Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14982 del 28/05/2021

Cassazione civile sez. II, 28/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 28/05/2021), n.14982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 23712/2019 R.G. proposto da:

R.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato, con

indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Napoli, alla via G. Porzio,

Centro Direzionale, is. G1, sc. “C”, presso lo studio dell’avvocato

Clementina Di Rosa, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso.

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, c.f. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge.

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Salerno dei 16/17.7.2019;

udita la relazione nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. R.A., cittadino del (OMISSIS), originario della regione del Punjab, di religione musulmana, formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che nel suo paese d’origine si era rifiutato di sposare una cugina, molto più giovane, figlia di uno zio materno; che per tale ragione lo zio lo aveva in vario modo minacciato ed intimidito.

Esponeva che nel suo paese d’origine, nel (OMISSIS), era stato fermato ad un posto di blocco in compagnia, nella sua auto, di un omosessuale; che per tale ragione era stato travolto dalla disapprovazione dei suoi familiari e dei suoi concittadini.

Esponeva dunque che per tali motivi aveva deciso di lasciare il suo paese ed aveva raggiunto l’Italia nel marzo del 2016.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale rigettava l’istanza.

3. Con decreto dei 16/17.7.2019 il Tribunale di Salerno respingeva il ricorso proposto da R.A. avverso il provvedimento della commissione.

Evidenziava – tra l’altro – il tribunale che le dichiarazioni del ricorrente dovevano reputarsi vaghe, generiche e per nulla circostanziate.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso R.A.; ne ha chiesto sulla scorta di quattro motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14.

Deduce che ha reso dichiarazioni coerenti e plausibili.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli lo status di rifugiato.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli la protezione sussidiaria.

Deduce segnatamente che in Pakistan esiste una situazione di indiscriminata violenza, come risulta dal portale del Ministero degli Esteri “(OMISSIS)”, dal report di “Amnesty International” del 2017/2018 e dal “World Report 2018” di “Human Rights Watch”.

6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato il tribunale a negargli la protezione umanitaria.

Deduce in particolare che, qualora rimpatriato, verserebbe in condizioni di elevata vulnerabilità, soggettiva ed oggettiva, in considerazione della sua giovane età, dell’assenza di legami sociali, dell’insicurezza sociale e della sistematica violazione dei diritti umani che si registra nel suo paese d’origine, delle violenze sofferte nei paesi di transito.

7. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis; l’omessa istruttoria ex officio.

Deduce che il tribunale si è indebitamente astenuto, onde acclarare la situazione sociopolitica attualmente esistente in Pakistan, dall’esercizio dei poteri istruttori officiosi e ha fatto leva su fonti non aggiornate.

Deduce che, così come risulta dal portale del Ministero degli Esteri “(OMISSIS)”, dal report di “Amnesty International” del 2016/2017 e dal rapporto di “Human Rights Watch” del 2017/2018, la situazione sociopolitica in Pakistan è allo stato caratterizzata da forte instabilità, da tensioni sociali e da violenza diffusa e generalizzata riconducibile all’azione di gruppi terroristici.

8. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deduce che il tribunale ha del tutto omesso l’esame di una serie di circostanze – ossia della sua giovane età, dell’assenza di legami sociali nel suo paese d’origine, della diffusa insicurezza esistente in Pakistan, del percorso di integrazione in atto nel tessuto socioeconomico italiano – idonee a dar conto che verserebbe, qualora rimpatriato, in condizioni di elevata vulnerabilità.

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea degli esperiti mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

11. Su tale premessa, nel segno dunque del novello dettato dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, si rappresenta quanto segue.

Da un canto, il Tribunale di Salerno ha dato compiutamente conto dell’incongruenza e della genericità delle dichiarazioni rese dal ricorrente.

Il tribunale ha, tra l’altro, rimarcato (cfr. pag. 9) che il ricorrente aveva prima riferito dinanzi alla commissione di non essere omosessuale e aveva poi affermato dinanzi al tribunale di esserlo. Ed ha soggiunto che la vicenda che lo aveva contrapposto allo zio, aveva al più valenza di una “faida familiare” (cfr. pag. 10).

D’altro canto, il ricorrente senza dubbio sollecita questa Corte a far luogo ad una “diversa lettura” delle sue dichiarazioni, allorquando ne assume la coerenza interna ed esterna (cfr. ricorso, pagg. 30 – 31).

12. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – al di là ben vero della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta a nulla vale che il ricorrente si dolga per il mancato esercizio, da parte del tribunale, dei poteri istruttori officiosi pur in ordine alla situazione sociopolitica allo stato esistente in Pakistan.

Su tale scorta a nulla vale che il ricorrente adduca, in verità in maniera del tutto generica, che non può far conto sull’esistenza, in Pakistan, “di un sistema di giustizia effettivo capace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità” (così ricorso, pag. 31).

Su tale scorta dunque ineccepibilmente il tribunale ha disconosciuto lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex lett. a) e b).

13. In tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito; il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

14. Cosicchè, nel segno della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco del già menzionato insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, si osserva quanto segue.

Per un verso, è da escludere che taluna delle figure di “anomalia motivazionale” destinate ad acquisire significato alla luce della citata pronuncia delle sezioni unite, possa scorgersi in relazione alle motivazioni alla stregua delle quali il Tribunale di Salerno ha disconosciuto la protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c).

Invero il tribunale ha compiutamente ed intellegibilmente esplicitato il proprio iter argomentativo.

Segnatamente il tribunale ha evidenziato (cfr. pag. 10) che il report “E.A.S.O.”, risalente al 16.10.2018, dava atto, con riferimento al Punjab, regione di provenienza del ricorrente, della significativa diminuzione degli attacchi terroristici e dell’assenza di situazioni di violenza indiscriminata.

Per altro verso, il ricorrente, in fondo, non adduce a supporto delle sue prospettazioni fonti di informazioni più recenti sulla situazione sociopolitica attualmente esistente in Pakistan (cfr. Cass. 18.2.2020, n. 4037, secondo cui, in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate).

Si tenga conto che le informazioni (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non possono desumersi dal sito ministeriale “(OMISSIS)”, il cui scopo e la cui funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti in materia di protezione internazionale (cfr. Cass. (ord.) 12.5.2020, n. 8819; Cass. (ord.) 24.9.2012, n. 16202).

15. In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie è vero senza dubbio che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).

16. Nondimeno, su tale scorta, non può che rappresentarsi quanto segue.

Da un lato, il tribunale ha posto in risalto che non si aveva riscontro di peculiari situazioni di vulnerabilità cui il ricorrente sarebbe stato esposto in ipotesi di rimpatrio, viepiù in considerazione della ritenuta sua inattendibilità; che in pari tempo non aveva rilievo sufficiente l’intrapreso percorso di inserimento nel tessuto socioeconomico italiano alla stregua del dedotto rapporto di lavoro (cfr. decreto impugnato, pag. 11).

Dall’altro, le ragioni di censura che propriamente il secondo ed il quarto motivo di impugnazione veicolano, sollecitano, al più, questa Corte a far luogo ad una diversa “lettura” delle risultanze di causa.

E tuttavia il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4 – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892; Cass. (ord.) 26.9.2018, n. 23153).

17. Il ricorrente ha addotto, segnatamente con il quarto mezzo, che lavora, con regolare contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della ditta Ye Wenjun, operante nel settore dei cibi da asporto.

E però non può che ribadirsi che, nel quadro della debita valutazione comparativa, il rapporto di lavoro non è di per sè indice sufficiente ed univoco di radicata integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

18. Il Ministero dell’Interno di fatto non ha svolto alcuna difesa. Nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va pertanto assunta.

19. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2021

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