Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14990 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 24/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARIENZO Rosa – Presidente –

Dott. FERNANDFS Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21098/2014 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio c quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARTZZAZIONE DEI CREDITI INPS

(S.C.C.I.) S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE

ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., EQUITALIA SUD SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1029/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO

del 20/6/2013, depositata il 30/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/05/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato ANTONINO SGROI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24 maggio 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 30 agosto 2013, la Corte di Appello di Catanzaro confermava la decisione del primo giudice di accoglimento della opposizione proposta da M.G. nei confronti dell’INPS -in proprio e quale mandatario della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS s.p.a. – e di Equitalia Sud s.p.a. s.p.a., con conseguente annullamento della cartella di pagamento opposta.

Ad avviso della Corte territoriale, per quello che ancora rileva in questa sede, la pretesa creditoria avanzata dall’istituto con la cartella di pagamento opposta – notificata al M. il 23 febbraio 2003 – era, a tale data, ormai prescritta (tanto con riferimento al termine quinquennale che a quello decennale di prescrizione) in quanto ineriva a contributi dovuti per l’anno 1992.

Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso l’INPS, in proprio e nella qualità, affidato ad un unico motivo.

Il M. e l’Equitalia Sud s.p.a. sono rimasti intimati.

Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 1 (rectius: comma 5) e della L. 8 agosto 1995, n. 355, art. 3, comma 9 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3).

Si premette: che il Tribunale – pur dando atto che l’opposizione era tardiva perchè proposta con ricorso depositato il 7 aprile 2008 avverso una cartella notificata il 28 febbraio 2003, quindi ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dalla cit. L. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5 – aveva accolto l’opposizione del M. sul rilievo che il credito di cui alla cartella opposta si era prescritto essendo decorso un ulteriore quinquennio tra la data di notifica della stessa e fino al deposito del ricorso introduttivo del giudizio; che, con l’appello, l’istituto aveva censurato tale decisione rilevando che non era stata presa in considerazione la nota del 27 novembre 2004, comunicata al M. il 29 dicembre 2004, relativa alla iscrizione di ipoteca per omesso versamento dei contributi, quale atto interruttvo del decorso della prescrizione.

Tanto premesso si evidenzia che, stante la inammissibilità della opposizione perchè proposta oltre il detto termine perentorio, era precluso alla Corte di appello l’accertamento della fondatezza della pretesa creditoria di cui alla cartella non tempestivamente opposta e, quindi, non poteva essere dichiarata la prescrizione del credito oggetto di causa (i contributi relativi all’anno 1992) con riferimento al periodo anteriore alla notifica della cartella esattoriale.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio secondo cui “In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell’ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un’espressa indicazione in tal senso, perchè diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell’ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 24 Cost., poichè rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), nè per contrasto con l’art. 76 Cost. e art. 77 Cost., comma 1, rientrando nell’ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante molo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile d’ufficio, preclude l’esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore” (cfr. per tutte: Cass. Ordinanza n. 8931 del 19/04/2011).

Orbene, nel caso in esame – essendo incontroverso tra le parti che la cartella di pagamento notificata in data 23 febbraio 2003 è stata opposta con ricorso del 7 aprile 2008 – erroneamente la Corte di appello non ha rilevato la inammissibilità dell’opposizione – preclusiva per quanto detto dell’esame del merito e, dunque, anche della eccezione di prescrizione del credito maturata nel periodo antecedente alla notifica della cartella.

Pertanto, il giudice del gravame avrebbe potuto (e dovuto) verificare solo se il credito si fosse estinto per prescrizione maturatasi successivamente alla notifica della cartella (come ritenuto dal primo giudice) vagliata la fondatezza o meno delle censure (sopra riportate) mosse nell’appello proposto dall’INPS. Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del ricorso, con ordinanza ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5, la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice a designarsi che provvederà in conformità ai sopra enunciati principi”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il Collegio condivide pienamente il contenuto della riportata relazione e, quindi, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Reggio Calabria anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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