Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14982 del 16/06/2017

Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 14982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1666/2012 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via Antonio Bosio n. 2, presso l’avvocato

Luconi Massimo, che la rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento della (OMISSIS) S.p.a.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il

05/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., non in proprio ma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento (OMISSIS) S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Bologna il 3 agosto 2010, per il complessivo importo di Euro 1.119.126,42, in chirografo, dovuto in dipendenza di tre distinti rapporti: 1) rapporto di conto corrente numero (OMISSIS); 2) rapporto anticipazioni contro cessioni di credito numero (OMISSIS); 3) rapporto finanziamento numero (OMISSIS).

Il credito non è stato ammesso in quanto non adeguatamente documentato.

2. – La società creditrice ha proposto opposizione allo stato passivo che il Tribunale di Bologna, con decreto del 5 dicembre 2011, nel contraddittorio con il Fallimento, ha accolto soltanto in parte, ammettendo l’opponente al passivo del fallimento in sede chirografaria per l’importo di Euro 203.220,11, dovuto in forza del rapporto anticipazioni contro cessioni di credito.

Quanto agli altri due rapporti il Tribunale ha affermato che “sia il contratto di conto corrente… che il contratto di finanziamento… risultano privi di data certa antecedente alla dichiarazione di fallimento; nè la certezza può essere loro conferita dagli estratti conto e dalle certificazioni ex art. 50 Tub… Neppure può ritenersi… che l’indicata carenza probatoria sia sanata dalla produzione in giudizio dei documenti contrattuali sottoscritti unicamente da (OMISSIS)”.

3. – Per la cassazione del decreto MPS Gestione Crediti Banca S.p.A., non in proprio ma in nome e per conto della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo illustrato da memoria, con la quale la ricorrente da riferito dell’incorporazione per fusione di Mps Gestione Crediti Banca S.p.a. da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Il Fallimento (OMISSIS) S.p.A. non ha spiegato attività.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un solo motivo con cui la società ricorrente ha denunciato: “Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”.

Ha in breve osservato la ricorrente che il Tribunale non aveva esaminato compiutamente la documentazione posta a sostegno della domanda di ammissione e della susseguente opposizione allo stato passivo, con riguardo ai crediti non ammessi, negando peraltro contraddittoriamente la certezza della data del contratto di conto corrente in una situazione del tutto analoga a quella concernente le anticipazioni contro cessioni di credito.

2. – Il ricorso è fondato.

Il contratto di finanziamento, sottoscritto sia dalla banca che dalla cliente, e, l’allegato piano di ammortamento, recano in calce il timbro di avvenuta registrazione in data 1 dicembre 2009 presso l’ufficio delle entrate di Bologna, con sottoscrizione del direttore dell’ufficio (documenti 10 e 12 del fascicolo dell’opposizione allo stato passivo della banca).

Il contratto di conto corrente, sottoscritto dalla cliente, reca sul verso la richiesta sottoscritta dalla banca di apposizione del timbro postale per data certa nonchè il timbro del 16 novembre 2009 (documento 16 del fascicolo dell’opposizione allo stato passivo della banca).

Orbene, il giudice di merito ha totalmente omesso di considerare sia l’una che l’altra circostanza, e, quanto al contratto di conto corrente, non ha spiegato per quale ragione esso non dovesse ritenersi sottoscritto da entrambe le parti e non potesse al medesimo attribuirsi data certa, quantunque, con riguardo al rapporto anticipazioni contro cessioni di credito, abbia osservato che il contratto doveva essere considerato munito di data certa “in quanto recante sulla parte posteriore del documento la richiesta, sottoscritta dalla banca, di apposizione del timbro postale per data certa, avente valore di accettazione implicita della richiesta di anticipazione, ed altresì il timbro postale”.

La motivazione addotta a fondamento del diniego di ammissione al passivo, nei limiti indicati, è dunque in parte insufficiente, in parte contraddittoria.

Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Bologna in diversa composizione per nuovo esame e perchè provveda anche sulle spese di questo grado.

PQM

 

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno

2017

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