Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14991 del 16/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14991 Anno 2015
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 19486-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente contro
MARTINETTI PATRIZIA;
– intimata avverso la sentenza n. 5/66/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA del 17/12/2012, depositata il
14/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/04/2015 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO COSENTINO.
rilevato che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
relazione di seguito integralmente trascritta:

Data pubblicazione: 16/07/2015

<< L'Agenzia delle Entrate ricorre contro la sig.ra Patrizia Martinetti per la cassazione della sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato il provvedimento di diniego opposto dall'Ufficio alla domanda della contribuente di condono ex art. 12 l. 289/02, in ragione del tardivo pagamento della seconda rata (di saldo). La sentenza gravata ritiene efficace il condono perché il ritardo della contribuente nel a determinare la decadenza dalla definizione agevolata; decadenza che, secondo il giudice territoriale, conseguirebbe ali' omissione, e non al mero ritardo, dei versamenti dovuti. Con l'unico mezzo di ricorso la difesa erariale denuncia la violazione dell' articolo 12 L 289/02 in cui la sentenza gravata sarebbe incorsa ritenendo irrilevante la tardività del versamento della seconda rata ai fini del perfezionamento del condono previsto da detta disposizione. La contribuente non si è costituita. Il ricorso non può trovare accoglimento, ancorché la sentenza gravata vada corretta nella sua motivazione ai sensi dell'articolo 384 cpc. Al riguardo si osserva che, nella specie, il versamento della seconda rata del condono non può giudicarsi tardivo. Nel ricorso della difesa erariale dà infatti atto che la contribuente versò la seconda rata il 18.5.04. Ciò posto, si osserva che il secondo comma dell'articolo 12 della legge n. 289/02 - come sostituito dall'articolo 5 bis del decreto legge n. 282/02, introdotto dalla legge di conversione n. 27/03 - fissava per il versamento della prima rata il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004. Il primo di tali termini fu differito al 16.5.03, fermo restando il secondo, con l'articolo I del decreto legge n. 59/03, non convertito. Il successivo decreto legge n. 143/03, convertito con la legge n. 212/03, ha poi differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data poi ulteriormente spostata, con il decreto legge 269/03, convertito con la legge 326/03, al 16 marzo 2004 e ancora, con il decreto legge 335/03, convertito con la legge 47/04, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine. E' opportuno riportare uno stralcio dell'articolo I, comma secondo, d.l. 143/03: "I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificata dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con Ric. 2013 n. 19486 sez. MT - ud. 22-04-2015 -2- versamento della seconda rata, oltre ad essere scusabile, non sarebbe normativamente idoneo modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché di cui agli articoli 5 e 5-quinquies del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002, possono provvedervi entro il 16 aprile 2004 ............ Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle predette disposizioni, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni relative alle suddette definizioni, sono rideterminati con decreti, rispettivamente, del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal Alla suddetta rideterminazione il Ministro dell'Economia e delle Finanze provvide con il d.m. 8.4.2004, il cui articolo l, comma 2, lett. g), fissò al 18 aprile 2005, tra l'altro, "il termine di versamento del residuo importo dovuto ai sensi dell'art. 12, commi 2, secondo periodo, e 2-ter della legge n. 289 del 2002, relativamente ai soggetti che alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 143 del 2003 ancora non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al medesimo art. 12". Va altresì considerato che la legge di conversione del decreto legge 143/03, nel secondo comma del suo unico articolo, fece salvi gli effetti del già menzionato decreto legge 59/03, non convertito, e, inoltre, stabilì espressamente: "Sono utili i versamenti ... effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, affini delle definizioni di cui agli articoli 11, comma 4, 12, 15, 16 e 17, comma 1, della medesima legge n. 289 del 2002". Così ricostruita l'evoluzione normativa della materia, si tratta di stabilire se possa considerarsi tempestivo il versamento della seconda rata di condono effettuato dalla contribuente il 18.5.04, dopo lo spirare dell'originario termine del 16.4.04 ma prima dello spirare del termine del 18.4.05 fissato dal d.m. 8.4.2004; ossia, vale a dire, se nel caso della contribuente si applichi la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata di condono. In proposito va rilevato che nella Risoluzione dell' Agenzia delle Entrate n. 125 12/08/2005 si afferma che tanto il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 143/03, quanto il secondo comma, lett. g), dell'articolo l del decreto ministeriale '8.4.04 limitano l'operatività della proroga solo a coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legge 143/03 non avevano effettuato versamenti utili ai fini del condono. Alla stregua di tale interpretazione normativa, dunque, l'odierna intimata non potrebbe beneficiare della proroga, perché alla data di entrata in vigore del decreto legge 143/03 essa aveva effettuato l'utile versamento della prima rata del condono (l'originaria tempestività dell'adesione al condono, con contestuale versamento della prima rata, non è infatti in discussione). La tesi dell'Amministrazione è tuttavia già stata disattesa da questa Corte con la sentenza n. 13697/13 e l'ordinanza n. 12090/12, perché l'interpretazione della norma che essa propone condurrebbe al risultato che il versamento della seconda rata di condono effettuato nel periodo Ric. 2013 n. 19486 sez. MT - ud. 22-04-2015 -3- 17 ottobre 2003". compreso tra la scadenza del termine originario (16.4.04) e la scadenza del termine prorogato (18.4.05) perfezionerebbe il condono per i contribuenti che hanno pagato la prima rata dopo il 25.6.03 (data di entrata in vigore del decreto legge 143/03) e non per quelli che l'hanno, più diligentemente, pagata prima del 25.6.03. Si tratta - come evidenziato negli arresti citati, a cui si ritiene di dover dare conferma e seguito - di un approdo ermeneutico paradossale, tale da sollevare anche dubbi di legittimità contrasterebbe con la rado legis; se infatti, come appare evidente, lo scopo della riapertura dei termini di versamento recata dal secondo comma dell'articolo 1 d.l. 143/03 era quello di aumentare il gettito dei condoni di cui alla legge 289/02, ampliando la platea dei contribuenti coinvolti, escludere dal condono quei contribuenti che, avendo pagato tempestivamente la prima rata, perdano il termine del 16.4.04 per il pagamento della seconda, disincentiverebbe costoro dal provvedere comunque entro il 18.4.05, in tal modo frustrando l'interesse del Fisco al celere incasso dei saldi dai medesimi ancora dovuti. Si deve dunque ritenere, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, che la proroga dal 16.4.04 al 18.4.05 del termine di pagamento della seconda rata del condono ex art. 12 1. 289/06 operi anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legge 143/03; e che la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo I del decreto legge 143/03 e nel secondo comma, lett. g), dell'articolo I del decreto ministeriale 8.4.04 - che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del decreto legge 143/03 non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui all'articolo 12 (tra gli altri) della legge 289/02 - va interpretata nel senso che per versamenti "utili" per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari devono intendersi i versamenti immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati in unica soluzione. Deve quindi concludersi che la contribuente aveva il diritto di avvalersi della riapertura dei termini di versamento recata dal secondo comma, lett. g), dell'articolo 1 del d.m. 8.4.04, emanato nell'esercizio della delega contenuta nell'articolo 23 decie,s, comma quinto, del decreto legge 355/03, e conseguentemente, che il giudice di merito non ha errato nel giudicare efficace l'istanza di condono dalla medesima proposta. Né, da ultimo, può ritenersi che, nella fattispecie, l'applicazione dell'articolo 12 I. 289/02 sia impedita dal diritto dell'Unione europea, non deducendosi in ricorso, né emergendo dalla sentenza gravata, che il ruolo di cui si tratta concernesse tributi armonizzati. Si propone il rigetto del ricorso.» che la parte intimata non si è costituita che la relazione è stata notificata alla ricorrente; Ric. 2013 n. 19486 sez. MT ud. 22 04 2015 -4-- - - costituzionale, con riferimento al parametro della ragionevolezza ex art. 3 Cost., e che peraltro t che non sono state depositate memorie difensive; che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide gli argomenti esposti nella relazione; che, pertanto, il ricorso va rigettato; che non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di legittimità, non essendosi l'intimata costituita; all'Agenzia delle entrate (Cass. SSUU 9938/14). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 22 aprile 2015. che il disposto dell'articolo 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/02 non si applica

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