Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14984 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 16/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14984

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAPERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21617/2014 proposto da:

A.F., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 154, presso lo studio dell’Avvocato VINCENZO

SPARANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 447/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANIA del

12/03/2014, depositata il 24/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/05/2016 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito l’Avvocato ROSSETTI FRANCESCA, difensore della parte

ricorrente, la quale si riporta agli scritti, depositata in udienza

delega dell’Avv. SPARANO VINCENZO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che sul ricorso n. 21617/14 proposto da A.F. nei confronti di L.B.G. il Consigliere relatore ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione che segue:

“Il relatore Cons. Dott. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., osserva quanto segue.

A.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 447/2014 resa dalla Corte d’Appello di Catania che aveva confermato la pronuncia di addebito a suo carico resa dal Tribunale di Siracusa con sentenza del 9 luglio 2013 a seguito della dichiarata separazione dei coniugi.

In particolare la Corte d’Appello di Catania aveva rigettato la proposta dell’ A. avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa e accolto l’appello incidentale avanzato da L.B.G. disponendo, in parziale riforma di tale sentenza l’aumento da Euro 300,00 a Euro 400,00 mensili dell’assegno a titolo di contributo di mantenimento della moglie.

Il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., n. 3, lamenta l’attribuzione a suo carico dell’addebito.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’Appello ha infatti accertato l’esistenza di un comportamento violento da parte dell’ A. nei confronti della moglie estrinsecatosi in diversi episodi di percosse ed ha correttamente, in osservanza della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 817/11) ritenuto sussistere l’addebito.

Trattasi di valutazione di merito che come tale non è censurabile in questa sede di legittimità ed invero e censure che il ricorrente muove a tale motivazione, tendono in realtà a prospettare una diversa interpretazione delle risultanze processuali chiedendo a questa Corte di effettuare un non consentito accertamento in punto di fatto in tal modo investendo il merito della decisione. Quanto alla richiesta di riduzione dell’importo dell’assegno di separazione, non si rinviene alcuna specifica censura alla sentenza di appello onde la richiesta appare inammissibile.

Ricorrono i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio.

PQM. Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di consiglio.

Roma 11.03.2016.

Il Cons. relatore”.

Vista la memoria;

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che, in particolare, la valutazione dei motivi va effettuata non in relazione alle norme indicate in rubrica1ma al loro effettivo contenuto e nel caso di specie, il ricorso ripropone una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella effettuata dal giudice di merito;

che pertanto il ricorso va rigettato. Non avendo l’intimata svolto attività difensiva non si procede alla liquidazione delle spese.

PQM

Rigetta il ricorso. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente del doppio del contributo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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