Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1499 del 22/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 22/01/2018, (ud. 19/10/2017, dep.22/01/2018),  n. 1499

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con citazione notificata il 29.9.2005 l’avv. G.S. agiva innanzi al giudice di pace di Roma nei confronti di R.E., quale erede di R.O., per il pagamento di compensi professionali che, non determinati nel loro ammontare nell’atto di citazione, quantificava in corso di causa in Euro 775,69.

Resistendo il convenuto, il giudice di pace rigettava la domanda con sentenza pubblicata il 26.2.2007.

Quindi, l’appello proposto dal G. innanzi al Tribunale di Roma era dichiarato inammissibile, non rientrandosi nelle ipotesi di appellabilità della sentenza, emessa dal giudice di pace secondo equità ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, previste dall’art. 339 c.p.c., comma 3.

La cassazione di tale pronuncia è chiesta da G.S. in base a due motivi.

R.E. è rimasto intimato.

Attivato il procedimento camerale ex art. 380 bis c.p.c., su proposta di rigetto del consigliere relatore, parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 339 e 113 c.p.c., nella dichiarata supposizione che il Tribunale abbia – erroneamente – ritenuto applicabile il testo dell’art. 339 c.p.c., comma 3, anteriore alla modifica apportatavi dal D.Lgs. n. 40 del 2006.

1.1. – Il motivo è manifestamente inammissibile perchè elude la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Diversamente da quanto si afferma nel ricorso, secondo cui il giudice d’appello avrebbe “(v)erosimilmente pronunciato la sentenza di inammissibilità esaminando il tenore dell’art. 339 c.p.c., nel testo in vigore anteriormente al 01/03/06” (così, a pag. 4 del ricorso), e da quanto si continua a sostenere nella memoria, ove si deduce che non vi sarebbe stata, difformemente da quanto segnalato nella proposta del relatore, alcuna elusione della ratio decidendi della sentenza, è vero e indiscutibile l’esatto contrario.

Il Tribunale ha applicato l’art. 339 c.p.c., comma 3, nel testo vigente, pacificamente applicabile alla fattispecie (trattandosi dell’impugnazione d’una sentenza del giudice di pace pubblicata dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006: v. art. 27, comma 1, detto D.Lgs.); e ciò ha esplicitato non una, ma ben due volte, e cioè a pag. 6, ultimo capoverso, e a pag. 7, ultimo capoverso, della sentenza, in entrambi i casi virgolettando il contenuto rilevante dell’attuale art. 339 c.p.c., comma 3, ossia l’ammissibilità dell’appello esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

1.1.1. – Per dimostrare che il Tribunale avrebbe invece applicato il testo precedente di detta norma, parte ricorrente richiama la conclusione ultima della sentenza impugnata – in base alla quale l’appellante avrebbe potuto proporre solo ricorso per cassazione e non appello contro la sentenza del giudice di pace – e la confuta mediante il richiamo a Cass. n. 6410/13, che nel caso di giurisdizione equitativa necessaria del giudice di pace afferma che l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di motivazione. E ciò, chiarisce in motivazione Cass. S.U. n. 27339/08, di cui Cass. n. 6410/13 riproduce il dictum, in quanto questi ultimi vizi sono tutti riconducibili all’espressione riassuntiva del vizio di violazione delle norme sul procedimento.

Ma è evidente che l’affermazione ultima della sentenza impugnata costituisce un mero obiter dictum, la cui erroneità come non dimostra l’applicazione del testo previgente dell’art. 339 c.p.c., così neppure altera o influisce altrimenti sulla sola ratio decidendi che assiste la sentenza impugnata, fondata sul fatto che l’appello non era stato basato su nessuno dei tre casi di appellabilità limitata previsti dall’art. 339 c.p.c., comma 3. Ed è questa la ratio su cui la censura in esame resta muta.

2. – Il secondo motivo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 10,14,278,113,163 e 339 c.p.c., in quanto il valore della causa, da stabilirsi in base all’atto introduttivo della lite, che al riguardo non conteneva alcuna indicazione (“… condannare il sig. R.E. al pagamento… della somma emergente dagli atti di causa e, comunque, commisurata alla qualità e quantità dell’opera professionale svolta”), per tale ragione avrebbe dovuto ritenersi indeterminato e, pertanto, di valore superiore a Euro 1.100,00 e pari al massimo della competenza del giudice adito.

2.1. – La censura è infondata.

Questa Corte ha avuto modo di osservare che in tema di liquidazione dell’onorario spettante all’avvocato, per domanda di valore indeterminabile, con applicazione del conseguente scaglione tariffario, deve intendersi la domanda il cui valore non può essere determinato, non anche quella di valore indeterminato e da accertarsi nel corso dell’istruttoria, il cui ammontare può essere fissato fino al momento della precisazione delle conclusioni (Cass. n. 3372/07).

La differenza tra valore indeterminabile e valore indeterminato è stata ritenuta rilevante dalla giurisprudenza di questa Corte anche ai fini del regime di impugnabilità delle sentenze emesse nelle controversie di lavoro, ai sensi dell’art. 440 c.p.c.. E’ stato affermato, infatti, che in base a tale norma, che esclude l’appellabilità delle sentenze rese nelle controversie soggette al rito del lavoro di valore non superiore a Lire 50.000 (oggi Euro 25,82), deve intendersi per causa di valore indeterminabile quella in cui la pretesa azionata sia insuscettibile di valutazione economica e non già quella in cui tale valutazione risulti possibile, ancorchè non agevole, attraverso l’esame degli atti (così Cass. n. 4908/81, che ha ritenuto, pertanto, inappellabile la sentenza pronunciata in una controversia concernente il riconoscimento del diritto alla retribuzione per prestazioni lavorative ingiustificatamente rifiutate dal datore di lavoro, poichè la somma richiesta, ancorchè non quantificata nella domanda, poteva determinarsi in misura inferiore al limite di lire 50.000 con un semplice calcolo in base alla retribuzione oraria e alla durata del turno giornaliero).

Nel caso in esame, la determinazione del valore non richiedeva neppure un elementare calcolo, derivando puramente e semplicemente dalla presa d’atto della successiva quantificazione operata in corso di causa dall’attore, che aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 775,69; viepiù considerando che nella stessa citazione, sebbene ai soli fini fiscali, l’attore aveva dichiarato che il valore della causa era di Euro 1.000,00.

Ciò comporta, nel caso in esame, che la domanda non era di valore indeterminabile ma di valore soltanto indeterminato, a sua volta determinabile sulla base della successiva dichiarazione resa dalla parte attrice.

3. – Il ricorso va dunque respinto, ponendo a carico del ricorrente il raddoppio del contributo unificato.

4. – Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2018

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