Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14985 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 09/05/2017, dep.16/06/2017),  n. 14985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19967/2012 R.G. proposto da:

Project Costruzioni s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Mario

Diego, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Vito

Nanna, in Roma, via del Tritone 102.

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. (C.F. (OMISSIS)), in persona del curatore

pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Piccione e

Antonio Grieco, elettivamente domiciliato presso lo studio di

quest’ultimo, in Roma via Piemonte 39.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Treviso, depositato il giorno 3

agosto 2012, nel procedimento iscritto al n. 145/2011 r.g..

Sentita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 maggio

2017 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fichera.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Treviso, con decreto depositato il 3 agosto 2012, ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l., promossa dalla Project Costruzioni s.r.l., sulla domanda di rivendica delle quote sociali della Nuvola s.r.l., in precedenza cedute dalla predetta alla società fallita.

Ha ritenuto il tribunale che non fosse stata dimostrata la nullità dell’atto di cessione delle quote, perchè effettuata soltanto a scopo di garanzia, non emergendo dall’istruttoria elementi indiziari sufficienti di una siffatta volontà negoziale delle parti.

Project Costruzioni s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso il fallimento della Edifin Costruzioni s.r.l..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo deduce Project Costruzioni s.r.l. violazione dell’art. 2744 c.c., nonchè vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per avere il tribunale erroneamente ritenuto che la cessione delle quote sociali per il prezzo simbolico di 1 Euro e con la previsione del diritto di riacquisto una volta eseguiti tutti i pagamenti dovuti al cessionario, non fosse nulla per violazione del divieto di patto commissorio.

2. Il motivo è infondato.

Com’è noto, in materia di nullità per violazione del divieto del patto commissorio, non è possibile in astratto identificare una categoria di negozi soggetti a tale nullità, occorrendo invece riconoscere che qualsiasi negozio possa integrare tale violazione nell’ipotesi in cui venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento giuridico, di far ottenere al creditore la proprietà del bene dell’altra parte, nel caso in cui questa non adempia la propria obbligazione (Cass. 20/02/2013, n. 4262).

Orbene, nella vicenda all’esame di questa Corte è incontroverso che le quote sociali della Nuvola s.r.l., già appartenenti alla Project Costruzioni s.r.l., vennero cedute alla Mark Costruzioni s.r.l., poi fallita, per il prezzo di 1 Euro, con il patto di retrovendita (allo stesso prezzo), una volta “perfezionati tutti i pagamenti” previsti dal contratto di appalto stipulato tra la cessionaria, in qualità di appaltatrice e la medesima Nuvola s.r.l., quale stazione appaltante.

Il tribunale, allora, correttamente ha valutato la carenza di indizi sufficienti a fare ritenere che la cessione delle quote appartenenti alla Project Costruzioni s.r.l. fosse intervenuta a scopo di garanzia, dovendosi evidenziare come non risulta affatto che la società cedente fosse debitrice della cessionaria (OMISSIS) s.r.l., vantando invece quest’ultima, quale l’appaltatrice, ragioni di credito esclusivamente nei confronti della società appaltante, id est la medesima Nuvola s.r.l. delle cui quote sociali qui si discute, pure controllata (nella misura originaria del 98% delle quote) dalla odierna ricorrente.

Va soggiunto che, come pure precisato nel provvedimento impugnato, la cessione del 14,7% delle quote sociali della Nuvola s.r.l. appare finalizzata a consentire all’appaltatrice di influire su tutte le operazioni straordinarie messe in atto dalla sua debitrice (la Nuvola s.r.l. appunto), mediante la previsione di un quorum deliberativo pari all’86% del capitale sociale (per vero assai singolare nella prassi statutaria delle società di capitali), introdotta attraverso una apposita modifica dello statuto sociale.

Nè può dirsi che siffatta chiara finalità, impinge nel divieto di patto commissorio, previsto dall’art. 2744 c.c., in quanto il trasferimento delle quote costituiva mezzo per consentire l’esercizio di un potere di ingerenza del creditore sulle scelte gestionali della società debitrice e non strumento per fare entrare definitivamente, in caso di inadempimento della debitrice, una parte del suo patrimonio nella titolarità della medesima creditrice.

3. Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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