983 n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore delle organizzazioni sindacali, le quali pertanto, non sono vincolate all’individuazione di figure contrattuali comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in attuazione della sopra citata “delega in bianco” le parti sindacali hanno legittimamente individuato, quale ipotesi autorizzativa della stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001. In specie, quale conseguenza della suddetta delega conferita dal citato art. 23, questa Corte ha precisato che le organizzazioni sindacali, senza essere vincolate alla individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge, possono legittimare il ricorso al contratto di lavoro temporaneo per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, costituendo l’esame congiunto delle parti sociali sulle necessità del mercato idonea garanzia per i lavoratori e per un’efficace salvaguardia dei loro diritti.

Premesso, poi, che l’art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 prevede, come si è visto, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di “esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”, questa Corte ha ritenuto viziata l’interpretazione dei giudici del merito che, sull’assunto della assoluta genericità della disposizione in esame, hanno affermato che la stessa non contiene alcuna autorizzazione ad avvalersi liberamente del tipo contrattuale speciale, senza l’individuazione di ipotesi specifiche di collegamento tra i singoli contratti e le esigenze aziendali cui gli stessi sono strumentali.

Tale orientamento va confermato in questa sede, essendo la tesi accolta dalla corte territoriale (volta a prefigurare, in via interpretativa, limiti di operatività non contemplati nell’accordo collettivo) fondata, comunque, sull’erroneo presupposto che il legislatore non avrebbe conferito una “delega in bianco” ai soggetti collettivi ed avrebbe imposto al potere di autonomia negoziale limiti ulteriori e diversi rispetto a quelli autonomamente valutati dalle parti sociali.

4. Alla luce dei principi indicati, il ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi (il secondo dei quali relativo, peraltro, alla posizione della sola S.), si palesa, quindi, meritevole di accoglimento.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da L.A. nei confronti delle Poste italiane.

5. Sussistono giusti motivi per compensare le spese della fase di merito, tenuto conto della complessità del quadro giurisprudenziale che ha caratterizzato la materia e degli esiti dei precedenti gradi del giudizio, mentre seguono la regola della soccombenza quelle del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalle Poste Italiane nei confronti di S.L. e compensa le spese;

accoglie per il resto il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A. L. nei confronti delle Poste Italiane; compensa le spese della fase di merito e condanna L.A. al rimborso di quelle di legittimità, che liquida in Euro 77,00 per esborsi ed in Euro 2500,00 per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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