Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14988 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 15/07/2020), n.14988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6280-2014 proposto da:

NUOVO CENTRO SOLAI FIORENTINI SRL, elettivamente domiciliato ROMA VIA

BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona dei Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 564/2013 della COMM. TRIB. REG. del LAZIO,

SEZ. DIST. di LATINA, depositata il 17/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale del Lazio sezione staccata di Latina n. 564/40/2013

depositata il 17 luglio 2013, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

che:

La commissione tributaria provinciale di Frosinone rigettava il ricorso della Nuovo Centro Solai Fiorentini srl avverso avviso, relativo all’anno d’imposta 220, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva accertato un debito per Ires, Irap ed Iva sulla scorta di verbale di constatazione, che, in sede di controllo incrociato e attraverso esame di documenti, aveva individuato una sottorappresentazione contabile ed una sottofatturazione dei componenti positivi di reddito da cui traeva origine -ritenuta la inattendibilità della contabilità- rettifica analitico-induttiva del reddito imponibile ed accertamento ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), con una determinazione di maggiori ricavi non fatturati pari a circa 25mila Euro ed equivalenti maggiore volume di affari ai fini IVA e maggiore valore della produzione ai fini Irap.

Avverso tale sentenza la contribuente proponeva appello sulla scorta di due motivi: a) nullità della sentenza per violazione del disposto dell’art. 112 c.p.c. (omessa considerazione di elementi addotti dalla società); b) nullità dell’avviso di accertamento per mancato rispetto del principio del contraddittorio e difetto di motivazione, da ravvisarsi – quest’ultimo – nel mero rinvio alla motivazione contenuta nel processo verbale di constatazione, nella erroneità del parametro di confronto utilizzato dall’Amministrazione e nella violazione dell’art. 85 T.U.I.R., oltre che nella mancanza di dati oggettivi, da esporsi in modo dettagliato, a sostegno della pretesa impositiva. Si costituiva anche in tale grado di giudizio l’Agenzia delle Entrate che concludeva per la conferma della sentenza della CTP.

La CTR pronunciava sentenza di rigetto del gravame.

– Per la cassazione di detta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a quattro motivi.

– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine di partecipare eventualmente all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo, la società lamenta “Nullità della sentenza per omessa pronuncia su specifico motivo di appello (art. 112 c.p.c. alla luce del disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”.

– Il motivo non è accoglibile.

– Va premesso che la sottofatturazione della quale si controverte riguarda il prodotto denominato “traliccio elettrosaldato”.

– Sostiene la ricorrente che il maggior reddito ad essa ascritto sulla base del raffronto tra il prezzo indicato nelle fatture di vendita (anno 2007) e l’importo indicato come costo (in applicazione del criterio del costo medio ponderato) per le rimanenze finali, al 31.12.2006, dello stesso prodotto sarebbe il risultato di una erronea valutazione derivante dal fatto rappresentato nella fase del merito- che la CTR (al pari della CTP) non avrebbe considerato gli elementi da essa società recati in giudizio.

– Osserva il collegio che la parte non porta alcun elemento idoneo a suffragare il proprio assunto secondo cui il prezzo di vendita del prodotto in contestazione non fosse inferiore al costo di produzione. Ancora nella presente sede, invero, la parte prospetta considerazioni di stretto merito, accompagnate da valutazioni generiche tanto da rinvenirsi al loro interno la formulazione di rilievi articolata in forma meramente ipotetica (“potrebbero cristallizzarsi”, “potrebbe accadere”); in particolare, il rilievo esposto coglie il motivo in commento nella parte relativa alla circostanza ribadita ancora nella presente sede- della particolare natura del prodotto in questione (traliccio elettrosaldato), prodotto semilavorato, ottenuto dalla trasformazione del ferro che ha un prezzo di cessione “fluttuante” nel corso dell’anno (che influenzerebbe l’andamento del c.d. “borsino del ferro”). Come pertinentemente posto in evidenza dalla sentenza impugnata, la CTP ha motivato in ordine alle deduzioni svolte dalla contribuente -e riproposte in appello e con l’odierno ricorso- deduzioni che si risolvono nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., sottolineando come la ricostruzione operata dalla società (sottoposta all’attenzione degli accertatori prima e della CTP poi) avesse avuto ad oggetto il prezzo di costo del “traliccio” e non più piuttosto – come necessario e come è in concreto avvenuto nella specie – il prezzo di vendita.

– Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia “Nullità della sentenza per insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”

Con il terzo motivo, la parte lamenta “Nullità della sentenza per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5)”.

– Nemmeno tali motivi sono accoglibili, atteso che con essi sono denunciati vizi di motivazione che, nel vigente testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non possono più essere fatti valere.

– Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D) (alla luce dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, dolendosi del fatto che la CTR non si sarebbe pronunciata sull’appello nella parte in cui ha dedotto l’assenza di indizi gravi precisi e concordanti ai fini di una corretta ricostruzione del maggior imponibile in via analitico-induttiva.

– Anche l’ultimo mezzo va rigettato, in quanto inammissibile perchè non autosufficiente e in quanto sollecita una rivalutazione nel merito della lite.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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