Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14989 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAPERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25630/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANGELO EMO 144

ST SORRENTINO, presso lo studio dell’Avvocato MARCELLO DI MATTEO,

rappresentato e difeso dall’Avvocato MARIA GABRIELLA CATALDO, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 17998/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA del 09/06/2015, depositata il 11/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 25630/15 proposto da C.A. Nei confronti della Generali Italia s.p.a. il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.

Il Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

rilevato che C.A. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 17998/15 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista nel dispositivo la distrazione delle spese favore del suo difensore, pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario; che la richiesta in questione risulta fondata; che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..

PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 15.02.16.

Il Cons. rel..

Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che va disposta la correzione della sentenza di questa Corte n. 17998/15 disponendosi che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to Maria Gabriella Cataldo dichiaratasi antistataria”. Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).

PQM

Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 16198/disponendo che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to Maria Gabriella Cataldo dichiaratasi antistataria”.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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