Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14988 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14988

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO

9, presso lo studio dell’avvocato TRIFIRO’ & PARTNERS,

rappresentata

e difesa dall’avvocato CORNA ANNA MARIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

L.R.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 495/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/06/2006 r.g.n. 1811/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito l’Avvocato PAOLO ZUCCHINALI per delega ANNA MARIA CORNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rinvio a nuovo ruolo, in

subordine per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 4-12-2003 il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano accoglieva la domanda, proposta da L.R.S. nei confronti della s.p.a. Poste Italiane, diretta all’accertamento della nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi tra le parti (dal 10-8-2000 al 30-9-2000 ex art. 8 c.c.n.l. 1994 per “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie” e dal 8-7-2002 al 30-9-2002 “per esigenze, tecniche, organizzative e produttive …” D.Lgs. n. 368 del 2001, ex art. 1) con le pronunce consequenziali.

La società proponeva appello avverso la detta sentenza chiedendone la riforma con il rigetto della domanda, insistendo sulla legittimità della apposizione del termine ai contratti de quibus.

L’appellato si costituiva e resisteva al gravame.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza depositata il 24-6-2006, respingeva l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese.

Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso con nove motivi.

Il L.R. è rimasto intimato.

La società ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando vizio di motivazione, con riferimento al primo contratto, in sostanza lamenta che contraddittoriamente la Corte territoriale, pur avendo affermato che la assunzione è avvenuta in attuazione della delega contenuta nella L. n. n. 56 del 1987, art. 23, “che consente piena autonomia alle parti collettive nelle individuazione delle ipotesi di assunzione” a termine, nel contempo ha poi “richiesto la prova dell’effettiva sussistenza delle esigenze sostitutive menzionale nella causale del contratto nel singolo ufficio di assegnazione del lavoratore, sebbene l’ipotesi pattizia facesse esclusivo riferimento alla complessiva situazione aziendalè”.

Con il secondo motivo la ricorrente, con riguardo allo stesso contratto, denunciando violazione dell’art. 115 c.p.c., in sostanza deduce che “il godimento da parte del personale di ruolo delle ferie estive nel periodo da giugno a settembre costituisce fatto notorio e, quindi, non occorre che venga specificamente dimostrato”.

Con il terzo motivo, in relazione al medesimo contratto, la società, denunciando violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, in sostanza deduce che ai fini della legittimità di un’assunzione a termine per ferie effettuata ai sensi dell’art. 8 c.c.n.l. del 1994 non è necessario “fornire la dimostrazione del nesso causale tra dette esigenze generali e l’assunzione del singolo lavoratore con riguardo all’ufficio di assegnazione”.

Con il quarto motivo la ricorrente, sempre con riferimento al primo contratto, denunciando violazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., lamenta che comunque la Corte di merito non ha ammesso al riguardo i mezzi istruttori richiesti, precludendo in tal modo ad essa società la dimostrazione in concreto della esigenza sostitutiva dedotta con riferimento allo specifico ufficio di assegnazione de L. R..

Su tali primi quattro motivi, connessi tra loro, osserva il Collegio che questa Corte Suprema, decidendo in tema di contratti a termine stipulati ex art. 8 c.c.n.l. 26.11.1994, in relazione alla “necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, oltre a ritenere non necessaria la indicazione del nominativo del lavoratore sostituito (v. fra le altre, Cass. 2 marzo 2007 n. 4933), in base al principio della “delega in bianco” conferita dalla L. n. 56 del 1987, art. 23, ha anche più volte (cfr. ad esempio Cass. 6 dicembre 2005 n. 26678, Cass. 7-3-2008 n. 6204) confermato le sentenze di merito che avevano ritenuto l’ipotesi di contratto a termine introdotta dalla contrattazione collettiva del tutto autonoma rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti assenti per ferie e interpretato l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo nel senso che l’unico presupposto per la sua operatività fosse costituita dall’assunzione nel periodo in cui, di norma, i dipendenti fruiscono delle ferie.

Peraltro è stato anche affermato (v. fra le altre Cass. 28-3-2008 n. 8122) che “l’unica interpretazione corretta della norma collettiva in esame (art. 8 c.c.n.l. 26-11-1994) è quella secondo cui, stante l’autonomia di tale ipotesi rispetto alla previsione legale del termine apposto per sostituire dipendenti in ferie, l’autorizzazione conferita dal contratto collettivo non prevede come presupposto per la sua operatività l’onere, per il datore di lavoro di provare le esigenze di servizio in concreto connesse all’assenza per ferie di altri dipendenti nonchè la relazione causale fra dette esigenze e l’assunzione del lavoratore con specifico riferimento all’unità organizzativa alla quale lo stesso è stato destinato”.

Il sopra citato orientamento, ormai consolidato, di questa Corte va qui confermato, così accogliendosi il primo e il terzo motivo, in ordine alla legittimità del termine apposto al primo contratto, restando assorbiti il secondo e il quarto (riguardanti la detta prova in concreto, non necessaria).

Con il quinto motivo la società, con riferimento al secondo contratto, denunciando violazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, lamenta che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che la “doppia causale” (“esigenze tecniche, organizzative e produttive, anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione … congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale per il periodo estivo”) “rende incerta la specifica esigenza alla quale deve far fronte l’assunzione temporanea ed in relazione alla quale la datrice di lavoro deve offrire la conferente prova”.

Anche tale motivo è fondato.

Come è stato affermato da questa Corte e va qui ribadito “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396).

In particolare, come è stato precisato, “la legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro ha sempre richiesto sia nel regime della L. n. 230 del 1962, art. 1, che nella disciplina successiva l’esistenza di una condizione legittimante; ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine” (v. Cass. n. 16396/2008 cit. in motivazione).

Deve pertanto ritenersi che il giudice del merito non possa far discendere l’incertezza della ragione giustificatrice dell’apposizione del termine dalla mera circostanza che nel contratto fossero indicate due distinte causali giustificatrici (come è avvenuto nel caso in esame).

Così accolti il primo, il terzo e il quinto motivo, restano altresì assorbiti anche i motivi dal sesto al nono, riguardanti tutti le conseguenze economiche (che potrebbero scaturire dalla eventuale nullità del termine apposto al secondo contratto).

La sentenza impugnata va, pertanto cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, la quale, statuendo anche sulle spese di legittimità, si atterrà ai principi sopra richiamati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo e il quinto motivo, assorbiti gli altri, cassa la impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

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