Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14981 del 20/07/2016

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6948/2015 proposto da:

LE FERROVIE DEL SUD EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI SRL, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEL BABUINO 107, presso lo studio

dell’Avvocato ANGELO SCHIANO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’Avvocato LUCIANO ANCORA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

e contro

S.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 372/2014 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI

TARANTO del 08/10/2014 depositata il 18/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. GIULIO FERNANDES;

udito l’Avvocato ANCORA LUCIANO, difensore del ricorrente, il quale

si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La causa è stata chiamata all’adunanza in Camera di consiglio dell’8 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

” S.L. chiedeva al giudice del lavoro di Taranto la condanna della Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici srl, di cui era dipendente, al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di straordinario dall’1.7.98 per il lavoro eccedente le 36 ore settimanali. L’adito giudice accoglieva la domanda.

Tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di appello di Lecce -sezione distaccata di Taranto, con sentenza del 13 ottobre 2014, che, respinta l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, riteneva infondate le censure mosse nell’appello sulla scorta del costante orientamento espresso da questa Corte in fattispecie del tutto analoghe alla presente.

Avverso questa sentenza proponeva ricorso per cassazione la società con tre motivi.

Lo S. è rimasto intimato.

Con il primo motivo del ricorso si denunzia omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia e violazione dell’art. 2948 c.c., laddove la Corte non aveva considerato il motivo di appello proposto nei confronti della decisione del tribunale con la quale si evidenziava l’omessa pronuncia in ordine alla eccezione di prescrizione quinquennale tempestivamente sollevata dalla società nella memoria di costituzione in primo grado.

Il motivo è fondato e da accogliere essendo evidente che la Corte di merito non ha minimamente esaminato l’eccezione di prescrizione quinquennale oggetto di censura con il gravame (il primo atto interruttivo era stato indicato dalla società nella notifica del ricorso introduttivo).

Il secondo ed il terzo motivo (quest’ultimo erroneamente numerato in ricorso come quarto) sono stati in svariate pronunce di questa Corte ritenuti infondati sulla scia della decisione delle sezioni unite (sentenza 13.12.07 n. 26107) ribadita anche con riguardo agli ulteriori rilievi contenuti nei motivi all’esame (per tutte vedi di recente 25262 del 15 dicembre 2015). Tale orientamento va in questa sede confermato in assenza della prospettazione di nuove argomentazioni ulteriori e diverse da quelle già scrutinate nelle precedenti decisioni richiamate.

Alla luce di quanto esposto, si propone l’accoglimento del primo motivo, in quanto manifestamente fondato, ed il rigetto degli altri perchè manifestamente infondati e la cassazione dell’impugnata sentenza limitatamente al motivo accolto con rinvio ad altro giudice a designarsi, con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5″.

Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

La società ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c., in cui si ribadiscono le argomentazioni esposte in ricorso senza indicare alcuna specifica censura al contenuto della riportata relazione che è pienamente condivisa dal Collegio.

Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, l’impugnata sentenza va cassata limitatamente al motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Lecce anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame, avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario (Sezioni Unite, sent. n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Lecce anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA