Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14986 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 15/07/2020), n.14986

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9571/2012 R.G. proposto da EQUITALIA SUD

S.P.A., P.I. (OMISSIS), con sede in Roma, Via Lungotevere Flaminio,

rappresentata e difesa dall’avv. Fausta Matteo, elettivamente

domiciliate in Roma, alla Via Gian Giacomo Porro, n. 8, c/o lo

studio dell’avv. Francesco Falcitelli;

– ricorrente –

contro

AGENZIA delle ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

– Ricorrente incidentale –

e

EDIL FOND di B.N. & C. S.N.C., C.F. (OMISSIS), con sede

in Tito Scalo, C.da Serra, rapp.ta e difesa, giusta procura speciale

in calce al controricorso, dall’avv. B.M. del Foro di

Potenza, elett. dom.ta in Roma, Via Flaminia n. 195, presso lo

studio dell’avv. Massimo Pallini;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Basilicata n. 134/03/11, depositata il 9 giugno 2011, non

notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal Cons. Luigi Nocella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La s.n.c. Edil Fond di B.N. & C. (in avanti E.F.) proponeva innanzi alla CTP di Potenza ricorso avverso l’intimazione di pagamento N. (OMISSIS), notificata l’8.06.2006, con l’ex Concessionaria per la Riscossione per la Provincia di Potenza, successivamente Equitalia Sud s.p.a., aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 132.571,44 per IVA, IRAP, ritenute alla fonte, interessi e sanzioni relativi all’anno 2000, portata da cartella N. (OMISSIS).

La Società deduceva l’inesistenza del credito per omessa notifica della cartella di pagamento, l’avvenuto pagamento di tutte le imposte dovute e l’illegittimità dell’atto di intimazione per carenza di motivazione.

La CTP adita, con sentenza n. 42/04/208, respingeva il ricorso; quindi, con la pronuncia oggetto della presente impugnazione, la CTR della Basilicata, ha accolto l’appello della Società E.F., compensando le spese di lite anche d’appello.

In particolare il giudice d’appello, ha così motivato: “La Commissione, dopo aver ricevuto durante la discussione del presente giudizio una dichiarazione da parte dei difensori della società contribuente i quali chiedono l’inammissibilità come documenti di prova per non aver ricevuto dagli stessi gli originali delle notifiche, verificata che dagli atti sottoposti al vaglio di questa Commissione gli Uffici Finanziari non hanno dato prova in tutti e due i gradi di giudizio a quanto richiesto dalla parte ed in applicazione dei poteri di questa Commissione che applicando quanto previsto dall’art. 2716 c.c. e 116 c.p.c accogliendo le richieste dei difensori della società contribuente, annulla la procedura intrapresa dalla società di riscossione…in quanto la stessa ha dimostrato le notifiche di tutti i suoi atti soltanto con il deposito di copie autenticate dal funzionario interno alla struttura, Tutto l’operato svolto dall’Ufficio è da ritenersi non conforme a quanto previsto dalle norme del c.p.C. e del c.c., poichè un atto per avere la conformità all’originale e per costituire piena prova deve essere autenticato da un pubblico ufficiale come previsto dalla legge”.

Equitalia Sud s.p.a. ricorre per la cassazione di tale sentenza, con atto notificato a mezzo posta il 10.04.2012, articolato su due motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha notificato in data 16 maggio 2012 controricorso contenente ricorso incidentale adesivo alle conclusioni della ricorrente principale e fondato su unico motivo.

La E.F. ha notificato due controricorsi in risposta a ciascuno dei due ricorsi, dei quali chiede il rigetto

Nella camera di consiglio del 12.11.2019, all’esito della relazione del cons. Nocella, la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Equitalia Sud denuncia violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, ed illogica motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 5: ai sensi della norma in rubrica, infatti, l’Agente della Riscossione sarebbe onerato al mero deposito della copia dell’avviso di ricevimento della raccomandata di notifica e/o della relazione di avvenuta notificazione prevista dalla norma medesima; onere al quale ha regolarmente adempiuto fin dalla costituzione in primo grado. Di contro l’eccezione circa il valore probatorio delle fotocopie prodotte avrebbe dovuto essere sollevata fin dalla prima difesa successiva alla produzione, laddove è stata proposta soltanto nell’udienza di discussione in grado d’appello ed in forma del tutto generica; nè la società appellante aveva articolato la censura tra i motivi di gravame. Inoltre rileva la ricorrente che le copie sono munite di attestazione di conformità rilasciata da funzionario del soggetto depositario dotato di poteri certificativi, contrariamente a quanto ritenuto alla CTR.

Con il secondo motivo la medesima Società Concessionaria lamenta omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa la valutazione del materiale probatorio: poichè questa Corte ha più volte affermato che nel caso di notifica D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, a mezzo del servizio postale non è necessaria la compilazione di una relata e l’avviso di ricevimento del plico notificando ha il valore probatorio documentale, fino a querela di falso, dell’avvenuta notifica per come da esso risultante; sicchè il Giudice, ove investito di una questione di nullità della notificazione, è onerato della specifica motivazione circa gli elementi dai quali desume la regolarità o irregolarità della notificazione medesima. A tale obbligo la CTR si sarebbe del tutto sottratta, omettendo di indicare quali sarebbero gli elementi a sostegno della ritenuta nullità, nonostante i documenti prodotti siano dotati di una valenza probatoria rafforzata in virtù della loro natura di atti pubblici fidefacenti ai sensi dell’art. 2700 c.c..

Con l’unico motivo di ricorso incidentale adesivo, l’Agenzia delle Entrate deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2719 c.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 4, nonchè dell’art. 215 c.p.c., commi 1 e 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: la CTR avrebbe del tutto pretermesso che il disconoscimento sollevato, peraltro genericamente, dalla contribuente sarebbe assolutamente tardivo (udienza di discussione in fase di appello), laddove la produzione dei documenti disconosciuti era avvenuta fin dalla costituzione della Concessionaria in primo grado in una forma (copia fotostatica) riconosciuta ammissibile dall’art. 22, citato comma 4, incombendo alla controparte la contestazione di conformità, in mancanza della quale il documento ha lo stesso valore probatorio degli originali. Poichè inoltre al disconoscimento ex art. 2719 c.p.c. si applicherebbero, giusta orientamento prevalente di questa Corte, le regole dettate dagli artt. 214 e 215 c.p.c., la CTR ha omesso di rilevare che mancava agli atti la prova di un disconoscimento dotato dei requisiti di specificità ed immediatezza previsti da dette norme e di disporre la produzione dell’originale, decidendo direttamente arbitrariamente nel senso dell’inammissibilità dei documenti medesimi.

Il primo motivo del ricorso principale ed il motivo di ricorso incidentale, che debbono essere unitariamente esaminati per l’identità delle questioni sollevate, sono fondati.

In primo luogo deve ricordarsi che, contrariamente a quanto affermato dalla CTR, alla stregua sia delle norme del codice civile (art. 2719) che delle speciali norme del processo tributario (art. 22, comma 4), il ricorrente (e quindi anche le altre parti del giudizio) è abilitato a produrre i documenti in originale o in fotocopia; così dovendo attribuirsi a queste ultime la medesima valenza probatoria che l’art. 2719 c.c. prevede per le copie fotografiche delle scritture private in generale (Cass. sez. VI-V 11.10.2018 n. 25292; Cass. sez. VI-III 8.09.2017 n. 21003 specificamente in tema di ricevuta del piego raccomandato). In entrambi i casi, sul presupposto che la disciplina del disconoscimento debba essere tratta dagli artt. 214 segg. c.p.c. oltre che dall’avverbio “espressamente” contenuto nell’art. 2719 c.c., si è ritenuta la parte, che intenda contestarne la conformità all’originale non prodotto, onerata di una formale dichiarazione di disconoscimento, che, alla stregua del consolidato orientamento della Corte (ed anche di questa Sezione), cui deve darsi continuità, oltre che essere immediata (“alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione”, secondo Cass. sez. VI-I ord. 13.06.2014 n. 13425; Cass. sez. II ord. 20.02.2018 n. 4053; Cass. sez. VI-III ord. 6.02.2019 n. 3540), non può essere generica o onnicomprensiva, ma deve indicare “gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti nè il ricorso a clausole di stile nè generiche asserzioni” (cfr. tra le più recenti Cass. sez. V 20.06.2019 n. 16557; Cass. sez. VI-III ord. 6.02.2019 n. 3540; Cass. sez. II 30.10.2018 n. 27633; Cass. sez. VI-III ord. 11.10.2017 n. 23902 nella quale sono richiamati ulteriori precedenti conformi -; Cass. sez. VI-I ord. 13.06.2014 n. 13425). Inoltre questa Corte ha ripetutamente segnalato che gli effetti della mancata ottemperanza alla richiesta di esibizione dell’originale disposta dal Giudice non può consistere, come nel caso di disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 215 c.p.c., nell’inutilizzabilità del documento non originale, ma comporta un libero apprezzamento della valenza del documento in fotocopia unitamente agli altri elementi di valutazione, non essendo impedito “al giudice di accertare la conformità della copia all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni” (Cass. sez. V 8.06.2018 n. 14950; Cass. sez. VI-V 11.10.2018 n. 25292; Cass. sez. VI-III 11.10.2017 n. 23902).

Orbene, la CTR ha violato sotto più profili tali consolidati principi di diritto: ha esplicitamente considerato di nessun valore l’attestazione di conformità apposta da funzionario della Società Concessionaria alla copia della cartella e della ricevuta di notifica della stessa alla Società contribuente; non ha tenuto conto alcuno dell’eccepita tardività del ritenuto disconoscimento della conformità dell’avviso di ricevimento al rispettivo originale; non ha tenuto alcun conto della genericità ed onnicomprensività dell’eccezione formulata dalla Società contribuente.

Sotto il primo profilo la CTR, pur avendo dato atto che Equitalia s.p.a. aveva “dimostrato le notifiche di tutti i suoi atti soltanto con un deposito di copie autenticate dal funzionario interno alla struttura che ne attestava la conformità agli stessi”, ma aveva ritenuto tale attestazione insufficiente a rendere il documento probante nel processo, come invece consentito dall’art. 2719 c.c.. In realtà, trattandosi di atti che la Concessionaria è obbligata per legge a conservare (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4) a disposizione del contribuente e dell’Amministrazione Finanziaria, se è vero che l’originale dell’avviso deve essere esibito a richiesta di tali soggetti, ciò non significa che debba (e possa) essere loro materialmente consegnato; sicchè all’obbligo di esibizione dell’originale è strettamente collegato il diritto di visionario e di ottenerne copia; ed il pubblico funzionario responsabile della conservazione è abilitato all’attestazione di conformità, la quale determina, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la piena efficacia del documento fotocopiato al pari dell’originale, escludendo quindi la possibilità del disconoscimento di conformità con ogni ulteriore conseguenza processuale.

Ma quand’anche potesse ritenersi l’attestazione di conformità del funzionario interno inidonea ad integrare l’attestazione di pubblico ufficiale competente ex art. 2719 c.c., il Giudice non avrebbe potuto sanzionare di nullità o inidoneità alla prova la mera fotocopia senza prima attivare il procedimento conseguente al “disconoscimento” di conformità, con invito alla Concessionaria depositaria a produrre l’originale (ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, e degli artt. 214 e 215 c.p.c.), valutando all’esito il comportamento della parte eventualmente inottemperante.

In secondo luogo la CTR, pur dando atto che una sorta di disconoscimento della conformità (“una dichiarazione da parte dei difensori della Società contribuente, i quali chiedono l’inammissibilità come elementi di prova e fondatezza degli atti per non aver ricevuto dagli stessi gli originali delle notifiche”) era stato formulato soltanto “durante la discussione del presente giudizio”, non ha assolutamente proceduto a verificare la tempestività di tale “disconoscimento”, pur avendo dato atto nella narrativa in fatto che, già costituendosi in primo grado, “l’Equitalia dichiarando l’effettività dell’atto di notifica avvenuta con raccomandata postale con ricevuta di ritorno e che provvede ad allegare una fotocopia dalla quale si evince la data di notifica”;

circostanza del resto già sottolineata e fatta oggetto di specifico accertamento in fatto dalla pronuncia appellata, nella quale (pag.2-3) si affermava che “la cartella esattoriale è stata notificata, come dimostrato dalla documentazione agli atti, mediante il servizio postale e consegnata nelle mani di persona addetta in data 14.01.2005…”, dandosi atto della già avvenuta produzione dell’avviso di ricevimento; sicchè in assenza di precedenti istanze o dichiarazioni di disconoscimento di conformità, la produzione della semplice fotocopia dell’avviso di ricevimento, siccome non tempestivamente contestata nè con memorie illustrative, nè all’udienza di discussione in primo grado, nè infine nell’atto d’appello, era sufficiente a raggiungere l’effetto del c.d. riconoscimento implicito ex art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2.

Infine sotto l’ultimo profilo, per quanto è possibile evincere dal verbale dell’udienza di discussione in appello (allegato sub 7 al ricorso principale per cassazione) ed è sostanzialmente riportato nella sentenza impugnata, la dichiarazione del difensore della Società odierna controricorrente non solo non è dotata di alcun elemento di specificità o analiticità e puntualità del disconoscimento, ma si limita ad una generica riaffermazione della pretesa di ottenere l’esibizione in giudizio dell’originale dell’avviso di ricevimento, senza specifica e circostanziata contestazione della conformità della fotocopia all’originale.

Alla stregua di tutte le svolte considerazioni, va rilevata, in accoglimento degli indicati motivi di ricorso, la piena efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento della notifica della cartella impugnata, siccome tempestivamente prodotto da Equitalia s.p.a. e da aversi per riconosciuto ai sensi dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 215 c.p.c., comma 1, n. 2; mentre il secondo motivo di ricorso principale resta assorbito dall’accoglimento degli altri.

Quindi la sentenza impugnata deve essere cassata ed il giudizio deve essere rimesso innanzi alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, che si pronuncerà sugli ulteriori motivi di gravame proposti dalla Società appellante, nonchè sulle spese del giudizio anche di questa fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e quello incidentale e, assorbito il secondo motivo del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia il giudizio alla CTR della Basilicata per nuovo esame e per la statuizione sulle spese anche di questa fase.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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