Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14991 del 22/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/06/2010, (ud. 20/05/2010, dep. 22/06/2010), n.14991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAPA Enrico – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Unione Frutticoltori Coredo s.c.a., in persona del legale

rappresentante, domiciliata in Roma, via Giulio Cesare 14 presso

l’avv. Gabriele Pafundi, rappresentata e difesa dall’avv. prof. De

Petris Daria, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Coredo, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, via Varrone 9, presso l’avv. Vannicelli

Francesco, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria di Secondo Grado di

Trento, Sez. 1, n. 20/1/06 del 12 aprile 2006, depositata il 19

aprile 2006, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

20 maggio 2010 dal Relatore Cons. Dott. Raffaele Botta;

Uditi gli avv.ti Gabriele Pafundi per la parte ricorrente e Silvia

Maria Cinquemani (per delega) per la parte controricorrente;

Preso atto che il P.G. non ha presentato proprie osservazioni sulla

relazione ex art. 380-bis c.p.c. notificatagli.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letto il ricorso, che concerne una controversia relativa all’impugnazione del silenzio rifiuto opposto al rimborso ICI per l’anno 2000;

letto il controricorso e la memoria depositata dalla parte controricorrente;

Considerato che il ricorso poggia su una complessa censura di violazione e falsa applicazione di una serie di disposizioni normative e di vizio di motivazione (due motivi), sulla cui base è contestata la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenute soggetti ad ICI i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola esercitata dalla Cooperativa.

Ritenuto che il ricorso debba essere accolto per manifesta fondatezza sulla base del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte in materia di fabbricati strumentali delle cooperative agricole secondo cui: “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10).

in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 a fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto l’assoggettamento all’imposta è condizionato all’accertamento positivamente concluso della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della ruralità del fabbricato previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, e successive modificazioni che può essere condotto dal giudice tributario investito dalla domanda di rimborso proposta dal contribuente, sul quale grava l’onere di dare prova della sussistenza dei predetti requisiti. Tra i predetti requisiti, per gli immobili strumentali, non rileva l’identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attivita di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci” (Cass. S.U. n. 18568 del 2009).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere accolto e che la sentenza impugnata debba essere cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, spettando al giudice del rinvio accertare quale sia la situazione dei fabbricati in questione per le conseguenti decisioni in ordine all’applicabilità o meno dell’esenzione secondo il principio di diritto dapprima affermato;

Ritenuto che il giudice del rinvio debba provvedere anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2010

 

 

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