Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14991 del 02/07/2014


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Civile Sent. Sez. U Num. 14991 Anno 2014
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: SAN GIORGIO MARIA ROSARIA

Data pubblicazione: 02/07/2014

SENTENZA

sul ricorso 9585-2013 proposto da:
v

FIBE S.P.A., in proprio e quale incorporante della
2014

Fibe Campania S.p.a., in persona dell’Amministratore

242

delegato pro-tempore, elettivamente domiciliata
ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO

18,

presso lo studio

dell’avvocato MAGRI’ ENNIO, che la rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;
– ricorrente contro

G.R.

IMMOBILIARE

in

S.R.L.,

persona

dell’Amministratore Unico pro-tempore, elettivamente

BEI ANNA – STUDIO ROSATI, rappresentata e difesa
dall’avvocato MASSARA FILIPPO, per delega a margine
del controricorso;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2012 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 20/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 29/04/2014 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;
udito l’Avvocato Ennio MAGRI’;
udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott.
RAFFAELE CENICCOLA, che ha concluso per la
giurisdizione del giudice ordinario.

domiciliata in ROMA, VIA OVIDIO 10, presso la dott.ssa

r

4

Ritenuto in fatto
1. – La FIBE s.p.a. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso il 29
dicembre 2008 dal giudice designato del Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano,
con il quale le era stato intimato di pagare la somma di euro 103666,02 in favore
della G.R. Immobiliare s.r.l. in virtù del contratto di locazione di un’area nel
territorio del Comune di Giugliano in Campania, destinata a deposito temporaneo

La opponente eccepì in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice
ordinario in favore del giudice amministrativo, alla luce delle previsioni di cui al d.l.
n. 90 del 2008, convertito in legge n. 123 del 2008, in materia di gestione di rifiuti,
nonché la propria carenza di legittimazione passiva, a seguito del d.l.n. 245 del
2005, conv. in legge n. 21 del 2006, dovendo ogni obbligazione e conseguente
onere solutorio ritenersi sussistente in capo all’amministrazione titolare del servizio
di smaltimento e beneficiaria delle prestazioni, e, nel merito, dedusse la
infondatezza della pretesa avversa, chiedendo chiamarsi in causa il Sottosegretario
di Stato e/o la MI.GE.00 nonché il Commissario ad acta nominato per la Provincia
di Napoli.
2. – Il Tribunale di Napoli, sez. dist. di Marano, con sentenza ex art. 281-sexies
cod.proc.civ. del 1 luglio 2011, respinse la opposizione. Avverso la relativa
sentenza propose gravame la FIBE.
3. – La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 20 febbraio 201
confermata la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo nella specie
questioni meramente patrimoniali, connesse al mancato adempimento da parte
dell’amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto
obbligatorio, rilevò il mancato esame della domanda di chiamata in giudizio di terzi

di rifiuti solidi.

(

avanzata dalla opponente, dichiarando pertanto la nullità della sentenza e
rimettendo la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 354, primo comma,
cod.proc.civ.
4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre la FIBE s.p.a. sulla base di un unico
motivo, attinente alla giurisdizione. Resiste con controricorso la G.B. Immobiliare
s.r.l. Le parti hanno depositato memorie.
Considerato in diritto
1. – Il ricorso non può trovare ingresso nel presente giudizio.
Lo impedisce il disposto dell’art. 360, terzo comma, prima parte, cod.proc.civ., come
sostituito dall’art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, a norma del quale

:

previsione di

inammissibilità, codesta, cui sono sottese evidenti esigenze di collegamento tra
impugnazione per cassazione e interesse sul merito della controversia.
2. – Nella specie, la sentenza impugnata – come evidenziato in narrativa – si è
limitata ad accogliere la eccezione di mancato esame da parte del primo giudice della
domanda di chiamata in giudizio di terzi avanzata dalla opponente, dichiarando la

Marano, ai sensi dell’art. 354, primo comma, cod.proc.civ.
3. – Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese del presente
giudizio, che, in applicazione del principio della soccombenza, devono essere poste a
carico della ricorrente, vengono liquidate come da dispositivo.
Esistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 quater

all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza
dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 8.500, di cui euro
200 per esborsi, oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite civili del 29 aprile
2014.

nullità della sentenza e rimettendo la causa al Tribunale di Napoli, sez. dist. di

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