Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14989 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 16/06/2017, (ud. 20/12/2016, dep.16/06/2017),  n. 14989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. BIELLI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

s. a s. Società Serena di F.L. & C., in persona del

legale rappresentante F.L., con sede a (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in Roma, via Portogruaro n. 3, presso lo

studio dell’avvocato professor F.R., che la rappresenta e

difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 230/28/2008 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 13 novembre 2008, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

dicembre 2016 dal consigliere dottor Stefano Bielli;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato

D.B., che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale

dottoressa D.M.M., che ha concluso per la

dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, di rigetto del

ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1.- Con sentenza n. 230/28/2008, depositata il 13 novembre 2008 e non notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio (hinc: “CTR”) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 57/01/2007 della Commissione tributaria provinciale di Viterbo (hinc: “CTP”) nei confronti della s. a s. Società Serena di F.L. & C. (hinc: “s. a s.”), del socio accomandatario F.L. e del socio accomandante Oreste Bendia, condannando la soccombente parte appellata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 2.000,00.

Il giudice di appello premetteva che: a) a sèguito di verifiche fiscali e indagini bancarie, l’ufficio di Viterbo dell’Agenzia delle entrate, con avvisi di accertamento emessi nei confronti della s. a s. e dei soci F. e B., aveva richiesto il pagamento dell’IVA e dell’ IRAP del 2003; b) la CTP aveva accolto il ricorso presentato dalla s.a.s. avverso l’accertamento per IVA 2003; c) l’Agenzia delle entrate aveva proposto appello chiedendo la conferma degli “atti relativi all’accertamento”; d) “la parte” aveva resistito chiedendo il rigetto dell’appello.

Su queste premesse, la CTR motivava l’accoglimento dell’appello con i seguenti rilievi: a) la s. a s. e l’accomandatario F. non erano titolari di conti correnti bancari o postali, mentre l’accomandante B. era intestatario di due conti correnti, di cui uno con la moglie; b) l’accesso ai dati dei conti correnti della società e dei soci (in particolare del B.) era stato effettuato nel rispetto della legge; c) i conti correnti bancari dell’accomandante presentavano una discreta movimentazione i cui importi erano stati solo genericamente giustificati con la frase “gli importi derivavano dalla gestione di un ristorante condotto al 50% con altro socio, signor C.P.”; d) le altre difese della contribuente erano “prive di pregio”.

2.- La (sola) s. a s., dichiarando un valore della causa non superiore a Euro 26.000,00, impugnava la sentenza di appello con ricorso notificato all’Agenzia delle entrate il 29 dicembre 2009 – 4 gennaio 2010 ed affidato a quattro motivi.

3.- L’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso notificato alla s. a s. il 6 – 8 febbraio 2010.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Dalla sentenza impugnata e dall’esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso e nel controricorso emerge che: a) la sentenza di primo grado venne pronunciata dalla CTP, previa riunione dei ricorsi, nei confronti sia della resistente Agenzia delle entrate, sia dei ricorrenti s. a s. e soci ( F. e B.); b) la sentenza di appello venne pronunciata dalla CTR nei confronti sia dell’appellante Agenzia delle entrate, sia dei costituiti appellati s. a s. e soci ( F. e B.). Ne deriva che la mancata notificazione del ricorso per cassazione ai soci della società contribuente ha comportato una lesione del litisconsorzio.

2.- Deve pertanto ordinarsi al ricorrente (o comunque alla parte più diligente) di integrare il contraddittorio nei confronti dei soci F.L. e B.O., nel termine di cui in dispositivo (artt. 331 e 371-bis c.p.c.).

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo ed ordina al ricorrente o, comunque, alla parte più diligente di integrare il contraddittorio nei confronti di F.L. e B.O., nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 20 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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