Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14983 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 28/05/2021), n.14983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21866/2019 R.G. proposto da:

L.M., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla piazza Cavour, n.

139, presso lo studio dell’avvocato Luigi Migliaccio, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al

ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno dei 11/14.6.2019;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 del

Consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. L.M., cittadino del Pakistan, originario della regione del Punjab, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che a seguito ed a causa di una violenta alluvione i terreni che conduceva in affitto, erano stati distrutti e si era così ritrovato nell’impossibilità di pagare i suoi creditori; che si era perciò indotto a lasciare il paese d’origine ed aveva raggiunto l’Italia transitando per la Turchia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto in data 11/14.6.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da L.M. avverso il provvedimento della commissione.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso L.M.; ne ha chiesto in base a due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

5. Il ricorrente ha depositato memoria.

6. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che, ai fini della invocata protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. b), il tribunale non ha tenuto conto che ha lasciato il suo paese d’origine altresì giacchè impossibilitato a pagare i suoi creditori; che in Pakistan esiste il rischio che i debitori insolventi siano ridotti in schiavitù.

Deduce inoltre che il tribunale non ha condotto alcuna istruttoria.

Deduce che in parte qua la motivazione è del tutto “apparente”.

7. Il primo motivo di ricorso va rigettato.

8. Il Tribunale di Salerno ha opinato nel senso che la vicenda narrata dal ricorrente fosse, di per sè, tale da indurre ad escludere sia il pericolo di persecuzioni o di trattamenti inumani e degradanti sia la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2014, art. 14, ex lett. a) e b).

9. Ebbene, la valutazione del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni del richiedente asilo (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

In questi termini, nel solco dunque della previsione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nessuna forma di “anomalia motivazionale”, rilevante alla luce dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si scorge nelle motivazioni che sorreggono, in parte qua, l’impugnato dictum.

10. In ogni caso l’assunto del tribunale, circa la valenza – “privata” – della vicenda riferita dal ricorrente, è ineccepibile ed appieno da condividere.

11. Vero è, d’altra parte, che anche i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave, ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass. (ord.) 1.4.2019, n. 9043).

12. E tuttavia L.M. ha riferito di aver ricevuto “pressioni” (cfr. ricorso, pag. 10) non già minacce o violenze da parte dei suoi creditori; nè ha riferito di essersi, a fronte di eventuali minacce o violenze, rivolto invano all’autorità di polizia del suo paese.

In questi termini non vi era necessità alcuna che il giudice del merito si avvalesse dei suoi poteri officiosi di cooperazione istruttoria con riferimento alla possibilità, in Pakistan, di riduzione in schiavitù dei debitori insolventi e con riferimento all’impossibilità per le autorità statuali di assicurare adeguata protezione.

13. Si tenga conto, in pari tempo, che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. (ord.) 3.2.2020, n. 2355).

14. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, il tribunale non ha tenuto conto della documentazione attestante la sua assunzione a tempo indeterminato nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento.

Deduce che, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, il tribunale non ha tenuto conto dei devastanti eventi naturali che hanno colpito il Pakistan e lo hanno coinvolto personalmente nonchè della sua condizione di grave insolvenza e del conseguente rischio di compressione delle libertà fondamentali.

Deduce che in parte qua la motivazione è del tutto “apparente”, siccome il tribunale per nulla ha atteso alla debita valutazione comparativa.

15. Il secondo motivo è fondato e meritevole di accoglimento.

16. Questa Corte spiega che, in tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455, secondo cui, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza; Cass. sez. un. 13.11.2019, n. 29459, secondo cui, in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato).

17. Dal canto suo, il Tribunale di Salerno, in sede di valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente asilo postulata dai surriferiti insegnamenti, per un verso, si è limitato a dar atto dell'”insufficienza”, ai fini dell’invocata protezione umanitaria, delle ragioni di natura economica che hanno indotto L.M. ad espatriare; per altro verso, si è limitato a dar atto, tout court, dell’irrilevanza, di per sè, dell’intrapreso percorso di inserimento nel tessuto socioeconomico italiano alla stregua del dedotto rapporto di lavoro (cfr. decreto impugnato, pag. 11).

18. Evidentemente nei termini suesposti il tribunale ha in maniera riduttiva atteso alla debita valutazione comparativa ovvero, più esattamente, l’ha di fatto elusa, incorrendo del denunciato vizio di motivazione “apparente” (il vizio di motivazione “apparente” ricorre quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico – giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16762; Cass. 24.2.1995, n. 2114).

19. Il denunciato vizio di motivazione “apparente” rileva non solo a fronte della allegazione documentale circa l’assunzione del ricorrente a tempo indeterminato nel settore del commercio all’ingrosso di abbigliamento, ma, viepiù, in rapporto alle ragioni economiche che hanno indotto L.M. a lasciare il Pakistan, al cospetto dell’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità.

Più esattamente questa Corte ha specificato che, in tema di protezione umanitaria, nel regime vigente ratione temporis, ai fini dell’accertamento della condizione di vulnerabilità del richiedente, all’esito della valutazione comparativa tra le condizioni di vita alle quali lo straniero sarebbe esposto ove rimpatriato ed il raggiunto grado di integrazione sociale nel nostro paese, la condizione di povertà del paese di provenienza può assumere rilievo ove considerata unitamente alla condizione di insuperabile indigenza alla quale, per ragioni individuali, il ricorrente sarebbe esposto ove rimpatriato, nel caso in cui la combinazione di tali elementi crei il pericolo di esporlo a condizioni incompatibili con il rispetto dei diritti umani fondamentali (cfr. Cass. (ord.) 4.9.2020, n. 18443; cfr. altresì Cass. (ord.) 28.7.2020, n. 16119).

20. In accoglimento del secondo motivo di ricorso il decreto del Tribunale di Salerno dei 11/14.6.2019 va – nei limiti dell’accolto motivo – cassato con rinvio allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

21. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384 c.p.c., comma 1, del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio – può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dagli insegnamenti tutti di questa Corte dapprima – in tema di “umanitaria” – citati.

22. In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perchè, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le stesse impugnazioni a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit..

PQM

La Corte così provvede:

accoglie il secondo motivo di ricorso;

rigetta il primo;

cassa in relazione e nei limiti del secondo motivo il decreto del Tribunale di Salerno dei 11/14.6.2019 e rinvia allo stesso tribunale in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

rigetta il primo motivo di ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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