Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14992 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 14992 Anno 2014
Presidente: RORDORF RENATO
Relatore: BOTTA RAFFAELE

SENTENZA

Ud. 1W06/14

Sul ricorso R.G. 12706/13 proposto da:
FONDAZIONE ENPAM – ENTE DI PREVIDENZA DEI MEDICI E DEGLI
ODONTOIATRI, in persona del Presidente e legale rappresentante
pro tempore, e ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “GIOVANNI AMENDOLA”, in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via Luigi Robecchi Brichetti 10, presso l’avv. Prof. Angelo Piazza, che li rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –

CONTRO
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via della Frezza 17, presso l’Avvocatura Centrale
dell’Istituto, rappresenta e difeso dagli avv.ti Gaetano De Ruvo, Daniela Anziano e Alessandro Di Meglio, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente –

E NEI CONFRONTI DI
ADEPP – ASSOCIAZIONE DEGLI ENTI PREVIDENZIALI PRIVATI;
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE; CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI; CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI; CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO; CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI;

e

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Data pubblicazione: 02/07/2014

ENPAB – ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE
DEI BIOLOGI; ENPACL – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E
ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO; ENPAV – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI; EPPI ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI; FONDAZIONE FASE
– FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA IMPRESE DI SPEDIZIONE,
CORRIERI ED AGENZIE MARITTIME; INARCASSA – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER INGEGNERI, ARASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI; ENPAP – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI; ENPAPI
– ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA; ENTE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PLURICATEGORIALE EPAP; ENPAF – ENTE NAZIONALE DI
PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI; FONDAZIONE ENPAIA
– ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ADDETTI ED IMPIEGATI IN
AGRICOLTURA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore;
– intimati NONCHÉ NEI CONFRONTI DI
ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA, in persona del legale
rappresentante pro tempore; MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE
FINANZE, in persona del Ministro pro tempore; MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del Ministro pro
tempore;
– intimati avverso la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI (in sede
giurisdizionale) n. 6014/2012 del 30 ottobre 2012, depositata il 28
novembre 2012, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17
giugno 2014 dal Consigliere Raffaele Botta;
udito l’avv. Angelo Piazza per la parte ricorrente e l’avv. Antonino
Sgroi per delega per la parte controricorrente;
udito il P.M., in persona dell’Avvocato Generale dott. Umberto Apice,
che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e in subordine
il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’art. 1, comma 5, della legge n. 311 del 2004 stabiliva, in funzione
di controllo della spesa delle pubbliche amministrazioni, che quest’ultima non potesse superare – per quelle amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato individuate per l’anno 2005 in ap2

CHITETTI, LIBERI PROFESSIONISTI; ONAOSI – ()OPERA NAZIONALE

posito allegato alla legge e per gli anni successivi in base ad apposito provvedimento dell’ISTAT – «il limite del 2 per cento rispetto alle
corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica». Nell’allegato
alla legge era riportato un “Elenco delle amministrazioni pubbliche
per tipologia istituzionale”, nel quale compariva la voce generica
“Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale”, non ulteriormente
specificata.
del 29 luglio 2005 il previsto provvedimento dell’ISTAT che nel predisposto elenco delle amministrazioni pubbliche inseriva indicandole
specificamente tutte le casse previdenziali privatizzate ai sensi del
d.lgs. n. 509 del 1994, le quali impugnavano il predetto provvedimento innanzi al TAR Lazio.
Con sentenza n. 1938 del 3 marzo 2008 il TAR adito annullava l’elenco approvato dall’ISTAT nella parte in cui erano inserite tra le
amministrazioni pubbliche anche le casse previdenziali privatizzate.
La decisione era impugnata in via principale dall’ISTAT e dai Ministeri del Lavoro e dell’Economia e in via incidentale dalle casse previdenziali per la parte in cui era stati respinti, o giudicati assorbiti, i
motivi del ricorso originario.
Nelle more interveniva la legge n. 196 del 2009, il cui art. 1, comma
3, specificava che per amministrazioni pubbliche dovessero intendersi «gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall’ISTAT sulla base
delle disposizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari». Sulla
base di questa norma l’ISTAT approvava un nuovo elenco (pubblicato in G.U. n. 228 del 30 settembre 2011), ove ancora una volta inseriva tra le amministrazioni pubbliche le casse previdenziali privatizzate.
Quest’ultime impugnavano anche tale provvedimento innanzi al TAR
Lazio, il quale ancora una volta accoglieva il ricorso con sentenza n.
224 dell’Il gennaio 2012, avverso la quale l’ISTAT e il Ministero e
dell’Economia proponevano ricorso al Consiglio di Stato. Le casse
previdenziali si costituivano in giudizio, resistendo al gravame.
Il Consiglio di Stato, riuniti gli appelli, li accoglieva nel merito, rigettando i ricorsi originari delle casse, dopo aver respinta l’eccezione di
difetto di giurisdizione sollevata nella sola fase d’appello dall’ISTAT.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione per motivi
attinenti alla giurisdizione ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 104 del
3

Successivamente veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 175

2010 l’ENPAM e l’INPGI, con unico motivo. Resiste con controricorso
l’INPS. Non si sono costituiti né le casse previdenziali intimate, né
l’ISTAT e i Ministeri del Lavoro e dell’Economia.
MOTIVAZIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, le parti ricorrenti sviluppano tutta

una serie di considerazioni al fine di dimostrare che la controversia è
stata erroneamente incardinata innanzi a giudice privo di giurisdizione, la quale apparteneva nel caso esclusivamente al giudice ordi2. Si tratta di una eccezione che non può essere valutata essendosi
formato sulla medesima il giudicato per mancata impugnazione della
sentenza di prime cure che aveva deciso nel merito, affermando implicitamente la propria giurisdizione.
3. Ciò che assume carattere decisivo per la soluzione della questione
proposta è che le parti ricorrenti omettono di precisare quale siano
state le ragioni per le quali le casse previdenziali privatizzate abbiano esse stesse sottoposto la loro impugnazione innanzi al giudice
amministrativo, se tanto chiaro era che «l’effettiva situazione giuridica dedotta in giudizio (riguardava) un diritto soggettivo da tutelare
innanzi all’A.G.0.»: ed egualmente le parti ricorrenti hanno dimenticato di argomentare per quale motivo le casse, pur proponendo appello incidentale avverso al sentenza del TAR, che le aveva viste vittoriose, non hanno impugnato la predetta sentenza sotto il profilo
del difetto di giurisdizione del giudice adito.
4. Queste Sezioni Unite (cfr., fra le più recenti, Cass. S.U. 7 gennaio
2013 n. 148; Cass. S.U. (ordinanza) 6 agosto 2012 n. 14135; Cass.
S.U. (ordinanza) 28 gennaio 2011 n. 2067), ribadendo un orientamento ripetutamente enunciato a partire da Cass. S.U. 9 ottobre
2008 n. 24883, hanno precisato che, allorché il giudice di primo
grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale
riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di
legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione
(così Cass. S.U. 27 agosto 2013, n. 19609, in motivazione).
5. Nel caso di specie si è formata la suddetta preclusione, atteso che
il TAR Lazio, con la propria decisione di merito, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione e le casse previdenziali privatizzate,

4

nario.

vittoriose nel merito, non hanno proposto sul punto appello incidentale.
6. E’ irrilevante che il Consi g lio di Stato abbia ribadito la sussistenza
della g iurisdizione del g iudice amministrativo nel rispondere ne g ativamente ad una eccezione in merito sollevata dall’appellante principale ISTAT, in q uanto tale eccezione, come emer g e chiaramente
dalla sentenza impu g nata, non concerneva la q uestione del riparto
di g iurisdizione tra g iudice ordinario e g iudice amministrativo.
soccombenza.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Ri g etta il ricorso e condanna le parti ricorrenti in solido tra loro alle
spese della presente fase del g iudizio nei confronti della parte controricorrente, che li q uida in complessivi C 6.200,00 di cui C 6.000,00
per compensi oltre accessori di le gg e.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte
del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titol tesLcontri buto
unificato pari a q uello dovuto per il ricorso tairWM, a norma del
comma 1-bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consi g lio del 17 g iu g no 2014.

7. Il ricorso deve essere pertanto, respinto. Le spese se g uono la

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