Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1499 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 20/01/2017, (ud. 09/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1499

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1908-2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FINTECNA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la decisione n. 6260/2009 della COMM. TRIBUTARIA CENTRALE di

ROMA, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/11/2016 dal Consigliere Dott. FASANO ANNA MARIA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si riporta al ricorso

e chiede l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato LUCISANO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La Commissione Tributaria Centrale di Roma, con sentenza n. 6260, depositata il 27.11.2009, rigettava il ricorso dell’Agenzia delle entrate e confermava la sentenza n. 583/07/1989 della Commissione Tributaria di 2^ grado che, in totale riforma della sentenza della Commissione Tributaria di 1^ grado di Roma, n. 87010298, depositata il 12 ottobre 1987, sui tre ricorsi proposti dalla società Fintecna s.p.a. (già Deltasider s.p.a., già Acciaieria di Piombino S.p.A. ecc.), successivamente riuniti, avverso il silenzio rifiuto espresso dall’allora Ufficio del Registro di Roma su tre istanze di rimborso dell’imposta di registro versata conseguentemente ad altrettante delibere di riduzione del capitale sociale per perdite, accoglieva integralmente le censure della società contribuente, dopo aver riconosciuto l’intervenuto passaggio in giudicato con riferimento a due dei tre rimborsi richiesti. La società evidenziava la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l’applicazione retroattiva dell’art. 4, nota 2, della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in virtù del disposto dell’art. 79 del medesimo decreto, attesa la pendenza, alla data del 1.7.1986, di una lite sul rapporto sostanziale controverso.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidando l’impugnazione a due motivi. Ha resistito con controricorso la società Fintecna – Finanziaria per i settori industriali e dei servizi S.p.A., che ha dedotto, oltre al rigetto del ricorso, l’inesistenza della notifica per violazione dell’art. 330 c.p.c.. La società Fintecna ha presentato memorie.

Diritto

1. Va preliminarmente esaminata l’eccezione proposta dalla società controricorrente di inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso per cassazione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c.. Si deduce che l’Agenzia delle entrate avrebbe erroneamente notificato il ricorso con due diverse raccomandate, spedite in data 12.1.2011 e ricevute in data 18.1.2011, una indirizzata alla Fintecna S.p.A., in persona del legale rappresentante pro – tempore, nella sede legale in (OMISSIS), e l’altra indirizzata alla Fintecna S.p.A., nel domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Morelli in Roma, alla via Versilia n. 2, laddove emergerebbe dagli atti che tale professionista non sia il difensore della società, nè potrebbe avere lo studio professionale presso la sede legale della stessa, mentre la notifica eseguita presso la sede legale della Fintecna S.p.A. non sarebbe idonea al decorso del termine di notifica del controricorso ai sensi dell’art. 370 c.p.c..

1.1. La censura è infondata alla luce del recente indirizzo delle S.U. di questa Corte, enunciato con sentenza n. 14916 del 2016, che, a composizione di contrasto, hanno espresso il seguente principio di diritto, a cui si ritiene di dare continuità, secondo cui: “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità…Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto. Ne consegue che i vizi relativi alla individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione effettuata spontaneamente dalla parte stessa, oppure su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c.”.

2. Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione.

Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., con riferimento al motivo di gravame dell’erronea interpretazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, vigente “ratione temporis” e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, per omessa pronuncia circa la mancata impugnazione dell’avviso di liquidazione nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, determinante del presupposto della pendenza della controversia al 1.7.1986, per l’applicabilità della normativa più favorevole ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79.

2.1. La censura è infondata. Nella specie, non sussiste il vizio di omessa pronuncia, il quale ricorre quando un motivo di gravame non viene esaminato. Secondo il principio ampiamente affermato da questa Corte (v. Sez. 1, sent. n. 7406 del 28 marzo 2014, n. 7406) non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione connessa ad una prospettata tesi difensiva, quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa implicitamente (Cass., n. 13649/2005). Nella specie, sia pure implicitamente, la Commissione Tributaria Centrale ha esaminato la questione della mancata impugnazione degli avvisi di liquidazione, laddove, ritenendo infondate le censure proposte dall’Ufficio ricorrente, nella parte motiva, afferma che lo stesso: “ha sostenuto che la parte provvedendo al pagamento dell’imposta di registro ha esplicitamente manifestato adesione alla richiesta, considerata, altresì, la non avvenuta proposizione del ricorso alla Commissione Tributaria nei sessanta giorni”.

3. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, e la violazione del D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, vigente “ratione temporis” in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, lamentando l’erronea interpretazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 79, comma 1, ancorata alla sussistenza del presupposto della pendenza della controversia al 1.7.1986, unicamente in ragione della avvenuta proposizione, a quella data, del ricorso avverso il silenzio – rifiuto su di un’istanza di rimborso, in cui si era contestata la pretesa impositiva per contrasto con il diritto comunitario.

3.1. La doglianza è fondata. Non è contestato in atti che l’avviso di liquidazione non è stato oggetto di impugnazione, pertanto, ritenuto che: “In tema di imposta di registro, la mancata tempestiva impugnazione dell’avviso di liquidazione (atto autonomamente impugnabile del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, ex art. 16, come modificato dal D.P.R. n. 739 del 1981, art. 7, – applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), lo rende irretrattabile e preclude, da un lato, la possibilità per il contribuente di far valere, attraverso un’istanza di rimborso, il carattere indebito del versamento relativo, e, dall’altro, la ricorrenza delle condizioni (pendenza di controversia e avvenuta presentazione di domanda di rimborso alla data del 1 luglio 1986) per il diritto al rimborso previsto dalla norma transitoria di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 79, comma 1″ (Sez. 5, sent. 20392 del 18.10. 2004; sez. 5, sent. n. 3346 dell’11.2.2011; Sez. 6-5 ord. n. 15008 del 2.7.2014; Sez. 6-5, ord. n. 24239 del 13.11.2014), la società contribuente non ha diritto all’applicazione del regime fiscale più favorevole. In sostanza, il contribuente che non abbia tempestivamente impugnato l’avviso di liquidazione di imposta non ha diritto al rimborso di quanto pagato, data l’incontestabilità dell’obbligazione tributaria, senza che la successiva istanza di rimborso presentata possa riaprire un termine scaduto e senza che il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso sia autonomamente impugnabile (Cass., n. 13211 del 2004; Cass. n. 7179 del 2004).

La sentenza impugnata non si è uniformata al suindicato principio, pertanto va cassata.

4. Nel ricorso, l’Ufficio precisa che oggetto di contestazione è il solo rimborso dell’imposta di registro pari a Lire 1801.800.00, assolta in data 16.9.1985, a seguito della registrazione dell’atto a rogito Notaio C. (registrato il 12.10.1983), di cui all’istanza n. 14378. La società Fintecna S.p.A. ha espressamente richiesto di dichiarare la formazione del giudicato sulle due istanze di rimborso dell’imposta di registro non oggetto di impugnazione da parte dell’Ufficio. Non essendo tale circostanza contestata in atti, nonchè ribadita dalla sentenza impugnata (nella quale testualmente si afferma: “Invero, a tacere del giudicato che si è comunque formato sulle altre due istanze di rimborso per non avere l’Ufficio impugnato gli specifici e relativi capi della decisione”), va precisato che si è formato il giudicato sulla istanza di rimborso dell’imposta di registro pari a Lire 845.482.700, assolta sull’atto a rogito Notaio C. del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS) e sulla istanza di rimborso dell’imposta di registro pari a Lire 1.237.500.000 assolta in data 12.7.1985, sull’atto a rogito Notaio C., registrato il 12.1.1983 (v. pag. 1 e 2 del ricorso).

5. In ragione dei rilievi espressi, la Corte accoglie il ricorso con riferimento al dedotto secondo motivo di censura, cassa la sentenza impugnata e ricorrendone le condizioni, decidendo nel merito, rigetta la richiesta di rimborso dell’imposta di registro, pari a Lire 1.801.800.000, assolta in data (OMISSIS). Conferma nel resto la sentenza impugnata Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, mentre, in considerazione dell’andamento della lite nei precedenti giudizi, si ritiene equo compensare tra le parti le spese dei gradi di merito.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la richiesta di rimborso dell’imposta di registro pari a Lire 1.801.800.000, assolta in data (OMISSIS). Conferma per il resto la sentenza impugnata. Condanna la parte contribuente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 9000,00 per compenso, oltre spese prenotate a debito, compensa tra le parti le spese dei giudizi dei gradi di merito.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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