Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14985 del 20/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAPERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30019/2014 proposto da:

C.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’Avv. D’ADDARIO FILOMENA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

D.D.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA GRAZIOLI LANTE, 30, presso lo studio dell’Avvocato

EGIDIO SPINELLI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 173/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO del 19/02/2014, depositata il

08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. ATITORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato SPINELLI EGIDIO, difensore della parte

controricorrente, il quale si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 30019/14 proposto da C.A. nei confronti di D.D.M., il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Dotyt. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

C.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 173/2014 resa dalla Corte d’Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, depositata l’8.4.2014 e mai notificata che aveva dichiarato l’improcedibilità dell’appello in ragione della mancata notifica nel termine fissato.

Ha resistito con controricorso il D..

La ricorrente contesta la citata pronuncia rilevato che il ricorso era stato tempestivamente depositato e che prima della udienza fissata era stato richiesto nuovo termine per la notifica alla controparte.

Il ricorso va accolto in ragione della pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno stabilito che il giudice può in difetto di costituzione della resistente procedere alla fissazione di un nuovo termine per la notifica del ricorso (SS.UU. n. 5700/14 Cass. 15144/2014) e ciò finchè la richiesta sia effettuata prima della udienza fissata,come avvenuto nel caso di specie (Cass. 23456/11; Cass. 5700/14).

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 7.03.2016.

Il Cons. relatore”.

Considerato:

che le parti non hanno depositato memorie;

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA