Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14986 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14986 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA
sul ricorso 11534-2012 proposto da:
MINISTERO DELLA SALUTE 96047640584, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
PUSCEDDU STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PLACIDI,
rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE LAZZARINI giusta
mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 46/2012 della CORTE D’APPELLO di
MILANO del 18/01/2012, depositata il 22/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.
FATTO E DIRITTO

di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Milano respingeva
l’appello proposto dal Ministero della Salute e, in accoglimento
dell’appello incidentale di Pusceddu Stefano, accoglieva integralmente
la domanda intesa ad ottenere la rivalutazione, sulla base degli indici
Istat, dell’indennità integrativa speciale, costituente parte
dell’indennizzo di cui alla L. n. 210 del 1992.
Avverso detta sentenza il Ministero propone ricorso con un unico
motivo.
Pusceddu Stefano resiste con controricorso.
Il ricorso va dichiarato manifestamente infondato, conformemente
alla giurisprudenza di questa Corte (v. da ultimo, Cass. nn.
29080/2011, 29914/2011, 10769/2012, 22256 del 2013).
Anteriormente era stato affermato (Cass. n. 21703 del 13/10/2009,
disattendendo il precedente orientamento di cui a Cass. N. 15894 del
2005) che “in materia di danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni
od emoderivati, la rivalutazione annuale non si applica all’indennità
integrativa speciale, prevista dalla L. 25 luglio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2, sia perché il legislatore ne ha espressamente stabilito il
riconoscimento solo per l’indennizzo, autonomamente disciplinato
dall’art. 2 cit., comma 1 (così come modificato dalla L. 25 luglio 1997,
n. 238), sia perché l’indennità integrativa speciale ha proprio la
funzione di attenuare od impedire gli effetti della svalutazione
Ric. 2012 n. 11534 sez. ML – ud. 13-05-2014
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La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito

monetaria, per cui è ragionevole che ne sia esclusa normativamente la
rivalutabilità”.
L’infondatezza della pretesa era stata poi confermata dalla successiva
sentenza n. 22112 del 2009, che si era data carico di risolvere il
contrasto.

del 2010, si è disposto che “la L. 25 febbraio 1992, n. 210, art. 2,
comma 2 e successive modifiche, si interpreta nel senso che la somma
corrispondente all’importo della indennità integrativa speciale non è
rivalutato secondo il tasso di inflazione”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 293 del 2011, ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. 31 maggio 2010, n. 78,
art. 11, commi 13 e 14, ritenendo tale disciplina non conforme al
canone di ragionevolezza.
A seguito di tale intervento, questa Corte ha enunciato il seguente
principio di diritto: “In tema di danni da trasfusione e
somministrazione di emoderivati, l’indennità integrativa speciale,
prevista dall’art. 2, comma 2, della legge n. 210 del 1992, è soggetta a
rivalutazione annuale, in seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge n. 244 del
2007, dei danni da somministrazione di talidomide (Cass. ord. n. 10769
del 27 giugno 2012 e n. 29080 del 27 dicembre 2012).
Né si può sostenere come deduce il Ministero della Salute nel suo
ricorso, che essendo stata individuata, dalla citata pronunzia della
Corte Costituzionale, quale tertium comparationis, la legge in materia di
talidomite n. 244 del 2007, la decorrenza dell’adeguamento rivalutativo
dovrebbe fissarsi dalla data di entrata in vigore di quest’ultima legge.
Ric. 2012 n. 11534 sez. ML – ud. 13-05-2014
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Con il D.L. n. 78 del 2010, art. 11, comma 13 convertito in L. n. 122

Non è infatti questo il dictutn della Corte Costituzionale, perché questa
non ha posto limiti temporali alla pronunzia di incostituzionalità, e la
relativa statuizione non poteva che competere esclusivamente al
Giudice delle leggi; al contrario, la Corte ha dichiarato incostituzionale
anche la L. n. 122 del 2010, comma 14, il quale disponeva la cessazione

l’indennità integrativa speciale.
Recentemente, sulla questione della decorrenza dell’adeguamento
rivalutativo, questa Corte ha avuto modo di ribadire che, ” in tema di
danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità
integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n.
210, è soggetta – con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti,
non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più
azionabili – a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide”
(Cass. 22256 del 27 settembre 2013).
Il ricorso va dunque respinto, con condanna dell’Amministrazione
ricorrente al pagamento delle spese, in quanto il ricorso per cassazione
è stato proposto in epoca successiva alla pronuncia di illegittimità
costituzionale. Le spese sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo per esborsi ed onorari, oltre spese forfettarie nella misura
del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.
Non ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno da lite
temeraria ex art. 96 c.p.c. (v., per analoga fattispecie, Cass. ord. n. 8525
del 4 marzo 2014).
Ric. 2012 n. 11534 sez. ML – ud. 13-05-2014
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degli effetti di tutti i provvedimenti emanati al fine di rivalutare

Non è infatti questo il dictum della Corte Costituzionale, perché questa
non ha posto limiti temporali alla pronunzia di incostituzionalità, e la
relativa statuizione non poteva che competere esclusivamente al
Giudice delle leggi; al contrario, la Corte ha dichiarato incostituzionale
anche la L. n. 122 del 2010, comma 14, il quale disponeva la cessazione

l’indennità integrativa speciale.
Recentemente, sulla questione della decorrenza dell’adeguamento
rivalutativo, questa Corte ha avuto modo di ribadire che, “in tema di
danni da trasfusione e somministrazione di emoderivati, l’indennità
integrativa speciale ex art. 2, comma 2, della legge 25 febbraio 1992, n.
210, è soggetta – con efficacia retroattiva, fatti salvi i rapporti esauriti,
non più suscettibili di soluzione a livello giudiziario o non più
azionabili – a rivalutazione annuale a seguito alla sentenza della Corte
costituzionale n. 293 del 2011, che ha dichiarato illegittima l’esclusione
della rivalutazione per violazione del principio di uguaglianza, rispetto
alla disciplina, introdotta con l’art. 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, dei danni da somministrazione di talidomide”
(Cass. 22256 del 27 settembre 2013).
Il ricorso va dunque respinto, con condanna dell’Amministrazione
ricorrente al pagamento delle spese, in quanto il ricorso per cassazione
è stato proposto in epoca successiva alla pronuncia di illegittimità
costituzionale. Le spese sono liquidate nella misura indicata in
dispositivo per esborsi ed onorari, oltre spese forfettarie nella misura
del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi
dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, con distrazione in favore del
procuratore dichiaratosi antistatario, avv. Simone Lazzarini.
P.Q.M.

Ric. 2012 n. 11534 sez. ML – ud. 13-05-2014
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degli effetti di tutti i provvedimenti emanati al fine di rivalutare

La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero della Salute al
pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro
100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge e rimborso spese forfettarie pari al 15%, con distrazione in
favore del procuratore antistatario.

ente

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 2014

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