Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14984 del 01/07/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14984 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

f

sul ricorso 17414-2011 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E
DELLA RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CONSENTINO GRAZIA CNSGRZ54H44F773W, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 106, presso lo
studio dell’avvocato VACCARO PAOLA, rappresentata e difesa
dall’avvocato ZOMPI’ FRANCESCO giusta procura a margine del
controricorso;
– controrkorrente –

Data pubblicazione: 01/07/2014

avverso la sentenza n. 2690/2010 della CORTE D’APPELLO di
LECCE del 25/10/2010, depositata il 29/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/05/2014 dal Consigliere Relatore Dott. DANIELA BLASUTTO.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito
di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal Collegio.
Con sentenza depositata il 29.10.10 la Corte d’appello di Lecce, in
riforma della sentenza 17.10.08 del Tribunale della stessa sede,
riconosceva in favore di Grazia Cosentino — dipendente del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) — inquadrata nel
nuovo profilo professionale, Area D2, di direttore generale dei servizi
generali e amministrativi (DSGA), il diritto a vedersi determinare la
retribuzione all’interno di detto profilo sulla base dell’anzianità
maturata alla data del 24.7.03, comprensiva dei servizi pre-ruolo e di
quelli prestati in qualifica inferiore e, per l’effetto, condannava il MIUR
a pagare alla Cosentino medesima le differenze retributive tra quanto
come sopra dovuto e quanto corrisposto, sempre a decorrere dal
24.7.03, oltre accessori e spese.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre il MIUR affidandosi a due
motivi; con il primo motivo lamenta violazione e/o falsa applicazione
degli artt. 87 e 142 CCNL, comparto scuola, del 24.7.03, dell’art. 8
CCNL 15.3.01, dell’art. 66 co. CCNL 4.8.95, nonché dell’ari 4 co.
13° d.P.R. n. 399/88; con il secondo motivo deduce vizio di
motivazione riguardo ad un fatto controverso e decisivo, quello
relativo alla differenziazione della posizione di direttori dei servizi
generali e amministrativi a seconda della data di immissione in ruolo.
Resiste con controricorso la Cosentino.
Ric. 2011 n. 17414 sez. ML – ud. 13-05-2014
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FATTO E DIRITTO

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, con
conseguente assorbimento del secondo, alla stregua della consolidata
giurisprudenza di questa S.C. — da cui non vi è ragione di discostarsi secondo la quale “la specifica norma di cui all’art. 8 del CCNL 9.3.2001
– relativo al secondo biennio economico 2000-2001 del personale del

9.2000 al personale ATA inquadrato nel profilo professionale
di”direttore dei servizi generali e amministrativi” in sede di prima
applicazione, ai sensi dell’art. 34 CCNL comparto scuola 26 maggio
1999, escludendo che operi, per detto personale, la regola generale, più
favorevole, in tema di computo dell’intera anzianità di servizio
maturata per il caso di inquadramento in qualifica superiore, senza che
sia configurabile contrasto con norme imperative, atteso che il
contratto collettivo non è sindacabile sotto il profilo della
ragionevolezza e del rispetto del principio di parità di trattamento”
(cfr. Cass. 23.6.2011 n. 13869; Cass. 9.12.2010 nn. 24912, 24913 e
24914; Cass. 2.12.2010 n. 24431; Cass. 1 ° .3.2010 n. 4885; v. pure Cass.
n. 16213/2011 e n. 20665/2011, nonché Cass. ord. nn. 13354/2012,
13589/2012, 13804/2012, 13805/2012, 13806/2012, 4654/2012,
2128/2012, 14282/2012, 14281/2012, 10777/2012).
Per tali motivi il ricorso va accolto e la sentenza va cassata. Non
occorrendo altri accertamenti di fatto e dovendo la controversia essere
risolta alla stregua dei principi di diritto sopra esposti, deve procedersi
a decisione nel merito ex art. 384 cod. proc. civ., secondo comma, con
rigetto della domanda originaria.
In ordine al regolamento delle spese dell’intero processo (art. 385
c.p.c., comma 2), la Corte compensa per l’intero le spese dei giudizi di
merito per giusti motivi, individuati nella novità della questione al
tempo della relativa definizione e nell’esito dei detti giudizi, e condanna
Ric. 2011 n. 17414 sez. ML – ud. 13-05-2014
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comparto scuola – regola il trattamento economico spettante dall’i.

la parte controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
cassazione nella misura determinata in dispositivo.
P . Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel merito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dei gradi di

presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre
spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014

residente
etro Cur io

merito e condanna parte controricorrente al pagamento delle spese del

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