Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14990 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14990

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’avvocato GALLEANO SERGIO NATALE EDOARDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MESSINA VINCENZO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato VELLA GIUSEPPE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 174 0/2 006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 27/11/2006 r.g.n. 131/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato MESSINA VINCENZO;

udito l’Avvocato ANNA BUTTAFOCO per delega GIUSEPPE VELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 185/2005 il Giudice del lavoro del Tribunale di Novara rigettava la domanda proposta da R.G. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta all’accertamento della nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso dal 2- 4-2004 al 30-6-2004, con conseguente costituzione di un rapporto a tempo indeterminato fin dall’inizio e con condanna della società al ripristino del rapporto e al pagamento delle retribuzioni per il periodo successivo alla messa in mora.

Il R. proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con l’accoglimento della domanda.

In particolare l’appellante ribadiva la mancata specificità dei motivi indicati nella lettera di assunzione (“per ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione d’ personale inquadrato nell’area operativa ed addetto al servizio di recapito presso la regione Nord/Ovest, assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro nel periodo dall’1- 4-2004 al 30-6-2004”), sottolineando come di fatto, nell’ufficio ove aveva lavorato, si sopperisse così ad una naturale carenza di personale.

La società Poste Italiane si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Torino, con sentenza depositata il 27-11-2006, respingeva l’appello e compensava le spese.

Avverso la detta sentenza il R. ha proposto ricorso con tre motivi.

La società ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria ex art. 378c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, deduce che “l’indicazione nominativa dei lavoratori assentì sostituiti, pur non essendo stato riprodotto il disposto letterale della L. n. 230 del 1962, rimane a livello logico, sistematico, interpretativo, un presupposto necessario per ritenere valide ed efficaci anche le ragioni sostitutive di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001”, ciò in quanto “è in pratica impossibile, in mancanza di una precisa indicazione del personale di ruolo assente che viene sostituito dai precari, acclarare se l’assunzione a termine sia effettivamente necessitata da esigenze di sostituzione, ovvero se dette ragioni vengano anticipatamente meno ovvero permangano oltre il termine iniziale”.

Inoltre, secondo il ricorrente, se le esigenze sostitutive vengono espressamente riferite ad un contesto territoriale amplissimo (l’intero nord ovest) dove insistono moltissimi uffici postali e moltissimi addetti al recapito, l’indicazione non è affatto specifica come richiesto dalla legge, di guisa che la regola fondamentale posta dal citato D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2, viene svuotata in gran parte del suo significato e il controllo diventa solo eventuale e rinviato alla sede giudiziaria.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando parimenti violazione dell’art. 1 del citato D.Lgs., in sostanza deduce che il datore di lavoro che, per propria scelta, abbia un’ampia scopertura del proprio organico rispetto al modello organizzativo adottato, non può legittimamente farvi fronte con reiterate assunzioni a tempo determinato, in tal modo violando il principio di eccezionalità del lavoro a tempo determinato e così abusando della successione di contratti a termine.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia che la motivazione della sentenza impugnata, contraddittoriamente, nonostante abbia riconosciuto la genericità del riferimento alle esigenze sostitutive nel vasto ambito territoriale indicato, ha finito, poi, col ritenere comunque legittima l’assunzione a termine de qua in quanto, nel contratto, è indicato come sede di servizio un ufficio postale piccolo e nel quale, nel corso del giudizio, sarebbe stata dimostrata la lunga assenza di un portalettere infortunato.

I detti motivi, che in quanto connessi possono essere trattati congiuntamente, risultano infondati.

Come questa Corte ha più volte affermato e va qui ribadito (v. Cass. 26-1 -2010 n. 1576, Cass. 26-10-2010 n. 1577, Cass. 16-11-2010 n. 23119), “nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente, ferma restando, in ogni caso, la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità”.

“Il concetto di specificità in questione, risente, dunque – come pure è stato chiarito – di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale.

deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza” (v. Cass. n. 1576/2010 cit. in motivazione).

Nella fattispecie la Corte di Torino ha rilevato che “se è vero che il contratto fa generico riferimento ad esigenze di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro in un vasto ambito territoriale (Regione Nord Ovest) ed in relazione al personale addetto al recapito, è altresì vero che come luogo di lavoro viene indicato l’ufficio di Cameri, ufficio con un organico sicuramente limitato”, il tutto con riferimento al periodo indicato.

La Corte, poi, ha accertato in base alle risultanze della prova testimoniale che “nell’ufficio postale di Cameri e nella relativa areola, per parecchio tempo, ivi compreso il periodo di cui al contratto.., mancò per infortunio un addetto al recapito inserito nell’areola come scorta” ed ha affermato che “la circostanza delle esigenze sostitutive indicate nel contratto di assunzione per un’area vasta, ma in relazione ad una sede di lavoro di piccole dimensioni” ha trovato conferma “a nulla rilevando che tali necessità siano durate per parecchio tempo”, in quanto “ciò che rileva è che un lavoratore addetto alla scorta fosse assente per infortunio e quindi con diritto alla conservazione del posto e che l’appellante fosse addetto a tali mansioni”.

Orbene alla luce del principio sopra richiamato appare congrua la pararne trazione effettuata dalla Corte di merito, che ha rispettato quel criterio di elasticità che la nuova formulazione della norma di legge impone, ritenendo esistente il requisito della specificità con l’indicazione della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo di svolgimento della prestazione, dell’inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire.

Del resto all’uopo per nulla contraddittoria risulta la indicazione specifica dell’ufficio di Cameri all’interno del pur vasto ambito territoriale espresso.

Nè, infine, può confondersi la eccezionalità della apposizione del termine al contratto di lavoro (preesistente anche all’introduzione del comma 01 dell’art. 1 del citato d.lgs, da parte dell’art. 1 comma 39 della legge n. 247/2007 – cfr. Cass. 21-5-2008 n. 12985 in motivazione -) con la eccezionalità delle ragioni giustificatrici, non essendo quest’ultima affatto richiesta dalla nuova norma di legge, la quale prescrive semplicemente che le dette ragioni siano “specificate” in modo da essere verificabili oggettivamente.

Il ricorso va pertanto respinto.

Infine in ragione della complessità e della relativa novità delle questioni, soltanto di recente risolte da questa Corte, le spese vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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