Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14989 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 24/02/2021, dep. 28/05/2021), n.14989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8752/2016 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE N. 173, presso lo studio dell’avvocato LILIANA TERRANOVA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATALANO, e MARCO

LIPARI;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 70,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA PANSINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato CRISPINO IPPOLITO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1160/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata

il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2021 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudice di pace di Palermo, in accoglimento della domanda di M.A., ordinava a G.M. e V.C. di estirpare un ficus ed un eucaliptus e di potare gli alberi del giardino annesso alla loro abitazione in quanto i primi si trovavano a distanza dal balcone del M. inferiore a quella legale ed i secondi ne ostruivano la visibilità.

2. Avverso detta sentenza la G., essendo nelle more deceduta V.C., proponeva appello.

3. Il Tribunale di Palermo, con sentenza depositata il 24 gennaio 2006, rigettava il gravame.

In ordine al primo motivo, con il quale la G. deduceva che il giudizio si sarebbe dovuto dichiarare estinto per essere stato riassunto, dopo la dichiarazione di incompetenza per materia, emessa dal Pretore nel febbraio 2000, solo nel novembre 2001, ben oltre il termine di quattro mesi assegnato dal giudice, e che inoltre la V. era stata citata in riassunzione dopo il suo decesso, avvenuto il (OMISSIS), il Tribunale rilevava che l’atto di riassunzione era stato notificato dal M. tempestivamente, anche se non al domicilio eletto, in data (OMISSIS). La notifica era stata eseguita a mani del coniuge della G.. Dopo la dichiarazione di contumacia di quest’ultima, il M. aveva chiesto al giudice di pace la concessione di un termine per rinotificare l’atto di citazione, e la notifica era stata eseguita ritualmente. La fattispecie si inquadrava, pertanto, nella previsione normativa dell’art. 291 c.p.c., che consente il rinnovo della notifica inficiata da nullità.

Quanto alla questione della notifica alla V. dopo il suo decesso, osservava il Tribunale che l’evento non risultava al M..

Nel merito, il giudice di secondo grado riteneva priva di fondamento la censura relativa al preteso errore del CTU nella misurazione della distanza delle piante dalla proprietà dell’appellato, in quanto il consulente aveva specificato che la distanza del ficus dal balcone del M. era di circa un metro, ed aveva aggiunto che esso con l’enorme apparato fogliare limitava la libera e piena veduta dello spazio circostante: elementi oggetto di labile contestazione da parte dei convenuti e riscontrati dalla documentazione fotografica allegata alla relazione.

Anche il pregiudizio alla visibilità del balcone del M. provocato dall’albero di eucaliptus risultava, oltre che dall’accertamento in loco del c.t.u., dai rilievi fotografici prodotti dal M.. Entrambe le piante risultavano poi piantate a distanza inferiore a quella prescritta dall’art. 892 c.c..

Quanto alle altre piantagioni, andava confermata la statuizione relativa alla potatura delle stesse sino all’altezza del balcone dell’appartamento del M., in quanto il pregiudizio cagionato, oltre che essere descritto nel testo della relazione, risultava dalla documentazione fotografica allegata alla stessa.

3. G.M. proponeva ricorso per cassazione.

Questa Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso, cassava e rinviava al Tribunale di Palmi in persona di altro giudice. In particolare, nella sentenza di cassazione con rinvio si affermava che, in base al combinato disposto degli artt. 894 e 892 c.c., ai fini della richiesta del vicino di estirpare gli alberi e le siepi piantati a distanza minore di quella prevista dalla legge, la distanza deve essere misurata dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo ove fu fatta la semina.

Sicchè questa Corte riteneva necessario accertare, ad opera del giudice di merito, il rispetto delle distanze prescritte, da calcolare dalla base esterna del tronco, e, solo in caso di comprovata violazione delle stesse, ordinarne l’estirpazione.

5. Il giudizio veniva riassunto e il Tribunale di Palmi dopo aver disposto una CTU accertava che le distanze delle piante dal fronte dell’edificio, sulla base del criterio indicato, erano inferiori a quelle legali previste dall’art. 892 c.c..

6. La sentenza del giudice di pace doveva dunque essere riformata con il rigetto della domanda proposta da M.A..

7. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.

8. G.M. ha resistito con controricorso.

9. Entrambe le parti con memorie depositate in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 2909 c.c..

Il ricorrente nel giudizio di rinvio ha eccepito che, considerate le domande formulate nell’atto di appello avanti al Tribunale nonchè la pronunzia di cassazione con rinvio n. 10502 del 2013, il capo della sentenza del Giudice di Pace di Palermo (relativo alla condanna alla potatura degli altri alberi fino all’altezza dei balconi e delle finestre dell’unità immobiliare di proprietà dell’attore) era passato in giudicato.

Infatti, G.M. ha proposto appello soltanto nei confronti del primo capo di condanna relativo all’estirpazione dell’albero di ficus e di eucalipto, rilevando che la CTU avrebbe errato nella misurazione della distanza delle piante dalla proprietà dell’appellato. Nessuna censura ha avanzato nei confronti del capo di condanna all’immediata potatura degli altri alberi fino all’altezza dei balconi e delle finestre dell’unità immobiliare di proprietà dell’attore, con i criteri indicati nella relazione del CTU Dott. A.A..

Anche nell’atto di riassunzione la G. ha fatto riferimento esclusivamente alla questione relativa alla distanza degli alberi per i quali è stata chiesta l’estirpazione di conseguenza il Tribunale in sede di rinvio non avrebbe potuto annullare l’intera sentenza n. 3300/2004 del Giudice di Pace di Palermo, ma solo il capo di essa riguardante l’estirpazione dell’albero di ficus.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 112 c.p.c..

La censura è ripetitiva di quella di cui al primo motivo con riferimento al vizio di ultrapetizione per avere il Tribunale annullato l’intera sentenza, e non solo la parte relativa all’estirpazione dell’albero.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c..

Le parti sarebbero state reciprocamente soccombenti sia nel giudizio di merito, essendo stata la sig.ra G. condannata anche alla immediata potatura degli altri alberi fino all’altezza dei balconi e delle finestre dell’unità immobiliare di proprietà dell’attore, con i criteri indicati nella relazione del CTU Dott. A.A. (Pronunzia, come si è detto, mai reclamata e passata in giudicato), sia nel giudizio avanti Codesta Suprema Corte essendo stato rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto, per quanto di ragione, soltanto il secondo motivo. Il Giudice del rinvio, dunque, nella regolamentazione delle spese non avrebbe dovuto ritenere totalmente soccombente l’odierno ricorrente condannandolo, conseguentemente ex art. 91 c.p.c., al pagamento per intero delle spese, ma, in ossequio a quanto previsto dall’art. 92 c.p.c., avrebbe dovuto compensarle interamente (anche in considerazione del fatto che, nonostante l’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado non fosse stata sospesa, il comparente – pur potendo – non ha ritenuto di procedere all’estirpazione degli alberi di ficus ed eucaliptus come è stato documentato) o a graduarle in proporzione alla reciproca soccombenza.

4. I primi due motivi di ricorso sono fondati.

Il Tribunale di Palermo nell’accogliere l’appello di G.M. a seguito della cassazione con rinvio della precedente sentenza di rigetto ha interamente rigettato la domanda di M.A., annullando interamente la sentenza di primo grado che, invece, quanto al capo relativo alla condanna della G. alla potatura degli alberi non era stata impugnata.

In proposito il collegio intende dare continuità al seguente principio di diritto: “Il giudizio di rinvio ha natura rescissoria ne consegue che esso è preordinato alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell’art. 393 c.p.c., a mente del quale all’ipotesi di mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia; il che significa che la circostanza che il giudizio di rinvio sia soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina del corrispondente grado… non comporta che esso debba essere inteso come la rinnovazione di detto grado, con la conseguenza che è errato applicare al giudizio di rinvio, le norme specificamente dettate per esso” (Sez. 6-3, Ord. n. 10009 del 2017).

La sentenza del giudice di pace di Palermo n. 3300 del 2004, pertanto, non doveva essere nè integralmente nè parzialmente annullata, bensì doveva essere riesaminata la domanda di M.A. volta alla estirpazione degli alberi come statuito nella sentenza di rinvio.

G.M. ha depositato la sentenza n. 269 del 2021 di questa Corte che in altro giudizio relativo all’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da M.A. per le spese di estirpazione e di potatura ha già interpretato la sentenza del Tribunale di Palermo in questa sede impugnata nel senso che la stessa si riferiva solo all’estirpazione degli alberi e non alla potatura degli stessi.

La suddetta sentenza conferma l’erronea statuizione del Tribunale di Palermo che ha annullato l’intera sentenza con conseguente condanna del M. a sostenere le spese dell’intero giudizio, spese che dovranno essere oggetto di una nuova liquidazione.

Il ricorso dev’essere pertanto accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, che dovrà attenersi ai principi sopra illustrati, oltrechè a quelli individuati dalla precedente sentenza di cassazione n. 10502 del 2013 e dovrà decidere in ordine alle spese di lite anche di questo ulteriore giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Palermo in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 24 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

 

 

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