Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14987 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 15/07/2020), n.14987

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22289-2012 proposto da:

RETE SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONCA D’ORO

221, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO GIULIANO, rappresentato

e difeso dall’avvocato LUIGI GIULIANO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BENEVENTO in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 58/2012 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA

depositata il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria

regionale della Campania n. 58/18/2012 depositata il 15.2.2012, non

notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.

Fatto

RILEVATO

che:

– Rete service srl proponeva ricorso avverso cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo di ritenute alla fonte non versate – IRAP, IRES ed IVA – per l’anno d’imposta 2005 a seguito di accertamento automatico ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. Deduceva la contribuente la nullità della cartella perchè non preceduta dalla notifica dell’avviso a pagare (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis) e faceva presente che la dichiarazione relativa all’anno 2005 era frutto di un errore materiale, a cui era stato posto rimedio mediante la presentazione di una nuova dichiarazione. Si costituiva in giudizio l’Agenzia delle Entrate che concludeva per il rigetto del ricorso.

– L’adita commissione tributaria provinciale di Benevento rigettava il ricorso ritenendo la irrilevanza della asserita omessa notifica della comunicazione di irregolarità (non mancando, peraltro, di dare atto della spedizione della medesima di cui “l’ufficio fornisce prova”), rilevando la mancanza della prova dei versamenti da parte della contribuente ed evidenziando la irrilevanza della presentazione della dichiarazione integrativa in quanto prodotta fuori termine.

– Proponeva appello la contribuente insistendo sul punto relativo all’omessa notifica dell’avviso, costituendo la “stampa partita di ruolo” depositata dall’ufficio un mero atto interno e non un documento idoneo a sostituire la ricevuta di spedizione; la società censurava altresì la sentenza della CTP in ordine alla tempestività della successiva dichiarazione in rettifica e concludeva per la riforma della sentenza stessa. Si costituiva anche in tale grado del giudizio l’Agenzia delle Entrate che insisteva per il rigetto del gravame.

– La commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello.

– Per la cassazione di detta sentenza la società contribuente propone ricorso affidato a tre motivi.

– L’Agenzia delle Entrate, intimata, si è costituita al solo fine di partecipare alla eventuale discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con il primo motivo, la ricorrente denuncia “Omessa insufficiente o quanto meno contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

– Osserva il collegio che il motivo va riqualificato come diretto a censurare la sentenza per violazione di legge.

– Infatti la ricorrente deduce che il D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8, come sostituito dal D.P.R. n. 435 del 2001, art. 2, prevede che “le dichiarazioni dei redditi….possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare….non oltre i termini stabiliti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, e successive modificazioni”. L’articolo appena richiamato prevede che il termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni integrative è quello del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui sia stata presentata la dichiarazione.

– Osserva il collegio che nella specie si controverte intorno alla dichiarazione modello Unico 2006 per l’anno d’imposta 2005: essa dunque avrebbe potuto essere integrata e corretta entro il 31 dicembre 2010, con riguardo ad IRAP ed IRES, imposte dirette (Cass. SS. UU. 13378/2016). Non così per l’IVA, al cui riguardo il contribuente può detrarre il credito IVA entro la scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (Cass. SS. UU. 17757/2016).

– Ha dunque errato la CTR nell’affermare che la dichiarazione non poteva essere rettificata in presenza di un atto impositivo già emesso (nella specie, la cartella di pagamento) laddove proprio la sentenza per ultimo citata ha stabilito che il credito del contribuente può essere riconosciuto anche in sede di contenzioso in ordine alla cartella, a patto che sia provata la sussistenza dei requisiti sostanziali.

– Per le ragioni esposte il motivo è fondato con riguardo ad IRES ed IRAP, mentre non lo è quanto all’IVA, per avvenuto decorso del termine.

– Con il secondo e il terzo motivo, la ricorrente ha denunciato “Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 212 del 2000, art. 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis” e “Omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”.

– I due motivi hanno per oggetto il mancato rispetto dell’obbligo del contraddittorio preventivo con conseguente nullità della successiva iscrizione a ruolo; essi – da trattarsi congiuntamente – non sono accoglibili. Invero la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nei casi contemplati dalla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo, come nella specie (Cass. SS. UU. 24823/2015).

– La sentenza va dunque cassata con rinvio alla CTR della Campania, che, in diversa composizione, regolerà anche le spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo nei termini di cui in motivazione; rigetta il secondo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA