Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14991 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14991

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato SIGILLO’ VINCENZO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato SCARTABELLI CARLO, giusta delega in atti e

dall’avvocato ROBERTA BECHI giusta procura notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1026/2006 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/07/2006 R.G.N. 1291/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega SIGILLO’ VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per: rinvio a nuovo ruolo e in DESTRO

subordine inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 327/2004 il Giudice del lavoro del Tribunale di Pistoia, in accoglimento della domanda proposta da C. M. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti dal 1-6-1998 al 30-9-1998, ex art. 8 c.c.n.l. 1994 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, con conseguente riconoscimento di rapporto a tempo indeterminato e con condanna della società al pagamento delle mensilità retributive maturate.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda.

La M. si costituiva, resistendo al gravame della società e proponendo appello incidentale condizionato per ottenere la declaratoria di nullità del termine apposto agli altri contratti di lavoro decorrenti rispettivamente dal 30-10-1998, dal 26-5-1999 e dal 1-7-2002.

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza depositata il 4-7-2006, rigettava l’appello principale con assorbimento dell’appello incidentale.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con quattro motivi.

La M. ha resistito con controricorso.

Infine la società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè vizio di motivazione, in sostanza deduce che in virtù della “delega in bianco” contenuta nel citato Art. 23 “l’autonomia sindacale investita da “funzioni paralegislative” non incontra limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per cui gli accordi successivi a quello del 25-9-1997 non hanno una natura negoziale bensì meramente ricognitiva del fenomeno della ristrutturazione e riorganizzazione aziendale in atto”.

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto inconferente rispetto alla fattispecie concreta, posto che come si legge nell’impugnata sentenza il contratto “in esame ha come giustificazione la necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”, ipotesi diversa da quella delle “esigenze eccezionali …” di cui all’accordo 25-9-1997 e ai successivi accordi attuativi (che hanno fissato un limite temporale alla stipula dei contratti a termine per tale diversa specifica causale, cfr., fra le altre, Cass. 1-10-2007 n. 20608; Cass. 28-11-2008 n. 28450; Cass. 4-8-2008 n- 21062; Cass. 27-3-2008 n. 7979).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 della L. n. 230 del 1962, art. 1, comma 2 e degli artt. 1362 e ss. c.c., nonchè vizio di motivazione, in sostanza lamenta che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto la illegittimità del termine apposto al contratto de quo a causa della mancata indicazione del nome del dipendente sostituito e deduce che, non incontrando la autonomia sindacale limiti ed ostacoli di sorta nella tipologia dei nuovi contratti a termine in relazione alle ipotesi che ne legittimano la conclusione, per la legittimità del termine è necessario soltanto che l’assunzione avvenga per esigenze di espletamento del servizio in conseguenza delle assenze per ferie del personale di ruolo nel periodo giugno-settembre”.

Tale motivo è fondato.

Questa Corte, decidendo in tema di contratti a termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre, oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai consolidato, di questa Corte va qui confermato così accogliendosi il secondo motivo, restando assorbiti il terzo e il quarto (concernenti la eccepita risoluzione del rapporto per mutuo consenso e le conseguenze economiche della nullità del termine).

La impugnata sentenza va pertanto cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, che, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà ai principi sopra richiamati, esaminando altresì le questioni ulteriori non trattate in quanto assorbite nell’impugnata sentenza (come l’asserito superamento del limite percentuale delle assunzioni a termine richiamato nel controricorso e come anche le questioni tutte relative alla legittimità dei contratti a termine successivi, con le relative conseguenze).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per e spese, alla Corte d’Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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