Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14982 del 07/07/2011

Cassazione civile sez. lav., 07/07/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 07/07/2011), n.14982

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere Michelangelo

n. 9, presso lo studio Trifirò e Partners, rappresentata e difesa

dall’Avv. Bonaventura Minutolo per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Tacito n.

50, presso lo studio dell’Avv. Cossu Bruno, che la rappresenta e

difende per procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso n. 21337/2007 proposto da:

F.M., come sopra rappresentata e difesa;

– ricorrente incidentale-

contro

POSTE ITALIANE S.p.a., come sopra rappresentata e difesa;

– contoricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 279/2006 della Corte d’appello di Venezia,

pronunziata nella causa n. 863/04 r.g., depositata in data 8.06.06

R.G.N. 863/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19.05.2011 dal Consigliere dott. Giovanni Mammone;

uditi l’Avv. Zucchinali per delega Minatolo e l’Avv. Bomboi per

delega Cossu;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rinvio della discussione dei

ricorsi a nuovo ruolo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- F.M. chiedeva al Giudice del lavoro di Treviso che fosse dichiarata la nullità del termine apposto ad una serie di contratti di assunzione alle dipendenze di Poste Italiane s.p.a.

succedutisi tra il 1998 ed il 2000.

Il Tribunale di Treviso con sentenza non definitiva accoglieva la domanda con riferimento al contratto stipulato per il periodo 6.11- 31.12.98 e, ritenuta la nullità del termine ivi apposto, dichiarava la conversione del rapporto in quello di lavoro a tempo indeterminato. Con sentenza definitiva condannava il datore al pagamento delle retribuzioni arretrate a titolo di risarcimento.

2.- Proponeva appello Poste Italiane in via principale censurando l’interpretazione data dal giudice alle disposizioni collettive applicabili. Con appello incidentale F. chiedeva che fosse dichiarata la nullità del termine anche per i due contratti precedenti, stipulati per i periodi 2.2-30.4.98 e 12.6-30.09.98, nonchè per ottenere declaratoria dell’interposizione fittizia di un terzo datore, appaltatore di servici per conto di Poste Italiane, alle cui dipendenze aveva lavorato nel periodo 21-30.6.00.

3.- La Corte d’appello di Venezia, con sentenza in data 8.06.06, rigettava entrambe le impugnazioni.

I contratti in questione – nell’ambito del sistema della L. n. 56 del 1987, art. 23, che aveva delegato le oo.ss. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – furono stipulati tutti per fare fronte ad esigenze eccezionali connesse alla fase di ristrutturazione dell’azienda in forza dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, come integrato dall’accordo 25.9.97, salvo quello per il periodo 12.6-30.9.98, che fu stipulato per consentire l’espletamento del servizio nel periodo giugno- settembre, in concomitanza del godimento delle ferie da parte del personale a tempo indeterminato.

Nel merito, mentre le assunzioni motivate con la prima causale erano ammesse fino al 30.4.98 – data fissata dalle parti collettive con accordo integrativo 16.1.98 – quelle motivate con la seconda erano consentite dalla norma collettiva purchè rientranti nel periodo giugno-settembre. Pertanto, ferma restando la correttezza del termine per il contratto 12.6-30.9.98 in quanto stipulato per concomitanza ferie, era da ritenere illegittimo il termine apposto al primo dei contratti stipulati per periodo successivo al 30.4.98.

3.- Avverso queste sentenza Poste Italiane s.p.a. proponeva ricorso per cassazione, cui F. rispondeva con controricorso e ricorso incidentale, a sua volta contrastato con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.- I due ricorsi debbono essere preliminarmente riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

5.- Prima ancora di esaminare il contenuto dei due ricorsi, deve valutarsi l’eccezione di inammissibilità proposta dalla controricorrente, la quale ha rilevato che Poste Italiane ha proposto il ricorso per cassazione in persona di un procuratore speciale, omettendo di produrre la relativa procura, di modo che non sarebbe possibile verificare il possesso dei poteri dallo stesso dichiarati.

6.- La giurisprudenza della Corte di cassazione ritiene che in tema di rappresentanza processuale delle persone giuridiche, la persona fisica che ha conferito il mandato al difensore non ha l’onere di dimostrare la sua qualità di legale rappresentante, neppure nel caso in cui l’ente si sia costituito in giudizio per mezzo di persona diversa da quest’ultimo e l’organo che ha conferito il potere di rappresentanza processuale derivi tale potestà dall’atto costitutivo o dallo statuto, poichè i terzi hanno la possibilità di verificare il potere rappresentativo consultando gli atti soggetti a pubblicità legale e, quindi, spetta a loro fornire la prova negativa. Solo nel caso in cui il potere rappresentativo abbia origine da un atto della persona giuridica non soggetto a pubblicità legale, incombe a chi agisce l’onere di riscontrare l’esistenza di tale potere a condizione, però, che la contestazione della relativa qualità ad opera della controparte sia tempestiva, non essendo il giudice tenuto a svolgere di sua iniziativa accertamenti in ordine all’effettiva esistenza della qualità spesa dal rappresentante, dovendo egli solo verificare se il soggetto che ha dichiarato di agire in nome e per conto della persona giuridica abbia anche asserito di farlo in una veste astrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processuale della persona giuridica stessa (Sez. unite 1.10.07 n. 20596).

7.- Nel caso di specie, dall’esame del ricorso risulta che la procura speciale al difensore fu rilasciata dal dott. P.C., nella qualità di responsabile della Direzione Risorse umane ed Organizzazione di Poste Italiane s.p.a., “in virtù dei poteri conferitigli dal Presidente-legale rappresentante della Società con procura per notaio Antonio Loli di Roma del 14.2.07 (rep. 25235, racc. 9149, reg. 16.2.07)”.

Non ricoprendo detto funzionario la qualità di organo della Società, di modo che la verifica dei suoi poteri non poteva essere soddisfatta mediante l’esame degli atti societari soggetti a pubblicità legale, non risultando depositata in atti la procura notarile da ultimo menzionata, deve ritenersi non provato il possesso dei poteri dichiarati da detto funzionario.

Deve, dunque, deve ritenersi che lo stesso non avesse il potere di conferire al difensore nominato la procura speciale a sottoscrivere il ricorso di cui all’art. 365 c.p.c..

A tale carenza consegue l’inammissibilità del ricorso.

8.- Essendo stato avviato alla notifica il 16.7.07, dopo che era decorso l’anno dalla pubblicazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 334 c.p.c. il ricorso incidentale deve essere dichiarato inefficace.

9.- Essendo prevalente la soccombenza della ricorrente principale, a carico della stessa vanno poste le spese di giudizio, come liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore della contro ricorrente, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace l’incidentale, condannando la ricorrente principale alle spese, che liquida in Euro 27,00 per esborsi ed in Euro 2.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore dell’antistatario Avv. Bruno Cossu.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA