Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14983 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 15/07/2020), n.14983

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21029-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

G.A. S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di

procura speciale in calce al controricorso, dagli Avv.ti MAURIZIO

LOGOZZO e ROCCO AGOSTINO, presso lo studio del quale ultimo sono

tutti elett.te dom.ti in ROMA, al V.LE DELLE MILIZIE, n. 34;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1558/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, sez. st. di BRESCIA, depositata il

9.4.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa DE RENZIS

LUISA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avv. GIANNA GALLUZZO, per l’Agenzia delle Dogane e dei

Monopoli e l’Avv. AGOSTINO ROCCO, per la controricorrente.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La G.A. S.P.A. impugnò, innanzi alla C.T.P. di Brescia, l’avviso di accertamento e l’atto irrogativo di sanzioni notificatigli dall’AGENZIA DELLE DOGANE, fondati Sulla ripresa di accise sull’energia relativamente agli anni 2011-2013, stante l’inapplicabilità dell’esenzione prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. f).

2. La C.T.P., previa riunione, accolse i ricorsi con sentenza 176/2016, avverso la quale l’AGENZIA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia, sez. st. di Brescia; quest’ultima, con sentenza 1558/2018, depositata il 9.4.2018, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora interessa – (a) pacifico l’avvenuto superamento della soglia di consumo prevista ope legis per poter usufruire dell’esenzione di imposta (per non essere stati “i consumi indicati nelle dichiarazioni annuali, presentate dalla società…contestati dall’Ufficio”) e (b) non decisivo, ai fini del mancato riconoscimento dell’esenzione in questione, l’avvenuto superamento del termine posto dall’art. 52, comma 3, lett. f) per la dichiarazione, al competente ufficio delle Dogane, dei dati relativi al consumo di energia del mese precedente, trattandosi di termine non avente natura perentoria.

3. Avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Si è costituita ed ha resistito con controricorso la G.A. S.P.A.

4. La parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e dell’art. 36D.Lgs. n. 546 del 1992, per esser la motivazione della impugnata decisione “perplessa”, avendo la C.T.R. – si opina confuso, ai fini del riconoscimento dell’esenzione in commento, la comunicazione del dato mensile con quella inerente il dato annuale.

2. Con il secondo ed il terzo motivo l’AGENZIA si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione degli artt. 52 T.U.A., comma 3, lett. f), nonchè del D.L. n. 16 del 2012, 3-bis, comma 32, anche in relazione agli artt. 12 e 14 preleggi, per avere la C.T.R. escluso, ai fini della fruibilità dell’esenzione in commento, la perentorietà del termine fissato dalle richiamate disposizioni (i.e. il giorno 20 di ogni mese) per la trasmissione dei consumi relativi al mese precedente e ritenendo – piuttosto – di essere in presenza di un mero adempimento formale, inidoneo a determinare alcun tipo di decadenza.

3.1. I motivi – da trattare congiuntamente, stante l’identità delle questioni agli stessi sottese, previa riqualificazione del primo motivo sub specie di dedotto error in iudicando, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – sono infondati.

3.2. E’ sufficiente richiamare, in proposito, il principio recentemente affermato da Cass., Sez. 5, 6.12.2018, n. 31618, Rv. 652107-01 – cui si è attenuta la C.T.R. – per la quale in tema di accise sull’energia elettrica, l’omessa comunicazione mensile dei consumi all’Amministrazione finanziaria entro il termine previsto non comporta la decadenza dall’agevolazione di cui al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 3, lett. f), (nella formulazione applicabile ratione temporis), non essendo tale decadenza prevista da alcuna disposizione e costituendo detta comunicazione un adempimento formale i cui dati sono comunque riportati nelle comunicazioni annuali, le quali soltanto assumono effettivo rilievo ai fini della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa.

4. Il rigetto dei primi tre motivi – con conseguente conferma della sentenza della C.T.R. di annullamento dell’avviso di accertamento relativo al recupero delle accise – determina, evidentemente, l’assorbimento del quarto (con il quale l’AGENZIA si è doluta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, per avere la C.T.R. annullato “implicitamente anche il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, quale mera conseguenza dell’annullamento dell’atto di recupero delle accise” – cfr. ricorso, p, 30).

5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Quanto alle spese di legittimità, il consolidamento, successivo alla proposizione dell’odierno ricorso, dell’orientamento circa la natura non perentoria del termine ex art. 52, comma 3, lett. f), determina la loro integrale compensazione tra le parti, ex art. 92 c.p.c., comma 2.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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