Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14982 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7854/2015 proposto da:

SOCIETA’ TRASPORTI PUBBLICI DI TERRA D’OTRANTO SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20-13, presso lo studio

dell’Avvocato PIERLUIGI MANFREDONIA, rappresentato e difeso

dall’Avvocato CATALDO MOTTA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FABRIZIO LICCHETTA, giusta procura a margine al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3116/2014 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

05/12/2014, depositata il 04/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

“Con sentenza del 4 febbraio 2015, la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del Tribunale in sede, accoglieva la domanda proposta da C.S. nei confronti della Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto s.p.a. ed accertava che il Campa era stato addetto, a far data dal 10 marzo 1997, a mansioni di collaboratore d’ufficio corrispondenti al parametro 175 – Area Professionale 3 del CCNL Autoferrotranvieri e condannava la società al pagamento in suo favore delle differenze retributive, anche per TFR, maturate dall’11 giugno 2005 al 30 novembre 2012 oltre accessori.

Per la cassazione di tale decisione propone ricorso la Società Trasporti Pubblici di Terra d’Otranto affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il C..

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullità dell’impugnata sentenza per motivazione apparente in quanto la Corte di Appello aveva fondato il proprio convincimento non su una ricostruzione dei fatti obiettiva supportata dalle prove acquisite, bensì su affermazioni ed ipotesi del tutto inconferenti ai fini del decidere omettendo, peraltro, ogni accertamento delle mansioni in concreto svolte e senza procedere alla loro dovuta comparazione con quelle di appartenenza del lavoratore e quelle proprie del diverso inquadramento invocato.

Con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del CCNL Autoferrotranvieri (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) perchè dalla espletata istruttoria era emerso in modo evidente che le mansioni del C. era inquadrabili nel livello contrattuale di inquadramento attribuito – il parametro 110 – e non certo nel parametro 175 reclamato ed erroneamente riconosciuto dalla Corte di Appello.

Il primo motivo è infondato.

Non ricorre il denunciato vizio in quanto l’impugnata sentenza si fonda su una motivazione adeguata nella quale la Corte di Appello ha, con una valutazione di merito non sindacabile in questa sede (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003), ritenuto che, dei testi escussi, alcuni fossero più attendibili di altri. Indi, ha proceduto al raffronto delle mansioni in concreto svolte dal C. – come accertate sulla scorta delle deposizioni testimoniale ritenute maggiormente attendibili – con le declaratorie contrattuali giungendo a ritenerle proprie del parametro 175 invocato.

Inammissibile è anche il secondo motivo in quanto, pur denunciando la violazione di norme della contrattazione collettiva finisce con il sollecitare una nuova rivisitazione delle risultanze istruttorie estranea al giudizio di legittimità.

Per tutto quanto sopra considerato, si propone il rigetto del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

Il C. ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., adesiva al contenuto della relazione che è pienamente condiviso dal Collegio.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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