Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14983 del 16/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 28/03/2017, dep.16/06/2017),  n. 14983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14293/2015 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, Via Oslavia n. 40,

presso l’avvocato Granillo Maria, rappresentato e difeso

dall’avvocato Luzi Andrea, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.B.;

– intimata –

avverso il decreto n. 207/2015 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositato il 07/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/03/2017 dal Cons. Dott. ACIERNO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CERONI

Francesca, che ha concluso per l’estinzione, in subordine

inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.F., coniuge divorziato di Z.B. ha chiesto la revisione delle decisioni relative ai figli minori assunte nella pronuncia di divorzio. Ha evidenziato che le esigenze di vita dei minori sono mutate ed ha richiesto la collocazione degli stessi presso di sè a (OMISSIS) con ampio diritto di visita della madre e di collocamento presso di lei durante le vacanze.

La Z. ha proposto domanda riconvenzionale di affidamento esclusivo. Il tribunale, all’esito di accertamento peritale, ha disposto il collocamento dei minori presso la madre.

Su impugnazione principale del G. ed incidentale della Z., la Corte d’Appello ha integralmente confermato il provvedimento assunto in primo grado, rigettando sia l’appello principale che quello incidentale.

A sostegno della decisione, per quel che ancora interessa, ha affermato che correttamente il Tribunale si era fondato sull’accertamento peritale svolto, previa audizione dei genitori, dei loro nuovi compagni e dei minori. Tale indagine ha consentito di accertare che i minori hanno bisogno di un sistema familiare stabile, costante ed allargato all’interno del quale poter creare e consolidare una rete familiare ed affettiva oltre che amicale anche allargata, irrealizzabile a (OMISSIS).

Il fatto che il padre sia stata la figura principale di riferimento ed accudimento dei minori non incide sulla prevalenza da dare alle esigenze di vicinanza e stabilità sopra delineate, tenuto conto delle continue assenze del padre per lavoro e della mancanza di un legame significativo con la nuova compagna di quest’ultimo.

Il figlio A. ha manifestato segni di sofferenza e non rileva la circostanza che abbia dato per scontato di dover tornare a (OMISSIS). Le reazioni emotive e comportamentali di rilievo clinico manifestate dai minori dedotte dalla parte reclamante sono fondate su una diagnosi sommaria e generica inidonea a contrapporsi alle argomentazioni del consulente d’ufficio o a giustificazione un’integrazione di consulenza.

Avverso questo provvedimento ricorre il G. con due motivi.

Nel primo motivo viene dedotta la lesione dell’art. 1 della Convenzione dell’Aja del 1980 perchè il provvedimento impugnato non rende effettivamente esercitabile il diritto di affidamento e visita al padre oltre che disposto in violazione del principio dell’affido condiviso. Inoltre manca un termine entro il quale i minori devono tornare in Italia e non garantisce che la madre non possa impedire il trasferimento a (OMISSIS) quando stabilito. Infine non consente di preservare le relazioni tra padre e figli minori e determina un’interruzione nel percorso scolastico dei minori che dovranno reinserirsi in un sistema nuovo del tutto diverso.

Nel secondo motivo si lamenta l’omessa disciplina del rientro.

E’ pervenuta dichiarazione di rinuncia del ricorrente accettato dalla controparte nel quale viene dato atto che la parti hanno raggiunto un accordo. Ne consegue l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese processuali come dalle stesse richiesto.

PQM

 

Dichiara l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite.

In caso di diffusione omettere generalità e riferimenti geografici.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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