Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14981 del 16/06/2017


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Cassazione civile, sez. I, 16/06/2017, (ud. 19/04/2017, dep.16/06/2017),  n. 14981

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15668/2011 proposto da:

Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione (c.f./p.i. (OMISSIS)), in

persona del curatore Dott.ssa C.R., elettivamente

domiciliato in Roma, Via Tacito n. 23, presso l’avvocato De Micheli

Cinzia, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Massa

Gabriella Angela, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

I.U.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba

Oriani n. 32, presso l’avvocato Zaccheo Massimo, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 140/2011 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il

27/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

19/04/2017 dal Cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha chiesto di essere ammesso al passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., dichiarato dal Tribunale di Roma, per l’importo di Euro 4.335.200,00 oltre interessi, a titolo di saldo corrispettivo dovuto a fronte dell’effettuazione di lavori in appalto, da parte di F.R. Batiment S.r.l., poi incorporata da (OMISSIS) S.r.l., per la costruzione di un centro commerciale in (OMISSIS).

2. – Il giudice delegato ha rigettato la domanda condividendo il rilievo del Curatore secondo cui l’importo complessivo risultante dalle fatture emesse dalla pretesa creditrice risultava di gran lunga superiore al valore dei lavori eseguiti.

3. – Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha dunque proposto opposizione, che, nel contraddittorio con il Fallimento (OMISSIS) S.r.l., che ha resistito, il Tribunale di Roma, con decreto del 27 aprile 2011, ha respinto osservando quanto segue:

-) il decreto ingiuntivo ottenuto dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione, pronunciato dal Tribunale di Alessandria e prodotto in sede di opposizione, non era opponibile al fallimento in mancanza della dichiarazione di esecutività di cui all’art. 647 c.p.c.;

-) la documentazione prodotta a sostegno della domanda dall’opponente (fatture e relativa annotazione nel registro Iva certificato ex art. 2710 c.c.; autorizzazioni provenienti dall’amministratore della società committente all’emissione di fatture) non era idonea a provare adeguatamente l’effettiva entità dei lavori eseguiti dalla società appaltatrice;

-) tali documenti erano infatti inopponibili alla curatela in quanto terza nel giudizio svolto ai fini dell’accertamento dello stato passivo fallimentare;

-) la consulenza tecnica prodotta dalla curatela evidenziava l’esecuzione di lavori di importo inferiore alla somma già percepita da F.R. Batiment S.r.l..

4. – Per la cassazione della sentenza il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso affidato a quattro motivi.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene quattro motivi.

1.1. – Il primo motivo denuncia: “Violazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 2704 e 1988 c.c.”.

Secondo il Fallimento ricorrente le autorizzazioni scritte all’emissione di fatture, le fatture, la copia autentica del libro Iva erano opponibili al Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in quanto documenti aventi data certa ex art. 2704 c.c., poichè depositati nella cancelleria del Tribunale di Alessandria il 21 gennaio 2009.

Inoltre il medesimo ricorrente ha evidenziato di non aver mai preteso di fondare la propria richiesta di ammissione al passivo unicamente sull’efficacia probatoria delle annotazioni contabili di cui agli artt. 2709 e 2710 c.c., nè sulle sole fatture emesse da F.R. Batiment S.r.l., avendo viceversa invocato le autorizzazioni di (OMISSIS) S.r.l. all’emissione di fatture, autorizzazioni che costituivano ricognizione di debito o, comunque, promesse di pagamento.

(OMISSIS) S.r.l., del resto, aveva saldato le prime fatture emesse in dipendenza delle menzionate autorizzazioni e non aveva proposto opposizione al decreto ingiuntivo con cui era stato azionato il credito derivante dal mancato pagamento di altre fatture sempre emessi in funzione delle ricevute autorizzazioni.

1.2. – Il secondo motivo è rubricato: “Violazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione agli artt. 1988, 2720 c.c.”.

Si sostiene che, in presenza del riconoscimento di debito di cui si è detto, essa ricorrente era esonerata dal fornire la prova del rapporto fondamentale.

1.3. – Il terzo motivo è rubricato: “Motivazione contraddittoria e illogica circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Afferma la ricorrente che quella considerata dal Tribunale alla stregua di una consulenza tecnica d’ufficio era viceversa una perizia di stima fatta redigere dal curatore del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., come tale priva di valore probatorio.

1.4. – Il quarto motivo è rubricato: “Violazione di norme di diritto. Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. Fall., art. 87 (R.D. n. 267 del 1942)”.

Si sostiene che la stima fatta redigere dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. ai sensi della disposizione richiamata in rubrica sarebbe priva di efficacia probatoria per i fini della determinazione del valore delle opere eseguite da F.R. Batiment S.r.l..

2. – Il ricorso è inammissibile.

2.1. – Il primo motivo è inammissibile.

Esso muove da un evidente fraintendimento della ratio decidendi posta dal Tribunale a fondamento della propria decisione, giacchè il giudice di merito non ha neppure sfiorato la questione dell’opponibilità al Fallimento (OMISSIS) S.r.l., dal versante della data certa, della documentazione prodotta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l.: al contrario il Tribunale ha con tutta chiarezza affermato che l’intera documentazione prodotta a sostegno della domanda di ammissione, e cioè, come il decreto impugnato espressamente precisa a pagina 2, sia le fatture con relativa annotazione nel registro Iva, sia le autorizzazioni provenienti dall’amministratore della società committente all’emissione di fatture, non era idonea a provare l’effettiva entità dei lavori eseguiti dall’appaltatrice F.R. Batiment S.r.l., essendo la curatela terza rispetto ad essi.

Sicchè la decisione non può che rimanere ferma, non essendo stata convenientemente censurata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il Fallimento oggi ricorrente non avesse provato il credito fatto valere.

Naturalmente la mancata censura della motivazione adottata dal Tribunale, secondo cui la documentazione prodotta dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l. – ivi comprese le autorizzazioni all’emissione di fatture – era priva di efficacia probatoria nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.r.l., perchè terzo, rende inammissibile anche il segmento della doglianza fondato sull’assunto secondo cui dette autorizzazioni, giudicate dal Tribunale inopponibili al Fallimento opposto, avrebbero natura di riconoscimento di debito ovvero di promessa di pagamento.

2.2. – Il secondo motivo, anch’esso concernente il valore di promessa di pagamento o di ricognizione di debito delle autorizzazioni menzionate, è per la stessa ragione inammissibile.

2.3. – Il terzo e quarto motivo, concernenti l’efficacia probatoria della stima dei lavori fatta eseguire dal Fallimento controricorrente, sono parimenti inammissibili.

Ed infatti la motivazione in proposito adottata dal Tribunale è stata indubbiamente svolta ad abundantiam, essendo il rigetto della domanda già esaurientemente sostenuto dall’affermata mancanza di prova del credito fatto valere, attesa l’inopponibilità al Fallimento (OMISSIS) S.r.l. della documentazione depositata dal Fallimento (OMISSIS) S.r.l., ivi comprese le autorizzazioni all’emissione di fatture.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 12 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2017

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