Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14985 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 15/07/2020), n.14985

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5827/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

MONDIAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 04/26/2011, pronunciata il 12 gennaio 2011 e depositata

il 17 gennaio 2011;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 novembre 2019

dal Consigliere Fabio Antezza.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate “A.E. ” ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di accoglimento dell’appello proposto da MONDIAL s.r.l. avverso la sentenza n. 166/05/2007 emessa dalla CTP di Brescia che, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta dal citato contribuente avverso cartella di pagamento IVA 2006 notificata il 2 febbraio 2007 (n. 022 2006 0030909984 000).

2. Dagli atti di parte oltre che dalla sentenza impugnata, con riferimento ai fatti di causa emerge che con PVC del 4 agosto 2006 l’A.E., Ufficio locale di Brescia (OMISSIS), rilevò il mancato versamento nei termini (16 maggio 2006), da parte del contribuente, dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione del primo trimestre 2006. Avendo MONDIAL s.r.l. trasferito in data 31 luglio 2006 la sede legale e, quindi, il suo domicilio fiscale, da Roncadelle a Sirmione (BS), l’Ufficio locale di Brescia (OMISSIS) trasmise per competenza territoriale il PVC di cui innanzi all’Ufficio locale di (OMISSIS), che iscrisse a ruolo l’IVA non versata oltre interessi (con ruolo vistato il 3 ottobre 2006). L’iscrizione avvenne D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ex art. 54 bis, legittimante, in caso di pericolo per la riscossione, l’iscrizione a ruolo delle somme non versate anche prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

3. La relativa cartella di pagamento (notificata il 2 febbraio 2007) fu impugnata, per incompetenza territoriale dell’Ufficio locale di (OMISSIS) a procedere all’iscrizione a ruolo di cui innanzi, e la CTP di Brescia rigettò il ricorso con sentenza riformata dalla CTR di Milano.

4. La Commissione regionale, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, accolse difatti l’appello della contribuente, annullando la cartella di pagamento a seguito della nullità dell’iscrizione a ruolo. Essa ritenne territorialmente competente in merito all’iscrizione a ruolo l’Ufficio locale di Brescia (OMISSIS) (e non quello di (OMISSIS)), radicandosi la competenza con riferimento al momento di verificazione della violazione, quindi il 16 maggio 2006 (data di scadenza del pagamento delle imposte dovute), epoca nella quale il domicilio fiscale della società era in Roncadelle (avendo essa ivi la sede legale).

5. Contro la sentenza d’appello l’A.E. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, correttamente rinotificato al contribuente (che, intimato, non si difende) in adempimento a quanto disposto da questa Corte con ordinanza interlocutoria per integrazione del contraddittorio, resa all’esito dell’adunanza camerale del 15 novembre 2018.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Con l’unico motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si deducono violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 58 e 59.

Sostanzialmente, ci si duole dell’interpretazione del citato art. 40 fornita dalla CTR nel senso per il quale la competenza territoriale dell’Ufficio dell’A.E. in merito all’iscrizione a ruolo di somme per IVA non versata si radicherebbe (in applicazione del criterio del domicilio fiscale) all’atto del mancato versamento dell’imposta, permanendo fino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma, all’uopo, rilievo il domicilio fiscale del contribuente al momento dell’iscrizione a ruolo.

Per la ricorrente, per converso, la competenza si radicherebbe con riferimento al momento di emissione dell’atto impositivo. Ciò si argomenterebbe dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, in forza non solo del comma 1 ma anche del secondo. Avendo le cause di variazione del domicilio fiscale effetto nei confronti dell’Amministrazione solo a decorrete dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate, la competenza territoriale, nella specie, sempre a detta dell’Amministrazione, si radicherebbe in capo all’Ufficio Locale di (OMISSIS), in quanto sia l’iscrizione a ruolo (del 3 ottobre 2006) sia la cartella di pagamento (notificata il 2 febbraio 2007) sono successive al sessantesimo giorno dalla variazione del domicilio fiscale.

2.1. L’unico motivo di ricorso è infondato.

La norma della cui interpretazione trattasi è il D.P.R. n. 633 del 1972, citato art. 40 (in materia di IVA), ai sensi del quale (comma 1) competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli e ad ogni altro effetto del medesimo decreto è l’Ufficio provinciale dell’IVA nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 59 (in materia di accertamento delle imposte sui redditi). Il medesimo art. 40, comma 2, per quanto rileverebbe ai presenti fini a detta del ricorrente, poi, dispone che le dichiarazioni presentate ed i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel comma 1 si considerano presentate (le prime) o fatti (i versamenti) nei giorni in cui siano pervenuti all’Ufficio competente.

La questione di diritto, alla quale deve darsi risposta affermativa, inerisce il se la competenza territoriale dell’Ufficio dell’A.E. in merito all’iscrizione a ruolo di IVA non versata si radichi (in applicazione del criterio del domicilio fiscale) all’atto del mancato versamento dell’imposta, permanendo fino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma, all’uopo, rilievo il (diverso) domicilio fiscale del contribuente al momento dell’iscrizione a ruolo.

In merito già questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi, ancorchè con riferimento a fattispecie antecedenti l’istituzione dell’A.E.

Sul punto, difatti, Cass. sez. 5, 27/06/2003, n. 10224, Rv. 564634-01, ha sostanzialmente statuito che, in tema di IVA, la norma di cui al citato art. 40 va interpretata nel senso che la competenza per territorio dell’ufficio IVA si radica all’atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d’imposta e permane sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma, all’uopo, rilievo il domicilio fiscale del contribuente al momento della rettifica.

Stabilisce il D.P.R. n. 633 del 1972, si è osservato nella precitata sentenza, che competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti…, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l’Ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 58 e 59. Tra tali effetti rientra, quindi, il controllo delle dichiarazioni presentate e dei versamenti eseguiti dal contribuente, al fine di rilevarne l’eventuale omissione e provvedere all’accertamento ed alla riscossione delle imposte o maggiori imposte dovute, previsto dal successivo art. 51, comma 1, del medesimo decreto n. 633, ed all’esito del quale gli uffici dell’imposta sul valore aggiunto provvedono, altresì, all’irrogazione delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed alla presentazione del rapporto all’Autorità giudiziaria per le violazioni sanzionate penalmente. La disciplina, come sottolineato nella relazione ministeriale allo schema del decreto, è stata, infatti, volutamente conformata a quella della dichiarazione verificata che caratterizza l’accertamento del reddito e che demanda agli uffici il controllo delle dichiarazioni, con il compito di provvedere anche all’accertamento in caso di omessa presentazione ed all’irrogazione delle pene pecuniarie (ciò, nello spirito della legge delega n. 825 del 1971, art. 11, punto 8, e sulla considerazione che anche relativamente all’I.V.A. la determinazione del debito di imposta avviene per masse di atti economici e sulla scorta di dichiarazioni periodiche). In particolare, il D.P.R. n. 633 del 1972 ha recepito il dettato del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, art. 33, che è stato sempre interpretato nel senso del radicamento della competenza all’accertamento presso l’ufficio competente a ricevere la dichiarazione (cfr., Cass. civ. 1, 15/12/1980, n. 6492, Rv. 410256-01 e 410257-01).

La normativa in esame è altresì speculare al successivo dettato del D.P.R. n. 600, art. 31, il quale stabilisce, al comma 1, che “gli Uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta, ne rilevano l’eventuale omissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute: vigilano sull’osservanza degli obblighi relativi alla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighi stabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relative alle imposte sui redditi; provvedono all’irrogazione delle pene pecuniarie…”. Il detto art. 31 precisa, poi, al comma 2, che “la competenza spetta all’Ufficio distrettuale nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligato alla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbe dovuto essere presentata”. L’attribuzione dell’attività di controllo ed accertamento all’Ufficio finanziario nel cui territorio il contribuente aveva il domicilio fiscale nel momento della dichiarazione, o in quello in cui la stessa avrebbe dovuto essere presentata, obbedisce del resto ai principi dell’unitarietà e continuità del procedimento dialettico di attuazione del rapporto d’imposta.

Tali principi, ha precisato l’arresto di legittimità in esame, “non possono” peraltro venire meno “in dipendenza di circostanze estrinseche relativamente ai singoli atti” che si collocano nel rapporto d’imposta, “sia pure con effetti diversi, e nel quale la dichiarazione del contribuente assurge ad atto di partecipazione al competente ufficio dell’esistenza del presupposto impositivo e degli elementi rilevanti ai fini della quantificazione dell’imponibile e l’avviso di accertamento a successivo momento partecipativo dei controlli espletati dall’ufficio al fine della determinazione di un imponibile non dichiarato o di una quantificazione dello stesso in misura maggiore rispetto a quella dichiarata” (negli stessi termini di cui alla citata Cass. sez. 5, 27/06/2003, n. 10224, Rv. 564634-01, si veda anche Cass. sez. 5, 10/05/2006, n. 10769, Rv. 591044-01, che ne richiama esplicitamente il percorso argomentativo).

Il criterio di determinazione della competenza per materia di cui innanzi opera quindi, per medesimezza di ratio, anche con riferimento alle ipotesi di omessi versamenti IVA ed all’attività di accertamento dell’A.E., introdotta con L. 8 marzo 1999, n. 50 (c.d. “Bassanini quater”), in ragione del riparto di competenza territoriale dei relativi Uffici e dell’interesse generale a che l’attività di accertamento sia compiuta da quegli organi dell’amministrazione tributaria ritenuti dal legislatore più idonei per lo svolgimento della detta attività. Ne consegue l’illegittimità dell’atto di accertamento (e, quindi, dell’iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento) emesso da organo dell’Amministrazione finanziaria territorialmente incompetente.

2.2. Ne consegue il rigetto del motivo di ricorso avendo la CTR sostanzialmente fatto corretta applicazione del seguente principio di diritto.

“In tema di IVA, la norma di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 40, va interpretata nel senso che la competenza per territorio dell’Ufficio dell’A.E, pena l’illegittimità dell’atto adottato e di quelli conseguenziali, si radica all’atto della presentazione (o mancata presentazione) della dichiarazione d’imposta ovvero all’atto del versamento o, come nella specie, dell’omesso versamento dell’imposta, e permane sino all’esaurimento dell’obbligazione tributaria, senza che assuma rilievo, all’uopo, il domicilio fiscale del contribuente al momento dell’adozione del provvedimento impositivo”.

3. In conclusione, il ricorso è rigettato, nulla sulle spese non essendosi difeso il contribuente intimato.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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