Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14982 del 15/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 15/07/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 15/07/2020), n.14982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2572-2014 proposto da:

D.R.A. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al ricorso, dall’Avv. GIUSEPPE FAUSTO DI PEDE,

unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, al V.LE REGINA

MARGHERITA, n. 290, presso lo studio dell’Avv. MARIA BRUNA CHITO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA (già

UFFICIO DI NOTO), in persona del Direttore p.t., legale

rappresentante, con sede in Noto (Sr), alla Contrada Santa Croce;

– intimata –

avverso la sentenza n. 196/16/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE per la SICILIA, sez. st. di SIRACUSA, depositata il

04/06/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

udito il Pubblico Ministero, nella persona della Dott.ssa DE RENZIS

LUISA, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di

ricorso, assorbiti i restanti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.R.A. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Siracusa, avverso l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Noto ha provveduto alla ripresa, nei suoi confronti, di I.V.A., I.R.A.P. I.R.P.E.F., nonchè dei contributi previdenziali dovuti per l’anno di imposta 2005, il tutto commisurato al maggior reddito imponibile rideterminato dall’Ufficio medesimo, in conseguenza della inattendibilità delle scritture contabili relative all’azienda dallo stesso esercitata in forma di impresa familiare e concernente la vendita all’ingrosso di olii lubrificanti e carburante.

2. La C.T.P. accolse parzialmente il ricorso con sentenza 272/04/10, avverso la quale l’AGENZIA DELLE ENTRATE ed il contribuente proposero, rispettivamente, appello principale ed incidentale innanzi alla C.T.R. per la Sicilia, sez. st. di Siracusa;

quest’ultima, con sentenza 196/16/13, depositata il 4.6.2013, accolse il gravame principale e dichiarò inammissibile quello incidentale.

3. Avverso tale decisione D.R.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a dieci motivi. Si è costituita ed ha resistito con controricorso l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il secondo motivo – da esaminare per primo per evidenti questioni di pregiudizialità logica – parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54 e 23, per avere la C.T.R. erroneamente dichiarato inammissibile l’appello incidentale proposto da esso contribuente, “in quanto non risulta essere stato notificato all’appellante principale”.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 53 e 54, solo l’appello principale, che è l’impugnazione proposta per prima, va notificato alle altre parti per poi essere depositato presso la segreteria della commissione tributaria adita nei trenta giorni successivi, mentre l’appello incidentale, vale a dire l’impugnazione proposta successivamente, va solo depositato insieme alle controdeduzioni (così Cass., Sez. 6-5, 18.4.2017, n. 9757, Rv. 643804-01).

1.2.1. Nel caso che occupa è pacifico che l’appellato aveva depositato la propria impugnazione incidentale in uno alle controdeduzioni (cfr. p. 2, secondo cpv. della motivazione), il che, dando seguito all’ultimo principio di diritto citato, deve considerarsi sufficiente – diversamente da quanto statuito dalla C.T.R. – a garantirne l’ammissibilità.

2. L’accoglimento di tale motivo determina l’assorbimento degli ulteriori mezzi di gravame.

3. In conclusione, il ricorso va accolto e la decisione impugnata cassata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso. Dichiara assorbiti i restanti. Per l’effetto, cassa la gravata decisione e rinvia la causa alla C.T.R. della Sicilia, sez. st. di Siracusa, in diversa composizione, affinchè decida la controversia e liquidi, altresì, le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2020

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