Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14988 del 20/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14988
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. SCALDAPERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21173/2015 proposto da:
LAVORI AGRO SC A RL, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’Avv. LUCA SINISCALCHI;
– ricorrente –
contro
CAV A.S. SNC DI L. E C.S.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 16198/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 09/04/2015, depositata i130/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che sul ricorso n. 21173/15 proposto dalla Lavori Agro Scarl nei confronti della Cav A.M. snc il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue.
Il Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
rilevato che Lavori Agro s.c. a r.l. ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un motivo avverso la sentenza n. 16198/15 di questa Corte lamentando che si era verificato un errore materiale non essendo prevista nel dispositivo la distrazione delle spese in favore del suo legale rappresentante pur avendone fatto richiesta dichiarandosi antistatario;
che l’ intimata non ha resistito;
Considerato che, previa verifica della sottoscrizione del presente ricorso, la richiesta di distrazione delle spese in questione risulta proposta nell’originario ricorso per cassazione;
che pertanto sussistono i requisiti per la trattazione in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c..
PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.
Roma 15.02.16.
Il Cons. rel..
Considerato che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;
che va disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 16198/15 disponendosi che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole: “da distrarsi in favore dell’avv.to Luca Siniscalchi dichiaratosi antistatario”. Nulla per le spese (v. Cass. 10203/09).
PQM
Accoglie il ricorso e dispone la correzione della sentenza di questa Corte n. 16198 disponendo che al temine della parte motiva della stessa nonchè al termine del dispositivo si aggiungano le parole:
“da distrarsi in favore dell’avvio Luca Siniscalchi dichiaratosi antistatario”.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016